Sul
Supplemento Ordinario n.234 della
Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2011 è stata pubblicata la
Legge 12 novembre 2011 n.183, recante “
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012)“, in vigore dal 1° gennaio 2012
[1].
Le misure si concentrano sulle dismissioni degli immobili del patrimonio pubblico, passando per norme a favore della liberalizzazione del trasporto locale e degli ordini professionali ed in tema di “mobilita””` del pubblico impiego.
Non viene, invece, riproposta la proroga per il triennio 2012-2014 e la rimodulazione della detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (di cui all`art.1, co.344-347, della legge 296/2006 e successive modificazioni), che, in un primo momento, sembrava potesse trovare spazio all`interno del provvedimento.
Sotto il profilo fiscale, pertanto, si segnalano le seguenti disposizioni d`interesse per il settore:
· misure per favorire, con la leva fiscale, gli investimenti in infrastrutture pubbliche autostradali (art. 18)
Si tratta della possibilità di prevedere, in sostituzione parziale od integrale del contributo pubblico a fondo perduto, la “defiscalizzazione“ (IRES, IRAP ed IVA) del reddito delle società di progetto costituite per la realizzazione in “project financing“ di nuove infrastrutture autostradali (cd. “Tremonti infrastrutture“).
In particolare, la norma dispone questa facoltà con riferimento alle «nuove infrastrutture autostradali…le cui procedure sono state avviate… e non ancora definite alla data di entrata in vigore della … legge», ossia al 1° gennaio 2012.
A favore delle società di progetto costituite ad hoc (ai sensi dell`art.156 del D.Lgs. 163/2006), possono essere riconosciute:
a) l`esenzione dall`imposizione IRES ed IRAP dei redditi prodotti durante il periodo di concessione, in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico a fondo perduto;
b) l`assolvimento del versamento dell`IVA mediante compensazione con l`importo del contributo pubblico riconosciuto, fermi restando gli obblighi comunitari;
c) il riconoscimento di un contributo in conto esercizio corrispondente all`ammontare del canone annuo corrisposto allo Stato dagli enti concessionari di autostrade
[2].
L`efficacia di tali disposizioni è subordinata all`emanazione per singolo progetto di un decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze che ne deve determinare la quote di ammortamento differenziato (di cui all`art.104, co.4, TUIR-D.P.R. 917/1986)
[3].
L`importo del contributo pubblico a fondo perduto, le modalità e la misura delle defiscalizzazioni, che potranno essere utilizzate anche cumulativamente, vengono posti a base di gara per l`individuazione del concessionario, e successivamente riportati nel contratto di concessione, da approvare con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze.
La misura massima del contributo, ivi incluse le suddette defiscalizzazioni, non potrà comunque superare il 50% del costo dell`investimento.
In ogni caso, negli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario, le misure di defiscalizzazione potranno essere rideterminate anche in base alle stime di traffico registrate a consuntivo.
In tal ambito, si ricorda che, dal periodo d`imposta 2011, il D.L.98/2011, convertito con modificazioni nella legge 111/2011 (art.23, co.10-11)
[4], ha disposto per le concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, la riduzione dal 5% all`1% dell`ammontare deducibile degli accantonamenti effettuati, ai sensi dell`art.107, co.2, del TUIR – D.P.R. 917/1986, a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili e delle altre spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che non risultino imputate ad incremento del costo dei beni stessi
[5].
· incentivi fiscali alla produttività (art. 22, co.6-7 ed art.33, co.12)
Viene confermata, per il 2012, la proroga dell`applicabilità dell`imposta sostitutiva dell`IRPEF e relative addizionali, in misura pari al 10%, sui cd. “premi di produttivita””`erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione dell`art.26 del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 111/2011
[6].
Con successivo DPCM verrà stabilito l`importo massimo assoggettabile all`imposta sostitutiva ed il limite di reddito del contribuente, oltre il quale l`agevolazione è esclusa (art.33, co. 12, legge 183/2011)
[7].
Inoltre, l`agevolazione viene estesa ai premi di produttività riconosciuti anche in base alle intese di cui all`art.8 del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011
[8], ed ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori operanti in azienda, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali (art.22, co. 6, legge 183/2011).
A fronte del suddetto beneficio riconosciuto al lavoratore, viene altresì attribuita facoltà alle Regioni di disporre a favore del datore di lavoro una deduzione dalla base imponibile IRAP, pari ai premi di produttività erogati ai propri lavoratori dipendenti, in attuazione dei contratti collettivi aziendali o territoriali.
L`onere finanziario correlato a detta agevolazione rimane comunque a esclusivo carico del bilancio della Regione (art.22, co. 7, legge 183/2011).
· Credito d`imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno (art.22, co.8)
La Legge di Stabilità 2012 interviene sulle disposizioni relative al credito d`imposta per ogni assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, operata nel Mezzogiorno
[9], tra il 14 maggio 2011 ed il 14 maggio 2012 (art.2 del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011)
[10].
In particolare, al fine di accelerare la piena operatività del credito d`imposta, viene stabilito che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovrà raggiungere l`intesa sul Decreto di natura non regolamentare (che stabilirà i limiti di finanziamento per ciascuna regione) entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema di Decreto.
A tal proposito, si ricorda che, con il Comunicato stampa del 6 ottobre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che la Commissione europea, cui era demandata la decisione sul via libera al credito d`imposta, ha fornito il proprio consenso all`attuazione di tali misure.
L`autorizzazione comunitaria permette, di fatto, l`utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il finanziamento del credito d`imposta.
Come noto, il credito viene riconosciuto ai datori di lavoro nella misura del 50% dei “
costi salariali“
[11] sostenuti:
– nei 12 mesi successivi all`assunzione per ciascun lavoratore assunto, con le caratteristiche di “
lavoratore svantaggiato“
[12];
– nei 24 mesi successivi all`assunzione per ciascun lavoratore assunto, con le caratteristiche di “
lavoratore molto svantaggiato“
[13].
L`agevolazione viene calcolata sulla base dell`incremento occupazionale rilevato mensilmente
[14], come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese
[15] e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 13 luglio 2010 ed il 13 luglio 2011
[16].
In tal ambito, si ricorda che il datore di lavoro decade dal suddetto beneficio:
– se il numero complessivo dei dipendenti, risulta inferiore o pari alla “base occupazionale di riferimento”” media nel periodo 13 luglio 2010 – 13 luglio 2011;
– se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
– nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonchè nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Inoltre, dovrebbe comportare decadenza dal beneficio anche l`utilizzo dei lavoratori, per i quali si è fruito del bonus, in aree al di fuori dei territori del Mezzogiorno. Così è stato, infatti, precisato per le precedenti agevolazioni previste per le neo-assunzioni nel Mezzogiorno
[17].
· Ripresa della riscossione dei versamenti in Abruzzo (art.33, co.28)
Viene disposta, altresì, a partire da gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto del sisma che ha colpito l`Abruzzo il 6 aprile 2009, a carico dei soggetti (persone fisiche e non) aventi domicilio fiscale nei comuni situati all`interno del cd. “cratere””
[18].
In particolare, si evidenzia che la ripresa della riscossione riguarda i tributi scaduti nel periodo compreso tra il:
Ü 6 aprile 2009 ed il 20 dicembre 2010, per:
– persone fisiche titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo;
– soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d`affari non superiore a 200.000 euro;
Ü 6 aprile 2009 ed il 30 giugno 2010 per:
– persone fisiche che non esercitano attività d`impresa o di lavoro autonomo;
– soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d`affari superiore a 200.000 euro.
Le imposte dovute saranno ridotte al 40% dell`intero importo (al netto dei versamenti già eseguiti), e la ripresa della riscossione avverrà, senza sanzioni, interessi ed oneri accessori, in 120 rate mensili di pari ammontare.
Si ricorda che gli altri adempimenti tributari, diversi dai versamenti (ad esempio, presentazione della dichiarazione dei redditi, ecc), riferiti ai citati periodi di sospensione, devono essere eseguiti entro il mese di dicembre 2011
[19].
Infine, si evidenzia che, con riferimento ai tributi scaduti o in scadenza nel 2011 (1° gennaio – 31 dicembre 2011), l`Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2011, n.3976 ha prorogato al 31 dicembre 2011 il relativo termine di versamento.
[1] Ai sensi dell`art.36 della Legge 183/2011.
[2] Trattasi del canone di concessione previsto dall`
art.1, co. 1020, della legge 296/2006, e successive modificazioni, nonche””, l`integrazione prevista dall`art.19, co. 9-bis, del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 102/2009.
[3] In generale, si ricorda che, per le concessioni relative alla costruzione e gestione di opere pubbliche, l`art.104, co.4 del TUIR-D.P.R.917/1986 ammette la possibilità di dedurre quote d`ammortamento differenziate, da calcolare sull`investimento complessivo e determinate, caso per caso, con apposito decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze in funzione del piano economico-finanziario della concessione.
[4] Cfr.
DOSSIER ANCE n. 13 dell` 11 ottobre 2011.
[5] Diversamente, per tutte le altre imprese concessionarie (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori), l`art.23, co. 5, lett.a, del D.L. 98/2011, così come modificato dalla legge di conversione, stabilisce l`aumento dal 3,9% al 4,2% dell`aliquota IRAP, sempre a decorrere dal periodo d`imposta 2011.
[6] In particolare, le somme devono essere correlate
a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, ai risultati riferiti all`andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
[7]Si ricorda che, per il 2011, l`importo massimo dei premi assoggettabile all`imposta sostitutiva è pari a 6.000 euro, ed il lavoratore deve aver conseguito nel 2010 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro (
cfr. art.1, comma 47, legge 220/2010 – Legge di Stabilità 2011).
[8]Si tratta dei cd. “contratti di prossimita””`, ossia delle intese realizzate nell`ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale, o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge, e degli accordi interconfederali vigenti.
[9] Le regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia.
[10]Cfr.
Dossier ANCE n.13 dell`11 ottobre 2011.
[11] Per “
costi salariali“, ai sensi del
n.15 dell`art.2, del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008, s`intende l`importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
c) i contributi assistenziali per figli e familiari.
[12] Per “
lavoratore svantaggiato“ ai sensi del
n.18 dell`art.2, del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008, s`intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato);
f) membri di una minoranza nazionale all`interno di uno Stato membro (che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un`occupazione stabile);
[13] Per “
lavoratore molto svantaggiato“ ai sensi del
n.19 dell`art.2, del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008, s`intende il lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
[14] L`incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (di cui all`art.2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto
[15] Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, il credito d`imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
[16] Ossia nei 12 mesi precedenti all`entrata in vigore della legge di conversione n.106/2011.
– per l`art.7 della legge 388/2000, la C.M. 11/E/2003, in ordine all`ulteriore credito d`imposta per l`incremento occupazionale nelle aree svantaggiate, precisava che, in caso di spostamento di un lavoratore “agevolato”” , ad esempio dalla Calabria al Piemonte, al datore di lavoro non veniva riconosciuto “il diritto alla misura ulteriore del credito d`imposta””;
– per l`art.2, comma 539-547, della legge 244/2007, la relazione illustrativa del decreto attuativo del beneficio (D.M. 12 marzo 2008), a commento dell`ipotesi di decadenza dal beneficio per mancata conservazione dei posti di lavoro creati per un periodo minimo (2 anni nel caso di PMI e 3 anni per le altre imprese), ipotesi tra l`altro reiterata nell`agevolazione riconosciuta nel “Decreto Sviluppo””, precisava che gli incrementi occupazionali dovevano essere conservati all`interno della medesima regione o zona assistita.
In sostanza, l`orientamento espresso per i precedenti benefici (C.M. 11/E/2003 e relazione illustrativa del D.M. 12 marzo 2008) è sempre stato quello di far perdere il diritto al credito con riferimento al lavoratore che venisse utilizzato al di fuori delle aree del Mezzogiorno (ad esempio, in caso di spostamento dello stesso dal Sud al Nord).
[18] Cfr. art.39, comma 1, 3-
bis e 3-
ter, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010. I Comuni del cd. “cratere”” del sisma, sono stati individuati dal Decreto del Commissario Delegato 16 aprile 2009, n.3, come integrato dal successivo Decreto 17 luglio 2009, n.11.
[19] Cfr. Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011, Prot. n. 2011/99717.
4924-Legge 12 novembre 2011 n.183.pdfApri