Il 3 novembre scorso la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la Legge n. 180/2011, contenente “Norme per la tutela della libertà d`impresa – Statuto delle imprese””, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265/2011 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia in data odierna. Lo Statuto delle imprese si inserisce nell`ambito dell`iniziativa comunitaria intitolata “Small Business Act“ per l`Europa, volta a promuovere la crescita e la competitività delle micro, piccole e medie imprese, riconoscendone il ruolo centrale nell`ambito dell`economia europea.
Il provvedimento contiene alcune disposizioni di particolare importanza per le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici, in quanto introduce principi volti a favorire lo sviluppo della piccola e media imprenditoria, semplificandone al contempo l`accesso al mercato.
In particolare, si segnala, al riguardo, l`art. 13 dello Statuto delle imprese, che contiene alcune importanti previsioni finalizzate a favorire, concretamente, l`accesso di tali imprese al mercato dei pubblici appalti.
La norma in commento, infatti, prevede anzitutto l`obbligo specifico per le Pubbliche Amministrazioni, per i soggetti aggiudicatori in generale, di suddividere i contratti di appalto in più lotti, nonchè di semplificare l`accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese, privilegiando le ATI, le forme consortili e le reti d`impresa.
Il principio della suddivisione in lotti assume un`importanza fondamentale per le imprese del settore edile, considerato che, da qualche anno a questa parte, si assiste ad una “patologia”” del mercato delle opere pubbliche, rappresentata dalla tendenza sempre più diffusa al “gigantismo”” degli appalti, che pregiudica lo sviluppo e la crescita delle piccole e medie imprese.
In tal senso, la previsione contenuta nel citato articolo 13, introdotta in termini di vero e proprio obbligo al frazionamento dei contratti, non può che essere valutata positivamente, essendo perfettamente rispondente all`interesse delle imprese ad accedere al mercato, nonchè in linea con le istanze, da tempo formulate dall`Ance, circa la necessità di evitare l`accorpamento artificioso di interventi che possano avere una propria autonomia funzionale.
La disposizione in commento prevede, inoltre, l`ulteriore obbligo, per i soggetti aggiudicatori, di rendere visibili le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento.
Quanto alle altre disposizioni contenute nel testo licenziato dalla Camera, merita una segnalazione la previsione, contenuta nella lett. d) del comma 2 dell`art. 13 dello Statuto delle imprese, secondo cui le amministrazioni e le autorità competenti devono introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonchè delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
Altri principi importanti sono poi contenuti nei commi 3 e 4 dell`art. 13, che rafforzano l`attuale disciplina sulla semplificazione amministrativa, ai fini della partecipazione alle gare d`appalto. Il comma 3 precisa, infatti, che le imprese partecipanti alle gare possono produrre autocertificazioni per l`attestazione dei requisiti di idoneità, e che le amministrazioni non possono chiedere documentazione aggiuntiva o già in possesso dell`amministrazione stessa.
Quanto al comma 4, viene precisato che, nel caso di partecipazione alla gara di micro, piccole e medie imprese, le amministrazioni possono chiedere la documentazione probatoria solo all`impresa aggiudicataria, e che, nel caso in cui quest`ultima non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti, sia sottoposta alle sanzioni di legge ed alla sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il periodo di un anno. La previsione del comma 4 deve essere letta alla luce del precedente comma 3; pertanto, essa va interpretata nel senso che le amministrazioni devono chiedere all`impresa aggiudicataria la comprova dei soli requisiti di idoneità attestati da documentazione non in possesso delle amministrazioni.
Da ultimo, occorre richiamare il contenuto dell`art 15 del testo normativo in commento, relativo ai contratti di fornitura con posa in opera. La disposizione prevede che la sanzione della sospensione dei pagamenti all`appaltatore, di cui all`art. 118, comma 3, del Codice dei contratti, si applichi anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture. Al riguardo, occorre precisare che l`Ance aveva presentato un emendamento volto a chiarire che la disciplina del comma 3 dell`art. 118 doveva essere estesa solo ai subcontratti di fornitura con posa in opera similari al subappalto, ai sensi del comma 11 dello stesso art. 118. Tuttavia, data la breve tempistica di approvazione del provvedimento in esame, l`emendamento è stato trasformato in un ordine del giorno accolto dal Governo, con cui lo stesso si impegna ad adottare le opportune iniziative finalizzate a far sì che l`art. 15 dello Statuto delle imprese si applichi ai soli subcontratti di fornitura con posa in opera similari al subappalto (v. ordine del giorno allegato).
Si riporta in allegato il testo della Legge n. 180/2011.
4916-LEGGE 180 11 novembre 2011.pdfApri