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Gli Schemi di D.Lgs disciplinano le procedure per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche, con l`obbligo per ogni Ministero di redigere il Documento pluriennale di pianificazione, nonchè il monitoraggio dello stato di attuazione delle opere con la verifica dell`utilizzo dei relativi finanziamenti.

Archivio, Governo e Parlamento

Decreti attuativi della Legge di contabilità e finanza pubblica (L.196/09):all`esame del Parlamento

6 Dicembre 2011
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Sono stati assegnati alle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Lavori Pubblici del Senato – per l`espressione del parere al Governo da rendersi entro il 25 dicembre p.v. – due Schemi di decreto legislativo, recanti attuazione dell`articolo 30 della L. 196 del 2009(Legge di contabilità e finanza pubblica), in materia di:
– valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche (Atto 414 – Relatori On. Guido Dussin del Gruppo parlamentare LNP e Sen. Valter Zanetta del Gruppo parlamentare PdL);
– procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell`utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti (Atto 415 – Relatori On. Guido Dussin del Gruppo parlamentare LNP e Sen. Piergiorgio Stiffoni del Gruppo parlamentare LNP).
I suddetti provvedimenti in attuazione della Legge di contabilità sono volti a garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l`efficienza e l`efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione delle opere pubbliche.
Il primo decreto legislativo (Atto 414) introduce la disciplina delle attività di valutazione ex ante ed ex post che i Ministeri sono chiamati a svolgere, obbligatoriamente, per le opere finanziate a valere sulle proprie risorse poste a bilancio ovvero su quelle oggetto di trasferimento a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati. Le attività di valutazione sono obbligatorie anche per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.
In tale ambito, viene disciplinato l`elaborazione da parte dei Ministeri del Documento pluriennale di Pianificazione, con l`obiettivo di conferire unitarietà alla programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio.
Il Documento si articola in tre sezioni dedicate rispettivamente:
– alla valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali,
– alla selezione delle opere da realizzare,
– alla valutazione ex post di quanto realizzato.
Relativamente alle opere realizzate tramite il ricorso al Titolo III, capo IV, del Dlgs 163/2006 (infrastrutture strategiche) il Documento è costituito, con alcune integrazioni, dall`Allegato Infrastrutture che accompagna il Documento di Economia e Finanza ai sensi della L. 39/2011(Modifiche alla legge 196/ 2009 conseguenti alle nuove regole adottate dall`Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri).
Sul piano procedurale il decreto prevede due adempimenti a carico dei Ministeri: la trasmissione, entro il 31 ottobre dell`anno precedente il triennio di riferimento, del Documento al CIPE per il relativo esame, nonchè la relazione sullo stato di attuazione del Documento, entro il 31 dicembre di ogni anno, nella quale viene dato conto di eventuali aggiornamenti, in coerenza con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Tali disposizioni non si applicano alla programmazione e all`attuazione degli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali per i quali resta fermo quanto previsto dal DLgs 88/2011 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell`art. 16 della legge 42/2009).
Viene, inoltre, prevista la predisposizione da parte dei Ministeri di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche, nei diversi settori di competenza, finalizzate alla redazione del Documento.
Entro 60 giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, il Presidente del Consiglio definisce, con proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione delle suddette linee-guida, nonchè uno schema-tipo di Documento. Entro 90 giorni dalla pubblicazione di tale DPCM, i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono al Cipe per la relativa presa d`atto.
Il secondo provvedimento (Atto 415) disciplina l`adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere, nonchè di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere, dei relativi costi sostenuti e dei risultati ottenuti in relazione all`effettivo grado di realizzazione delle opere stesse.
Al riguardo, viene previsto, in particolare, che il monitoraggio sia effettuato con sistemi ad hoc e viene introdotto il concetto di standard informativo minimo, cui tutte le amministrazioni pubbliche , nonchè i soggetti destinatari di finanziamento a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione delle opere pubbliche, devono attenersi nell`ambito dei propri sistemi informativi.
I dati anagrafici, finanziari e procedurali relativi alle opere pubbliche devono essere resi disponibili, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell`Economia e delle Finanze-Ragioneria dello Stato.
Anche le informazioni relative alle operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche sono incluse nell`ambito applicativo della norma.
Introdotto anche il definanziamento automatico in caso di mancato avvio delle opere, sulla base di un sistema di verifica sull`utilizzo dei finanziamenti, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previo parere del CIPE e su proposta dei Ministri competenti.
Previsto, inoltre, ai fini della gestione, che per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di opere pubbliche siano unitariamente considerate come facenti parte di due Fondi denominati “Fondo progetti“ e “Fondo opere“. L`ammontare delle risorse afferenti tali Fondi viene indicato, distintamente per ciascun Ministero, in apposito allegato al Disegno di legge di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato.
Al fine di garantire la tracciabilità delle risorse pubbliche, l`opera corredata del relativo Codice Unico di Progetto, è ammessa al finanziamento a valere sul Fondo progetti a seguito dell`esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità ovvero dell`approvazione del progetto preliminare. Dopo l`approvazione della progettazione definitiva, le opere sono ammesse al finanziamento a valere sul Fondo opere.
Sul provvedimento è stato acquisito il parere della Conferenza Unificata (si veda al riguardo notizia su “Sintesi dei lavori – Conferenze istituzionali del 24 ottobre 2011).
Dopo l`espressione dei pareri parlamentari i provvedimenti torneranno al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
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