• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • L’Odg, gli esiti e gli atti delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 10 luglio 2025
            11 Luglio 2025
          • Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 7 luglio all’11 luglio 2025
            11 Luglio 2025
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

La deducibilità delle spese di ripristino degli immobili di imprese abruzzesi danneggiati dal terremoto si calcola secondo le modalità di contabilizzazione dell'onere: nel limite del 5% del costo dei beni ammortizzabili o come maggiori quote di ammortamento

Archivio

Immobili imprese abruzzesi: i chiarimenti delle Entrate

14 Novembre 2011
Categories
  • Archivio
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

[www.fiscooggi.it – 10/11/2011 – di r.fo.]

Immobili imprese abruzzesi. Fiscalità come “da norma”
Contributi irrilevanti. Spese di riparazioni deducibili nel limite del 5% oppure come maggiori quote di ammortamento, a seconda della modalità di contabilizzazione
Nessuna indicazione ad hoc per le spese di riparazione dei beni strumentali, danneggiati dal terremoto che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009. La modalità di deduzione – come maggiore quota d’ammortamento oppure nel limite del 5% del costo dei beni ammortizzabili – dipende da come l’onere è stato contabilizzato (a incremento o meno del costo del cespite a cui si riferisce).
La precisazione è arrivata con la circolare n. 50/E del 10 novembre.
L’agenzia delle Entrate ritorna così sulle regole che governano la ripresa degli adempimenti fiscali per i contribuenti dentro e fuori “cratere”, dopo che l’anno scorso (circolare n. 44/E del 13 agosto 2010) il tema era stato già affrontato, con l’indirizzo per cui “per la definizione delle componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa vanno utilizzate le regole ordinarie”.
Ciò che, probabilmente, aveva creato qualche dubbio applicativo era stata l’affermazione – contenuta nello stesso documento di prassi – in base alla quale i costi di riparazione di immobili, mobili e impianti, erano deducibili nel limite del 5 per cento. Un’affermazione questa che – si legge nella circolare n. 50/E – aveva semplicemente riportato la regola ordinaria fissata dall’articolo 102, comma 6, del Tuir. Norma che, di per sé, non chiude affatto alla partecipazione degli oneri in questione alla determinazione del reddito sotto forma di quote di ammortamento, quando in bilancio, “sussistendone le ragioni contabili”, gli stessi – identificati come di manutenzione straordinaria – siano stati capitalizzati; portati, cioè, a incremento del costo del bene strumentale.
Il contributo segue le spese
La circolare si sofferma poi su natura, contabilizzazione e fiscalità dei contributi. Compresi quelli concessi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili diversi da quelli abitativi che, sebbene irrilevanti dal punto di vista Irpef, Ires e Irap (dl 39/2009, articolo 3), non mancano di avere effetti “tributari”, sotto forma di variazioni in diminuzione da operare in dichiarazione.
La rotta tracciata dall’agenzia delle Entrate porta – in mancanza di specifiche indicazioni sulla finalità, contenute nella singola legge agevolativa – a far discendere la natura fiscale del contributo dal trattamento contabile delle spese di riparazione:
– spesa portata a incremento del costo del bene-contributo in conto impianti;
– spesa non portata a incremento del costo del bene – contributo in conto capitale.
Una classificazione da cui derivano differenti trattamenti tributari (e prima ancora contabili). Mentre, infatti, per i contributi in conto impianti la regola fiscale di partecipazione al reddito “copia” quella civilistica, i contributi in conto capitale rientrano fra le sopravvenienze attive, tassabili per cassa (tutte nell’esercizio di incasso oppure in quote costanti in un massimo di cinque anni).
Tra le due categorie, la prima è sicuramente la più interessante, anche dal punto di vista, per così dire, didattico.
Come prescrive il documento contabile Oic 16 (Le immobilizzazioni materiali), la rilevazione a conto economico delle somme erogate dallo Stato e da altri enti a imprese per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione e all’ampliamento di immobilizzazioni materiali, può avvenire con due metodi di contabilizzazione:
– rilevare l’intero contributo (voce A5 del conto economico – “Altri ricavi e proventi”) e rinviare al futuro la quota non di competenza, attraverso l’iscrizione di risconti passivi (la quota di competenza del contributo è “proporzionale” a quella di ammortamento);
– portare il contributo a diretta riduzione del costo del bene strumentale a cui si riferisce, di modo che la partecipazione al reddito avvenga sotto forma di quote d’ammortamento più basse.
Il documento di prassi illustra i due metodi, avvalendosi di tabelle numeriche che evidenziano la partecipazione diretta o indiretta del contributo al reddito di periodo. Ciò che, però, più va rimarcato è la situazione in cui si trova “un’ipotetica” impresa che ha sostenuto le spese di riparazione, poi capitalizzate, nel 2009, ricevendo il contributo l’anno dopo, nel 2010. In tale ipotesi (e a prescindere dal metodo di contabilizzazione del contributo), l’impresa nel 2010 avrebbe dovuto rilevare una sopravvenienza attiva “straordinaria” (voce E20 del conto economico), pari alla quota di contributo maturata l’anno precedente; cioè, quella riferibile agli ammortamenti eseguiti nel 2009.
Per gli immobili non abitativi, tutto quanto sinora illustrato, dal punto di fiscale, resta sulla carta o quasi. Dal momento che, come anticipato, l’articolo 3, comma 1, lettera l), del decreto legge 39/2009 prevede “la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive (…)”. Una ricaduta in ambito tributario (anche questo già anticipato) c’è comunque, ed è legata alle variazioni in diminuzione dal reddito che il contribuente deve effettuare in dichiarazione per sterilizzare gli effetti – positivi – della contabilizzazione del contributo sull’utile d’esercizio.
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Leggi di piùChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro