Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265/2011 è stata pubblicata la legge n.183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012), che introduce importanti novità su diversi aspetti lavoristici.
Per quanto di competenza, si evidenziano le seguenti disposizioni, riportate in allegato per facilità di consultazione.
Art. 15 – Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento delle direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse
L’articolo prevede la modifica del DPR n. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, aggiunge l’articolo 44bis (“Acquisizione d’ufficio di informazioni”), prevedendo che le informazioni relative alla regolarità contributiva siano acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle P.A. procedenti, sempre nel rispetto della normativa di settore.
A tal proposito si sottolinea che la formulazione della precedente stesura contenuta nel maxiemendamento governativo faceva riferimento sempre all’acquisizione d’ufficio del documento ma, recependo alcune istanze dell’Ance, riconosceva alla P.A. un termine (5 giorni) per effettuare la richiesta di Durc e disponeva la dematerializzazione del medesimo, rimanendo ferma, inoltre, la facoltà per le imprese di procedere alla richiesta del documento.
La nuova formulazione non contiene però tali precisazioni e suscita alcuni dubbi interpretativi per ciò che concerne l’applicazione dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Il riferimento a tale articolo, infatti, sembrerebbe dover essere interpretato nel senso che, ferma restando l’acquisizione d’ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva, nei casi in cui questa viene attestata mediante delle dichiarazioni sostitutive, sarà oggetto di controlli ex art. 71.
Poiché la legge non ricomprende tra le informazioni attestate mediante le dichiarazioni sostitutive quella relativa alla regolarità contributiva ( gli artt. 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/200), volendo riferire le “dichiarazioni sostitutive” all’autodichiarazione in caso di Durc, questa è ammessa esclusivamente nella fase di partecipazione alle gare pubbliche. Dovrebbe pertanto interpretarsi nel senso che sarà solo in tale fase che potrà procedersi ai controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Si sottolinea, infatti, che il comma 1 lettera d) sancisce ” il rispetto della specifica normativa di settore”.
Al comma 2, lett.b) del medesimo articolo, è introdotta una modifica alla L. n. 246/2005 in materia di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005, con la previsione di un’aggiunta all’art. 14 che sancisce che gli atti di recepimento delle direttive europee che non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.
Il superamento di tali livelli può essere rappresentato da:
a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;
b) l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalla direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive.
A tal proposito, si attendono gli eventuali ulteriori chiarimenti sull’applicazione di tale disposizione anche con riferimento a provvedimenti attuativi già esistenti in Italia, tra i quali il recepimento della direttiva sul distacco 96/71/CE, ovvero il D.Lgs. 72/2000 che ha introdotto, per alcuni aspetti, livelli di regolazione superiori rispetto a quelli posti in essere dalla direttiva stessa.
Art. 22 – Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi
L’articolo 22 del provvedimento in esame contempla misure riguardanti l’apprendistato, il contratto di inserimento delle donne, il part-time, il telelavoro, nonché incentivi fiscali e contributivi riconosciuti secondo quanto previsto dai cosiddetti “contratti di prossimità”.
In particolare, con l’obiettivo di favorire l’occupazione giovanile, la legge riconosce ai datori di lavoro che hanno un numero di dipendenti pari o inferiore a nove, per tutti i contratti di apprendistato, a prescindere dalla durata, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, uno sgravio contributivo del 100%, per un periodo di tre anni.
Resta ferma l’aliquota contributiva del 10% per gli anni successivi al terzo.
Viene sancito, altresì, che, a decorrere dall’anno 2012, sarà il Ministero del lavoro, con apposito decreto, a destinare, annualmente, alle attività di formazione per l’apprendistato, i fondi disponibili fino ad un tetto massimo di 200 milioni di euro, di cui il 50% destinato alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Al fine di promuovere, inoltre, l’occupazione femminile, con innovazione dell’art. 54, co.1, lettera e), del d.lgs. n. 276/2003, sono riconosciuti incentivi per i contratti di inserimento stipulati in favore delle donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che risiedono nelle aree dove il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree interessate saranno individuate annualmente con decreto interministeriale, il quale, per gli anni dal 2009 al 2012, dovrà essere emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
Riguardo al contratto a tempo parziale, è previsto, con modifica dell’art. 5, co.1, del d.lgs. n.61/2000, che l’instaurazione del rapporto non dovrà più essere oggetto di convalida da parte della direzione provinciale del lavoro competente territorialmente. Viene stabilita, altresì, in ordine alle clausole flessibili ed elastiche, l’abrogazione delle lettere a) e b) del comma 44 dell’art. 1 della legge n. 247/2007, con conseguente nuova efficacia delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 61/2000, così come definite dall’art. 46 del d.lgs. n. 276/2003.
Il comma 6 ha poi previsto che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio contributivo di cui all’art. 26 del D.L. n. 98/2011 e s.m., applicabili anche alle intese di cui all’art. 8 della L. n. 148/2011, sono riconosciuti in base a quanto previsto dai contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
Tali agevolazioni sono state quindi estese ai c.d. “contratti di prossimità”.
Il comma 12 dell’art. 33 prevede, poi, anche per il 2012, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Sono stati fissati, inoltre, i limiti massimi di onere per l’agevolazione in parola, rispettivamente 835 milioni di euro per il 2012 e 263 per il 2013.
Lo stesso comma ha chiarito, inoltre, che sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, a fissare l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione che, si ricorda, ammontavano per il 2011 rispettivamente a 6000 euro e a 40.000 euro.
La legge introduce, infine, talune misure finalizzate all’incentivazione del telelavoro, nell’ottica di migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, favorire l’inserimento dei disabili e il reinserimento dei lavoratori in mobilità. Si rammenta che, nel settore privato, la disciplina è contemplata dal relativo accordo interconfederale 9 giugno 2004, che recepisce l’accordo-quadro europeo sulla materia del luglio 2002.
Art. 33 – Disposizioni diverse – Misure relative agli ammortizzatori sociali e altre misure in materia di occupazione
Il comma 14 dell’art. 33 conferma, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, la concessione dello sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall’art. 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e s.m.i., ossia lo sgravio contributivo sulle somme erogate e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. I criteri e le modalità per l’applicazione dello sgravio saranno gli stessi previsti dall’articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate per l’anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell’art. 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.
Il comma 21 conferma, anche per l’anno 2012, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la possibilità per il Ministero del Lavoro, sulla base di specifici accordi governativi e in deroga alla normativa vigente, di poter disporre la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. La misura dei trattamenti in deroga prevede una riduzione pari al 10% nel caso di prima proroga, del 30% e 40% rispettivamente nel caso di seconda e successive proroghe. I trattamenti di sostegno al reddito, per le proroghe successive alla seconda, possono essere erogati solo in presenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.
Tra le proroghe, per l’anno 2012, il comma 23 evidenzia quelle relative all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2012, 15 e 16 dell’art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. In particolare, con riferimento al comma 13, viene prorogata al 2012 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che presentano un organico fino a quindici dipendenti. La proroga relativa al comma 14 è quella che consente l’applicazione della normativa sui contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 anche alle imprese sotto dimensionate alle quindici unità. Vengono inoltre rifinanziate le proroghe a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività (art. 1, comma 1, della legge n. 291/2004) con 40 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione.
Il comma 24 ha confermato per l’anno 2012 e nel limite di 80 milioni di euro, l’intervento di cui al comma 6 dell’art. 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l’aumento dell’ammontare del trattamento per i contratti di solidarietà nella misura del 20% . E’ stato altresì prorogato al 2012 l’intervento di cui al comma 8 dello stesso art. 1 relativo al trattamento per incentivare l’autoimprenditorialità nei soggetti percettori di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria. L’intervento a carattere sperimentale di cui all’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che consente ai lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che includano anche l’attività produttiva connessa all’apprendimento, è stato prorogato per l’anno 2012 nel limite di spesa di 30 milioni di euro e con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 25 conferma per il 2012 gli interventi a carattere sperimentale di cui all’art. 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con modalità che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, e nel limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l’anno 2011 e comunque non superiori a quelli stabiliti per l’anno 2010.
In particolare, si tratta degli interventi in base ai quali nel periodo necessario per il godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, ossia cinquantadue settimane lavorative nell’ultimo biennio, sono computati anche i periodi di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un massimo di tredici settimane e per i quali siano stati effettuati alla gestione separata dell’Inps i relativi versamenti; la riduzione contributiva di cui agli artt. 8 e 25 della L. n. 223/91 fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e che abbiano almeno 50 anni di età o con 35 anni di anzianità contributiva; la conferma, per l’anno 2012, di un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, in favore dei datori di lavoro che non abbiano effettuato nei dodici mesi antecedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro di cui all’art. 1 della L. n. 223/91 e che senza esservi tenuti assumano a tempo pieno ed indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali o dell’indennità di disoccupazione speciale edile di cui alla L. n. 427/75.
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