Si fa seguito alle precedenti News Ance nn. 998/11 e 1281/11 per segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2011, n. 276 è stato pubblicato l’allegato D.M. 20 settembre 2011, contenente le modalità operative per la presentazione della domanda per l’accesso al pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67.
In particolare la domanda, presentata all’ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto, deve indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, dei benefici di cui al D.Lgs. n. 67/11, nonché specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del medesimo decreto legislativo, fermo restando che, relativamente alla lettera b), il rinvio al D.Lgs. n. 66/03 ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno. La domanda deve contenere, inoltre, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n. 67/11, la corrispondente documentazione minima necessaria, così come indicata nella tabella A allegata al D.M. 20 settembre 2011.
Tale documentazione, peraltro, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che la detiene in forma originale.
L’art. 6 del decreto in oggetto conferma, con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dal 2011, di voler ulteriormente semplificare la procedura relativa alle comunicazioni aziendali da effettuarsi alle Direzioni Provinciale del Lavoro, prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo di un solo modello informatico, già disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su Cliclavoro. Tale modello può essere utilizzato sia per la comunicazione dell’inizio delle attività “a catena” dell’esecuzione di lavoro notturno, sia per quella necessaria al monitoraggio e alla rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usuranti che, come noto, dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.
In merito all’obbligo di comunicazione, il Ministero del Lavoro, con un’apposita nota, la n. 4724/11, di cui si allega copia, ha fornito, proprio a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. 20 settembre 2011, i primi indirizzi operativi per la compilazione del modello LAV –US che, come precedentemente evidenziato, è disponibile on line sul sito del Ministero stesso e su Cliclavoro.
Tra i soggetti abilitati ad effettuare le citate comunicazioni rientrano, oltre ai datori di lavoro, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ai sensi della L. n. 12/79 a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.
Il modello LAV-US permette di effettuare 5 tipologie di comunicazioni, così come previste dall’art. 6 del D.M. 20 settembre 2011 e, più in particolare, quelle inerenti:
– Inizio lavoro a catena;
– Lavoro usurante D.M. 1999;
– Lavoro usurante notturno;
– Lavoro usurante a catena;
– Lavoro usurante autisti.
Per eventuali richieste di chiarimenti in merito alla compilazione delle comunicazioni, il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti un servizio di assistenza raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica aiutotecnico@lavoro.gov.it, nonché, a breve, un servizio di risposta a Faq che sarà pubblicato sul portale informatico dello stesso Ministero del Lavoro.
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