Come è noto, nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione purchè abbia espletato il percorso formativo e di aggiornamento definito, in attuazione dell’art. 34 del D.Lgs n. 81/2008, da uno specifico accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Nella riunione del 21 Dicembre u.s. tale accordo è stato approvato e, nell’allegare il testo del documento, se ne fornisce sintesi.
L’accordo si articola in dodici punti e due allegati.
– Punto 1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento.
Si segnala che rientrano tra i soggetti formatori, senza necessità di ulteriore accreditamento, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici. Tali organismi possono effettuare direttamente le attività formative e di aggiornamento o avvalersi di strutture formative di loro diretta emanazione.
– Punto 2. Requisiti dei docenti.
In attesa di norme specifiche sui formatori, per ora è richiesto che essi possiedano esperienza almeno triennale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (quali professionisti e/o docenti).
– Punto 3. Organizzazione dei corsi.
I corsi devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo (che può essere anche il docente);
b) numero di partecipanti massimo pari a 35;
c) tenuta di un registro presenze;
d) assenze ammesse fino ad un massimo del 10% del monte orario complessivo.
– Punto 4. Metodologia di insegnamento e apprendimento.
Si raccomanda il maggior coinvolgimento possibile dei discenti e si prevede la possibilità di utilizzazione di metodi di formazione a distanza (e-Learning) per parte del percorso formativo (modulo giuridico e modulo gestionale).
– Punto 5. Articolazione del percorso formativo.
Il settore delle costruzioni è considerato a livello di rischio alto e la durata del corso è fissata in 48 ore (v. all. II).
Il corso prevede una articolazione in 4 moduli: normativo, gestionale, tecnico e relazionale; per ciascun modulo l’accordo Stato-Regioni definisce i contenuti.
– Punto 6. Valutazione e certificazione.
Alla fine del percorso formativo è prevista una verifica di apprendimento mediante un colloquio o un test; la verifica è di competenza del docente o del responsabile del processo formativo.
In caso di mancato superamento della verifica di apprendimento il responsabile del progetto formativo definirà le modalità di recupero.
Vengono definiti i contenuti minimi degli attestati di frequenza da rilasciare a coloro che hanno superato il percorso formativo.
– Punto 7. Aggiornamento.
Per il settore delle costruzioni è previsto un corso di aggiornamento con periodicità quinquennale (5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. dell’accordo in oggetto) della durata di 14 ore..
L’obbligo di aggiornamento si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di formazione previsti prima del presente accordo (vedi D.M. 16.01.1997) nonché per coloro che si siano avvalsi della norma transitoria (vedi art. 95 D.Lgs n. 626/94) che statuiva, fino al 31 Dicembre 1996, l’esenzione dai corsi.
Gli esonerati hanno tempo 24 mesi per frequentare il corso di aggiornamento.
– Punto 8. Diffusione delle prassi.
– Punto 9. Crediti formativi.
Sono esentati dall’obbligo di frequenza al corso coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione di cui al D.M. 16.01.1997, gli esonerati in virtù dell’art. 95 del D.Lgs. n. 626/94, nonché coloro che abbiano già frequentato i corsi per RSPP di cui all’accordo Stato-Regioni pubblicato sulla G.U. del 14.02.1996, n. 37.
– Punto 10. Adempimento degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività.
Si fissa in 90 giorni dall’inizio dell’attività la data ultima per poter completare il percorso formativo.
– Punto 11. Disposizioni transitorie.
Sono esentati dall’obbligo di frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro che, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo in oggetto, abbiano partecipato ai corsi di formazione di cui al D.M. 16.01.1997.
– Punto 12. Aggiornamento dell’accordo.
Allegato I. Formazione via e-Learning.
Allegato II. Individuazione delle categorie di rischio.
Non appena l’accordo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sarà nostra cura darne tempestiva comunicazione.