L`Aula della Camera dei Deputati ha votato la fiducia al disegno di legge di conversione del Decreto legge 216/2011 recante “Proroga di interventi previsti da disposizioni legislative”” (
DDL 4865/C – Relatori l`On. Gianclaudio Bressa (PD) e l`On. Gioacchino Alfano (PdL) sul testo approvato, in prima lettura, in sede referente, dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio.
Tra le principali modifiche introdotte si evidenziano le seguenti:
– Viene disposta – come richiesto ed auspicato dall`ANCE (si veda, al riguardo, la notizia su “Interventi ANCe”” del 18 gennaio 2012) – la proroga da 5 a 10 anni del termine relativo all`utilizzazione edificatoria delle aree edificabili di proprietà delle imprese ai fini dell`applicazione dei relativi benefici fiscali consistenti nell`applicazione di un`imposta sostitutiva del 19% sul plusvalore nella rivalutazione delle aree di cui all`art. 1, commi 473-476 della L. 266/2005.
– Viene differito ulteriormente al 30 giugno 2012 (anzichè al 2 aprile 2012 come in origine previsto) il termine di entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dal DL 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). Viene, inoltre, previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ogni sei mesi il Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI.
Viene, inoltre, prorogato al 30 giugno 2012 il termine prima del quale non può essere operativo il SISTRI nei confronti delle imprese e degli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi ai sensi del DL 70/2011, convertito dalla L. 106/2011.
Viene, altresì, disposta la proroga al 2012 dell`applicazione delle disposizioni di cui all`art. 11 del DL 195/2009 convertito dalla L. 26/2009 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania) in materia di TARSU e TIA.
– Viene prorogato al 31 dicembre 2012 il termine entro cui il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze può emanare eccezionalmente, con decreto di natura non regolamentare, norme in deroga in materia di ammortizzatori per le aree non coperte dalla cassa integrazione guadagni ai sensi dell`art. 1-bis del DL 78/2010 (Provvedimenti anticrisi).
– Viene differito al 30 giugno 2012 il termine, previsto dall`art. 24, comma 15, del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l`equità e il consolidamento dei conti pubblici) per l`emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, con cui sono definite le modalità di concessione del beneficio previsto dal suddetto decreto legge nell`ambito della riforma del sistema pensionistico con il passaggio dal 2012 al sistema contributivo pro-rata. Il beneficio consiste nell`applicabilità delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Viene, inoltre, esteso il suddetto beneficio ai lavoratori il cui rapporto si sia risolto in ragione di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del DL 201/2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all`esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale purchè ricorrano una serie di elementi specificatamente indicati.
Al riguardo, viene posta una clausola di salvaguardia in base alla quale qualora, in seguito all`inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio dei lavoratori sopracitati, risultasse il raggiungimento del limite delle risorse previsto dal suddetto art. 24, le ulteriori domande potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali solo a condizione che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all`art. 24 della L. 88/1989.
– Viene anticipato dal 31 dicembre al 30 giugno 2012 il termine previsto dall`art. 1 bis del DL 154/2008 convertito dalla L. 189/2008 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali) entro il quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono adottare iniziative per assicurare interventi di ristrutturazione edilizia sanitaria volti a favorire l`attività libero professionale intramuraria.
– Viene differito al 31 luglio 2012 il termine entro il quale le funzioni e i compiti trasferiti all`Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali ai sensi dell`art. 36 del DL 98/2011 convertito dalla L. 111/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall`Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.a.
Viene, inoltre, eliminata la norma con cui si prevede la soppressione dell`Agenzia in caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all`individuazione delle unità di personale da trasferire all`Agenzia, entro il suddetto termine.
– Viene disposta la proroga di 4 anni per gli impianti a fune di cui si prevede l`ammodernamento con i benefici di cui all`art. 8, c. 3, della L. 140/1999 (Norme in materia di attività produttive) o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza.
– Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2012 delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011, fermo restando il termine di durata delle concessioni previsto dall`art. 1, c. 18 del DL 194/2009 convertito dalla L. 25/2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).
– Viene precisato che il termine previsto dall`art. 40, comma 9-ter, del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l`equità e il consolidamento dei conti pubblici) entro cui le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, devono essere completate è prorogato al 31 dicembre 2012 per quelle che alla data del 31 dicembre 2011 risultino realizzate in misura non inferiore all`80% degli investimenti ammessi e a condizione che siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto della suddetta proroga, l`agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote dei contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore del provvedimento. Il Ministero dello Sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all`entrata del bilancio dello Stato.
– Al fine di prorogare a tutto il 2012 l`Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, viene previsto che entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro dell`Economia e delle Finanze avvia un tavolo di consultazione tra Governo, ABI e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie dell`Accordo.
– Viene prorogato per gli anni 2012, 2013 e 2014, l`impegno di spesa previsto dall`art. 4 della L. 7/2009 (Ratifica del rattato di amicizia Italia-Libia) per gli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.
– Viene disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonchè dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l`assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
– Viene estesa la procedura prevista dall`art. 39 del DL 98/2011 convertito dalla L. 111/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) per la definizione agevolata delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l`Agenzia delle entrate alle liti pendenti al 31 dicembre 2011 (anzichè al 1° maggio 2012). Viene, inoltre, prorogato al 31 marzo 2012 il termine per il versamento in unica soluzione delle somme dovute.
– Viene differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 da parte degli enti locali.
Il Decreto-legge in scadenza il 27 febbraio 2012, dopo la votazione finale dell`Aula prevista, come da calendario, il 31 gennaio 2012, passerà alla seconda lettura del Senato.
Testo del provvedimento sul quale è stata approvata la fiducia dalla Camera dei Deputati (
DDL 4865/C- A/R).
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente dell`11 gennaio 2012.