In relazione all`esame, in terza lettura, alla Camera dei Deputati, del disegno di legge recante “Norme per la tutela della libertà d`impresa. Statuto delle imprese”” (
DDL 98-B/C ed abb.), l`ANCE ha evidenziato alcune osservazioni sulle disposizioni del testo come modificato dal Senato.
L`Associazione, in particolare, ha proposto di intervenire sulla norma di modifica dell`art. 118, comma 3, del D.Lgs 163/2006. La stessa, infatti, prevede l`applicazione della sospensione del pagamento dello stato di avanzamento lavori all`appaltatore – in caso di mancata comprova, da parte di quest`ultimo, del pagamento effettuato a favore del subappaltatore – anche al subcontratto di forniture con posa in opera.
Al riguardo, l`Ance ha evidenziato la necessità di meglio precisare che la suddetta disciplinasi applichi soltanto ai subcontratti di fornitura con posa in opera che abbiano le caratteristiche fissate dalla legge per l`assimilazione ai contratti di subappalto.
Tale chiarimento si rende opportuno al fine di uniformare l`applicazione delle garanzie che il legislatore ha riservato ai contratti di subappalto alle fattispecie negoziali ad essi assimilabili, come previsto dall`articolo 118 comma 11 del D.Lgs 163/2006.
La proposta è stata condivisa e sarà oggetto di valutazione anche alla luce della volontà parlamentare di approvare, in tempi brevi ed in via definitiva, il provvedimento.
Si vedano precedenti del 28 settembre 2010, del 17 novembre 2010, del 14 marzo 2011 e del 1° luglio 2011.