In relazione all`esame del Decreto-legge 201/2011 recante””Disposizioni urgenti per la crescita, l`equità e il consolidamento dei conti pubblici”” (
DDL 4829/C), all`attenzione in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, l`ANCE ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni sui contenuti del testo.
Ad integrazione di quanto già rilevato nel documento trasmesso alle Commissioni (vedi al riguardo precedente su “Interventi Ance” del 9/12/2011), in materia fiscale, di infrastrutture e lavoro, l`Associazione, si è ulteriormente soffermata, in particolare, sulle proposte :
in materia di infrastrutture:
– Consultazione preliminare
L`Associazione, al fine di consentire alle imprese di costruzione di avere piena coscienza delle caratteristiche del progetto posto a base di gara, ha proposto di modificare la norma del provvedimento sulla consultazione preliminare per i lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro, prevedendo che per tali lavori sia disposta dalla stazione appaltante – dopo un congruo termine non inferiore a trenta giorni necessario per l`esame del progetto esecutivo – una consultazione preliminare con le imprese invitate, il progettista ed il soggetto validatore. Nel corso della consultazione la stazione fornisce i chiarimenti richiesti, redigendo apposito verbale.
– Concordato preventivo
L`Associazione, al fine di evitare gravi conseguenze sui rapporti contrattuali in essere, ha sottolineato, con riferimento alla norma del provvedimento che modifica l`art. 140 del Codice appalti sulle procedure di affidamento in caso di fallimento dell`esecutore, di non assimilare alle procedure fallimentari che presuppongono un acclarato stato di insolvenza dell`impresa, il concordato preventivo che interviene, invece, in situazioni di momentanea difficoltà e serve proprio a prevenire il fallimento.
– Misure per le PMI
In relazione alla norma del provvedimento, che riscrive con alcune modifiche la disposizione già contenuta nella L 180/2011 (Statuto delle imprese), sulla suddivisione delle opere in lotti per favorire l`accesso delle PMI agli appalti pubblici, l`Associazione ha rilevato la necessità di eliminare la condizione “se economicamente conveniente””. Questa modifica si rende necessaria, al fine di rendere più stringente l`applicazione della norma di principio.
– Cessione di immobili
L`Associazione ha rilevato la necessità di modificare la norma del testo che sostituisce l`art. 143 del Codice appalti sulle concessioni di lavori pubblici, con la quale si supera il collegamento funzionale tra gli immobili ceduti e l`opera dal realizzare, ribadendo la necessità di un legame sinergico tra l`opera oggetto di concessione e lo spazio urbano circostante. In caso contrario, inoltre, si determinerebbe la concentrazione di immobili o diritti edificatori, potenzialmente di enormi dimensioni, nella disponibilità di singoli soggetti sottraendo al mercato interi processi di sviluppo urbano.
– Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
L`Associazione ha evidenziato l`opportunità di estendere ai soggetti che non sono in possesso di idoneo titolo di studio (es. laurea in conservazione dei beni culturali o in architettura), ma svolgevano, prima del 2000, la funzione di direttore tecnico di continuare a ricoprire il proprio incarico anche per le categorie che si riferiscono ad interventi su beni tutelati (cat. OG2, OS2A, OS2B e OS25). Tale modifica si rende necessaria al fine di evitare che molti operatori economici, in possesso dell`attestazione nelle categorie suddette, si vedano costretti ad una riorganizzazione aziendale.
in materia urbanistica e di edilizia:
– Dismissioni immobili
Con riferimento alle disposizioni che introducono la possibilità, per il Ministero della Giustizia, di individuare beni immobili statali suscettibili di valorizzazione e di dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante la loro permuta con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari, l`Associazione ha evidenziato che il quadro normativo delineato non è solo destinato ad operare per la realizzazione di edilizia carceraria, ma incide particolarmente in settori che nulla hanno a che fare con la problematica carceraria, bensì con l`assetto urbano delle trasformazioni territoriali.
Pertanto, ha rilevato la necessità di un ripensamento di tali norme.
– Materiali da riporto
L`Associazione ha sottolineato l`opportunità di introdurre nel testo una norma di chiarimento dell`art. 185, comma 1, lettere b) e c) e comma 4 del D.Lgs 152/2006 volta a precisare che i materiali di riporto storicamente presenti sul territorio sono esclusi dall`applicazione della normativa sui rifiuti, di cui al Titolo I della Parte Quarta del suddetto D.Lgs 152/2006 che continua espressamente ad individuare i materiali di riporto come matrice ambientale nell`Allegato 2 alla Parte Quarta.
Al fine di garantire omogeneità di posizioni in ambito applicativo e di dare piena e concreta applicazione alla normativa europea (Direttiva 2008/98 CE), si rende, pertanto, urgente inserire una norma integrativa al fine di confermare espressamente che nel più ampio concetto di “terreno””, suolo e sottosuolo, deve ricomprendersi anche la matrice ambientale “materiale di riporto”” e ciò sia quando detta matrice non sia contaminata e, una volta escavata, venga utilizzata nel medesimo sito (art. 185, comma 1, lett. c)), sia quando sia contaminata ma non venga scavata rimanendo in situ (art. 185, comma 1, lett. b) sia, infine, quando, una volta escavata, se ne debba valutare l`eventuale utilizzazione anche al di fuori del sito in cui sia stata escavata (art. 185, comma 4).
Con successivo decreto ministeriale dovranno essere stabilite le condizioni alle quali il materiale di riporto di cui al sopracitato art. 185 deve essere considerato sottoprodotto e non rifiuto.
– Ristrutturazione edilizia
L`ANCE ha rilevato la necessità di modificare l`art. 3, comma 1, del DPR 380/2001 (Testo unico dell`edilizia) sulla definizione delle categorie degli interventi e più in particolare della “ristrutturazione edilizia””. Poichè gli interventi di sostituzione edilizia rappresentano una tipologia di intervento in espansione e quindi di importanza vitale per il settore delle costruzioni è necessario rivedere la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel testo unico dell`edilizia eliminando il riferimento alla “sagoma”” che in molti casi è tecnicamente impossibile da rispettare.
in materia di finanza pubblica:
– Dismissione patrimonio immobiliare pubblico
L`Associazione ha evidenziato l`opportunità di introdurre nel testo una modifica all`art. 33 del DL 98/2011, convertito dalla L. 111/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
La disposizione in questione prevede la creazione di una Società di Gestione del Risparmio (Sgr) nazionale, controllata dal Ministero dell`Economia e delle Finanze, per l`istituzione di uno o più fondi d`investimento al fine di partecipare in fondi d`investimento immobiliari chiusi a carattere locali – promossi da Regioni, Provincie, Comuni anche in forma consorziata ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti – al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile.
Dalla formulazione della norma risulta che le Sgr sono gli unici soggetti che possono partecipare alle gare promosse dagli enti locali e ciò può pregiudicare il risultato finale dell`operazione di valorizzazione. L`ANCE propone, pertanto, di prevedere che al sistema delle Sgr si affianchi l`esperienza e la profonda conoscenza dei luoghi e dei mercati di riferimento delle imprese di costruzioni, fattori che non potranno che favorire ed accelerare il processo di valorizzazione.
Le proposte dell`ANCE sono state condivise, tuttavia, occorrerà attendere gli sviluppi sugli accordi Governo/Parlamento circa le modifiche da apportare al provvedimento.