è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell` 8 novembre 2011 il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell`articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“, che entrerà in vigore il 23 novembre 2011.
La disciplina si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento come definiti agli articoli 66 e 121 del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e negli ambienti confinati di cui all`allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo. A titolo esemplificativo, gli ambienti sospetti di inquinamento sono i pozzi neri, le fogne, i camini, le fosse, le gallerie e in generale gli ambienti e recipienti ove sia possibile il rilascio di gas deleteri e ove è vietato l`accesso dei lavoratori senza che sia stata previamente accertata l`assenza di pericolo per la loro vita e integrità fisica, ovvero senza previo risanamento dell`atmosfera mediante ventilazione e altri mezzi idonei (in caso di dubbio sulla pericolosità dell`atmosfera, i lavoratori devono essere assicurati con cintura, vigilati durante il lavoro ed eventualmente forniti di apparecchi di protezione). Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos sono definiti ambienti confinati e sono oggetto, nell`allegato di cui sopra, di una serie di norme riguardanti i lavoratori che vi accedono e le modalità costruttive finalizzate alla sicurezza.
Il Regolamento fissa, all`articolo 2, i requisiti che le imprese e i lavoratori autonomi devono possedere ai fini dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tali requisiti sono di seguito sinteticamente esposti:
– integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze e in caso di imprese familiari e lavoratori autonomi di cui al Testo unico sulla sicurezza;
– impiego di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
– avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, tra cui il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività;
– possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all`uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
– avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione delle procedure di sicurezza di cui al Testo unico sulla sicurezza;
– rispetto e applicazione delle vigenti previsioni e della normativa in materia di regolarità contributiva e contrattazione collettiva di settore.
Il Regolamento individua altresì, all`articolo 3, le procedure di sicurezza da seguire nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro diretta a eliminare o, dove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.
Nel caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all`impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all`interno della propria azienda, prima dell`accesso negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice (compreso il datore di lavoro se impiegato nelle medesime attività) o i lavoratori autonomi devono essere informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati a operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso delle necessarie competenze e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento richieste, affinchè indirizzi e coordini le attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare i rischi da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
Si sottolinea, ex art. 2, comma 2, del Regolamento, che nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non espressamente autorizzati dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. n. 276/2003, e successive modificazioni e integrazioni.
Sempre in materia di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all`impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all`interno della propria azienda, restano applicabili, fino alla data di entrata in vigore della disciplina stabilita dal Regolamento, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall`articolo 26, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008.
In allegato alla presente news si riporta il testo del Regolamento.
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