è stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Industria del Senato il disegno di legge di conversione del Decreto legge 1/2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita””` (
DDL 3110/S – Relatori Sen. Simona Vicari del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Filippo Bubbico del Gruppo parlamentare PD).
Tra le principali misure previste:
IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
– Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie (art. 43)
Viene previsto il ricorso, in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta,alle procedure in materia di finanza di progetto, di cui all`art. 153 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti), per favorire la realizzazione di nuove strutture carcerarie, previa analisi della convenienza economica e verifica della copertura del contributo pubblico da erogare. Viene rinviato ad un successivo decreto ministeriale la disciplina delle condizioni, modalità e limiti attuativi della suddetta disposizione.
L`alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell`opera è a esclusivo rischio del concessionario, al quale è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell`infrastruttura e dei servizi connessi. La concessione ha durata non inferiore a venti anni.
Viene, infine, previsto che se il concessionario non è una società integralmente partecipata dal Ministero dell`Economia, i soggetti istituzionali (fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici) contribuiscono all`opera con il finanziamento di almeno il 20% del costo di investimento.
– Project bond (art. 41)
Viene modificato l`art. 157 del Codice Appalti sull`emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto, prevedendo la possibilità per le società costituite per la realizzazione e gestione di una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità di emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni destinate ad investitori qualificati. Le suddette obbligazioni, sino all`avvio della gestione dell`infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con un decreto ministeriale.
– Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico (art. 45)
Per consentire la massima tempestività nell`assegnazione da parte del CIPE delle risorse da destinare alle opere della legge obiettivo (L. 350/2003), è individuata nel dettaglio la documentazione da presentare a corredo del piano economico e finanziario delle opere che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse.
– Disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche (art. 42)
Viene modificato l`art. 175 del Codice Appalti introducendo nella procedura ad iniziativa privata il diritto di prelazione in favore del promotore all`esito della gara per l`affidamento di una concessione; gara che il soggetto aggiudicatore pone in essere sulla base del progetto preliminare e della proposta presentate dal promotore e approvate dal CIPE.
– Contratto di disponibilità (art. 44)
Viene introdotto nel Codice Appalti, il contratto di disponibilità mediante il quale sono affidate a rischio e a spese dell`affidatario, la costruzione e la messa a disposizione del committente pubblico di un`opera di proprietà privata, per l`esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo costituito: da un “canone di disponibilita””` da versare in corrispondenza della effettiva disponibilità dell`opera; di un eventuale contributo in corso d`opera, comunque non superiore al 50% del valore dell`opera; nonchè di un prezzo finale, parametrato al valore residuo rispetto ai canoni versati e all`eventuale contributo in corso di opera, da corrispondere in caso di trasferimento della proprietà dell`opera al committente.
La disposizione si applica anche alle infrastrutture strategiche.
– Dialogo competitivo (art. 46)
Al fine di agevolare l`utilizzo del dialogo competitivo quale sistema di affidamento dei contratti pubblici, si prevede di integrare la disciplina di cui all`art. 58 del Codice Appalti mediante un rinvio al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici che definisce le ulteriori modalità attuative del suddetto istituto.
– Riduzione importo “opere d`arte”” per i grandi edifici (art. 47)
Viene modificatal`attuale previsione normativa, di cui all`art. 1 della legge 717/1949, di una percentuale fissa, pari al 2% della spesa totale prevista per un progetto di edifici pubblici, da destinare alla realizzazione di opere d`arte, introducendo la determinazione di percentuali decrescenti al crescere dell`importo dell`opera secondo la suddivisione in scaglioni progressivi.
Restano escluse dall`applicazione della norma le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonchè gli edifici a qualsiasi uso destinati che importino una spesa non superiore ad un milione di euro.
– Regime utilizzo delle terre e rocce da scavo (art. 49)
Viene demandato ad un decreto del Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti – da adottarsi entro 60 giorni dall`entrata in vigore del provvedimento – la regolamentazione dell`utilizzo delle terre e rocce da scavo.
– Dragaggio (art. 48)
Viene stabilito che le operazioni di dragaggio, nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, potranno essere svolte contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Vengono, inoltre, individuati alcuni interventi per i quali è possibile utilizzare i materiali derivanti da tali operazioni di dragaggio, quali ad esempio il rifacimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all`interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero.
– Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche (art. 50)
Viene modificato l`art. 144 del Codice Appalti nel senso di prevedere che i bandi di gara e i relativi allegati, ivi compresi lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell`opera.
Viene, altresì, modificato l`articolo 159 del Codice Appalti per assicurare piena operatività alla previsione in forza della quale in tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario gli enti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario. A tal fine, viene previsto che il soggetto subentrante debba avere caratteristiche “corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro””.
– Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni (art. 51)
Viene modificato l`art. 253 del Codice Appalti aumentando dal 40 al 50 per cento la quota dei lavori che il concessionario autostradale, titolare di concessioni vigenti è tenuto ad affidare a terzi. è previsto che la disposizione trovi applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.
– Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti territoriali (art. 54)
Viene prevista la possibilità per gli enti locali di attivare, per il finanziamento di singole opere pubbliche, prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti, per un valore almeno pari all`emissione obbligazionaria, ed è destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Viene demandato ad un apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, la disciplina delle modalità di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.
– Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche (art. 55)
Viene modificato l`art. 177 del Codice Appalti nel senso di prevedere la possibilità per l`affidamento delle concessioni per le opere di interesse strategico di porre a base di gara anche il progetto definitivo, anzichè soltanto il progetto preliminare.
– Risorse energetiche (art. 16)
Viene previsto che con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, da emanare entro 6 mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, sono stabilite le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali ed occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi.
– Finanziamento delle opere portuali (art. 59)
Viene modificata la disciplina del finanziamento di infrastrutture mediante misure di defiscalizzazione in favore delle società di progetto di cui all`art. 18 della l. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) prevedendo, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, che per un periodo non superiore ai 15 anni, il versamento del 25% dell`incremento dell`IVA sulle operazioni di importazione riconducibili all`infrastruttura oggetto dell`intervento quale ulteriore misura, può essere assolto mediante compensazione con il contributo pubblico a fondo perduto.
– Regolazione indipendente in materia di trasporti (art. 36)
In attesa dell`istituzione di una specifica Autorità indipendente di regolazione dei trasporti – per la quale il Governo è tenuto a presentare entro tre mesi dalla conversione in legge del provvedimento un apposito disegno di legge – viene affidata all`Autorità per l`energia elettrica e il gas la regolazione dei servizio, a modifica dell`art. 37 del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 con cui è stato avviato l`iter di liberalizzazione del settore. Tra le competenze attribuite all`Autorità per l`energia elettrica e il gas vi sono: definizione dei criteri per la fissazione delle tariffe, canoni e pedaggi; definizione degli schemi di bandi di gara per l`assegnazione dei servizi di trasporto; definizione per le nuove concessioni nel settore autostradale, dei sistemi tariffari dei pedaggi sul metodo del price cap.
IN MATERIA EDILIZIA E DI FISCALITà
– IMU agevolata (art. 56)
Viene prevista la possibilità per i Comuni di ridurre l`aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall`impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni dall`ultimazione dei lavori.
– IVA per housing sociale (art. 57)
Viene modificato l`art. 10 del DPR 633/1972 in materia di IVA prevedendo tra le operazioni esenti da tale imposta: le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l`opzione per l`imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata. Risultano, altresì, esenti le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di ristrutturazione, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell`intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l`opzione per l`imposizione. Nella versione originaria del decreto legge era prevista l`esclusione dell`IVA anche sugli immobili che il costruttore non fosse riuscito a vendere nei primi cinque anni dalla fine dei lavori. Viene, inoltre, prevista la possibilità di separare, dal punto di vista fiscale, le attività imponibili da quelle non imponibili.
– Piano Casa (art. 58)
Viene semplificata la procedura per la stipula di accordi di programma di edilizia abitativa prevista dall`art. 11 del DL 112/2008 convertito dalla L. 133/2008. In particolare, viene disposto che l`Intesa con la Conferenza Unificata deve essere resa nella seduta del CIPE ed eventuali modifiche o aggiunte degli accordi sono approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
– Capitale di rischio per nuove imprese (art. 90)
Vengono introdotte alcune modifiche all`art. 31 del DL 9872011 convertito dalla l. 111/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) in materia di interventi per favorire l`afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese.
– Rivalsa sull`imposta pagata (art. 93)
Viene riconosciuto il diritto del contribuente di rivalersi dell`imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell`accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi ma solo a seguito del pagamento dell`imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.
– Aiuti alle aree terremotate (art. 70)
Viene prevista la possibilità di destinare la dotazion e del Fondo di cui all`art. 10, comma 1-bis, del DL 39/2009 convertito dalla l. 77/2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) per il finanziamento di aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree individuate dallo stesso DL 39/2009.
LIBERALIZZAZIONI E COMPETITIVITà
– Riduzione oneri amministrativi per le imprese (art. 1)
Viene disposta la decadenza delle norme che prevedono limiti numerici, licenze o atti preventivi di autorizzazione o assenso per l`avvio di un`attività economica. Entro il 31 dicembre 2012 saranno individuate con Regolamenti del Governo, previo parere obbligatorio dell`Autorità garante della Concorrenza e del mercato le norme restrittive da mantenere in vigore. A decorrere dal 2013 l`adeguamento di Regioni, Province e Comuni ai principi fissati a livello nazionale costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi nell`ambito del patto di stabilità.
– Tribunale delle imprese (art. 2)
Vengono estese le competenze delle sezioni specializzate dei Tribunali in materia di proprietà industriale ed intellettuale (ora denominate sezioni specializzate in materia di impresa) alle controversie, in particolare, tra soci, tra soci e società, sui patti di sindacato, sulla responsabilità degli amministratori, sui contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
– Accesso ai giovani alla costituzione di Srl (art. 3)
Viene prevista la possibilità di costituire, con contratto o atto unilaterale, una società semplificata a responsabilità limitata da persone fisiche con meno di 35 anni. Per la costituzione di tale società è previsto il conferimento di un euro. Viene demandato ad un successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall`entra in vigore della legge di conversione del provvedimento, la tipizzazione dello statuto standard della società e l`individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
– Professioni regolamentate (art. 9)
Vengono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Viene, inoltre, estesa ai professionisti la possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi di cui all`art. 39 del DL 201/2011.
– Servizi pubblici locali (art. 25)
Viene fissato al 30 giugno 2012 il termine entro cui le Regioni e le Province autonome devono individuare gli ambiti territoriali ottimali di dimensioni non inferiore a quella del territorio provinciale, entro cui organizzare la gestione dei servizi pubblici. A partire dal 2013, l`affidamento con gara dei servizi pubblici locali costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli enti locali nell`ambito del patto di stabilità.
Viene, inoltre, disposto che le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno e sono tenute al rispetto del Codice Appalti nell`acquisto di beni e servizi.
Per l`affidamento in house dei servizi pubblici locali è necessaria una delibera quadro con l`analisi di mercato adottata previo parere – obbligatorio nei Comuni sopra i 10.000 abitanti – dell`Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Viene, altresì, disposto che gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore a 200.000 euro annui cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell`ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012.
– Ritardati pagamenti (art. 35)
Vengono dettate misure per accelerare il pagamento dei crediti commerciali, certi, liquidi ed esigibili, esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, connessi a transazioni commerciali per l`acquisizione di servizi e forniture. In particolare, per l`estinzione dei pagamenti pregressi della pubblica amministrazione viene disposto che i crediti maturati al 31 dicembre 2011, su richiesta dei creditori, possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2 milioni di euro. Vengono, inoltre, integrati, per il 2012, i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, rispettivamente, di 2000 milioni di euro e di 700 milioni di euro.
– Promozione della concorrenza in materia di conto corrente (art. 27)
Viene prorogato al 1° giugno 2012 il termine di cui all`art. 12 comma 9 del DL 201/2001, convertito dalla legge 214/2011, entro il quale l`Abi, le Poste, le associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento e le Associazione delle imprese maggiormente significative a livello nazionale di categoria definiscono le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.