Nella riunione della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre scorso sono state trattate, tra l`altro, le seguenti tematiche:
Argomento:
Approfondimenti:
L`Accordo, in attuazione dell`articolo 34 del Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro), disciplina i contenuti e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell`aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi consentiti dal suddetto decreto, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
Il percorso formativo contempla corsi di formazione di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. La durata e i contenuti dei corsi disciplinati sono da considerarsi minimi. Al riguardo viene, infatti prevista la possibilità, per i soggetti formatori, d`intesa con i datori di lavoro di organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori specifici contenuti, ritenuti migliorativi dell`intero percorso.
Sull`Accordo (Allegato all`Atto) è stato acquisito, nel corso della Conferenza, l`assenso del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
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Argomento:
Approfondimenti:
L`Accordo, in attuazione dell`articolo 37 del Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro), disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell`aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti. Nello stesso viene chiarito che per la formazione dei lavoratori i contenuti dell`accordo sono vincolanti, mentre per quanto concerne i preposti e i dirigenti l`applicazione dell`accordo è facoltativa; comunque, in caso di percorsi formativi con diversi contenuti, sarà onere del datore di lavoro dimostrare di aver fornito a preposti e dirigenti una formazione “adeguata e specifica””.
La formazione potrà avvenire sia in aula che sul luogo di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti ad organizzare i corsi di formazione previa richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici e potranno autonomamente tenere i corsi tenendo conto delle indicazioni degli stessi organismi paritetici.
Sull`Accordo (Allegato all`Atto) è stato acquisito, nel corso della Conferenza, l`assenso del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
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Argomento:
Approfondimenti:
L`articolo 6, comma 4, della legge 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) prevede che le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell`orario di lavoro, nonchè progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori.
A tali finalità, è riservata un`apposita quota del Fondo per l`occupazione che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le Regioni, sentita la Conferenza.
Sullo Schema di decreto le Regioni hanno espresso parere favorevole.
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Argomento:
Approfondimenti:
La legge 296/2006 (legge finanziaria 2007)“ prevede all`art. 1, comma 841, che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo.
Le successive disposizioni stabiliscono che, a valere sulla quota di risorse del Fondo, sono finanziati i progetti di innovazione industriale individuati nell`ambito: delle aree tecnologiche dell`efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche; e che il Ministro dello sviluppo economico riferisca annualmente al Parlamento e alla Conferenza sui criteri utilizzati per l`individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi.
Su tali basi, il Ministro dello sviluppo economico ha predisposto il decreto 8 febbraio 2008 recante: “Individuazione della quota delle risorse da assegnare ai progetti di innovazione industriale ai sensi dell`art. 1, comma 842 della legge n. 296/2006“, con il quale sono stati destinati, per il triennio 2007-2009, complessivi 990 milioni di euro, a valere sul Fondo competitività e sviluppo, per il finanziamento dei progetti di innovazione industriale.
Successivamente è stata predisposta la Relazione sullo stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale relativa agli anni 2009 e 2010, in ordine alla quale le Regioni – dopo averne preso atto – hanno formulato osservazioni e rilievi contenuti in un apposito documento (Allegato 1 all`Atto).
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Argomento:
Approfondimenti:
La legge finanziaria 2004 ed in particolare l`articolo 4, commi 35 e 36, prevede il Programma nazionale degli interventi irrigui, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico.
Il Cipe con la deliberazione n. 74 del 27 maggio 2005 ha approvato il Piano degli interventi del programma, con l`indicazione delle risorse finanziarie ed, in particolare, la previsione, per quanto attiene le proposte presentate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di assegnare il 70% delle risorse alle Regioni del Centro-Nord ed il 30% alle Regioni del Mezzogiorno.
La legge finanziaria 2008 ha, poi, autorizzato per ciascuno degli anni 2008-2009-2010, la spesa di 5 milioni di euro, per il finanziamento delle attività di progettazione delle opere previste nel Programma irriguo nazionale.
Successivamente le risorse per l`attuazione degli interventi irrigui – a seguito dei tagli di legge effettuati, in particolare dal decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 – sono andate affievolendosi, fino a raggiungere la cifra di soli 5 milioni di euro, derivanti dal residuo attualmente disponibile di cui alla richiamata legge finanziaria 2008, finalizzati alla sola attività di progettazione.
Su tali basi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la determinazione di provvedere direttamente, con apposito decreto, all`impegno di detto residuo, individuando le Regioni quali beneficiarie del riparto. Su tale proposta di riparto le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole.
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Argomento:
Approfondimenti:
Gli Schemi di decreto ministeriali danno attuazione all`art. 4 della legge 77/2006 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell`UNESCO) che disciplina la seguente tipologia di interventi:
– studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l`elaborazione dei piani di gestione;
– predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonchè servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
– realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purchè funzionali ai siti medesimi;
– diffusione e valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell`ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole;
– valorizzazione e diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell`ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale.
Al riguardo, la Legge 77/2006 chiarisce, altresì, che i predetti interventi e le relative risorse sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d`intesa con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con la Conferenza.
Su tali basi, sono stati predisposti gli Schemi di decreto sui quali è stata raggiunta l`Intesa.
Si vedano precedenti del 20 dicembre 2011 e del 22 dicembre 2011.