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L`Associazione ha evidenziato, nelle sedi competenti, le proprie osservazioni sul provvedimento relative, in particolare, differito di alcuni termini in materia di garanzia globale di esecuzione, qualificazione delle imprese, permesso di costruire, patto di stabilità interno e verifiche delle attrezzature di lavoro.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 216/2011 su proroga termini: le proposte dell`ANCE alla Camera dei Deputati

18 Gennaio 2012
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In relazione all`iter del disegno di legge di conversione del decreto legge 216/2011 recante “Proroga di interventi previsti da disposizioni legislative”” (DDL 4865/C) all`attenzione, in prima lettura, delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, l`Associazione ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni sul provvedimento d`urgenza.
Tra queste, in particolare, si evidenziano:
– Garanzia globale di esecuzione
L`Associazione ha sottolineato la necessità di prorogare di un anno la norma transitoria di cui all`art. 357, comma 5, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) in materia di garanzia globale di esecuzione.
Tale istituto previsto dall`art. 113 del Codice dei contratti pubblici come garanzia obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti di lavori a contraente generale nonchè, su richiesta dell`amministrazione aggiudicatrice, per gli appalti di sola esecuzione di lavori di ammontare superiore a 100 milioni di euro, costituisce per le imprese un onere finanziariamente rilevante soprattutto nell`attuale situazione di crisi economica, particolarmente sentita dalle imprese di costruzione che operano nel settore dei lavori pubblici a causa dell`assenza di gare d`appalto e della mancanza di liquidità dovuta ai ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni.
Inoltre, risultano ancora pochissimi i soggetti economici in grado di prestare tale garanzia, con conseguente notevole restrizione del mercato.
Per tali motivi, l`ANCE ha rilevato l`opportunità di prorogare di un altro anno l`applicazione della norma transitoria con cui si prevede che le disposizioni sulla garanzia globale si applicano ai contratti i cui bandi di gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, ossia a partire dall`8 giugno 2012 nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere dalla medesima data.
– Qualificazione delle imprese
Al fine di evitare il rischio di un blocco del sistema di qualificazione delle imprese che operano in alcune specifiche categorie di lavorazioni, modificate dal DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), l`ANCE ha evidenziato l`opportunità di differire i termini previsti dall`art. 357 del suddetto Regolamento, già prorogati dal DL 70/2011 convertito dalla L. 106/2011 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l`economia), in materia di qualificazione delle imprese.
Il blocco del sistema potrebbe derivare, ad avviso dell`Associazione, dalla perdurante difficoltà delle stazioni appaltanti nel riemettere i certificati di esecuzione di tali lavorazioni, indispensabili, secondo le nuove disposizioni, all`ottenimento dell`attestato SOA.
– Permesso di costruire
In considerazione dell`attuale situazione di grave difficoltà di mercato in cui si vedono costrette ad operare le imprese, l`Associazione ha sottolineato la necessità di prevedere (per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all`entrata in vigore della legge e comunque sino al 31 dicembre 2012) il differimento a 2 anni per l`inizio lavori ai sensi dell`art. 15 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell`edilizia) e un ulteriore proroga di 2 anni per il termine di ultimazione dei lavori, previa richiesta da presentare al comune competente.
Ha, inoltre, rilevato l`opportunità di disporre che, nell`ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all`articolo 28 della L. 1150/1942 (Legge Urbanistica) ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all`entrata in vigore del decreto legge, il termine per l`inizio lavori o per l`esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante sia prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all`art. 16 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) sia sospeso per un identico periodo.
– Ristrutturazione edilizia
Al fine di agevolare le operazioni di demolizione e ricostruzione nonchè al fine di valutarne l`impatto positivo per un`applicazione a regime, l`ANCE ha rilevato la necessità di modificare, in via sperimentale (fino al 31 dicembre 2013), l`art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 relativo alla definizione dell`intervento edilizio di “ristrutturazione edilizia””. Poichè gli interventi di sostituzione edilizia rappresentano una tipologia di intervento in espansione, soprattutto per gli interventi di riqualificazione urbana, è di importanza vitale per il settore delle costruzioni rivedere tale definizione eliminando il riferimento alla “sagoma”” alla luce anche della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 309/11 con cui è stata ribadita in capo allo Stato la competenza esclusiva per l`individuazione delle relative categorie di intervento.
– Riutilizzazione edificatoria aree edificabili
In considerazione dei tempi tecnici per la richiesta dei provvedimenti urbanistici abilitativi ai lavori e del rallentamento delle iniziative in corso dovuto all`avversa congiuntura economica, viene proposto di prorogare da 5 a 10 anni il termine relativo all`utilizzazione edificatoria delle aree edificabili di proprietà delle imprese per non decadere dall`applicazione dei relativi benefici fiscali consistenti nell`applicazione di un`imposta sostitutiva del 19% sul plusvalore nella rivalutazione delle aree di cui all`art. 1, commi 473-476 della L. 266/2005, e nell`applicazione del previgente regime agevolativo dei trasferimenti immobiliari diretti all`attuazione di piani urbanistici particolareggiati di cui all`art. 33, comma 3 della L. 388/2000.
– Regionalizzazione del Patto di stabilità interno
Al fine di rendere effettiva la regionalizzazione del Patto di stabilità interno e assicurare così una maggiore sostenibilità della finanza locale, anche con riferimento agli investimenti infrastrutturali, l`Associazione ha sottolineato la necessità di prorogare al 30 novembre di ciascun anno (anzichè al 31 ottobre) il termine entro il quale Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell`Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario (compensazione verticale), gli elementi informativi necessari per la verifica del mantenimento dell`equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi dell`art. 1, comma 140 della L. 220/2010 (Legge di Stabilità per il 2011).
Analogamente, ha rilevato l`opportunità di prorogare al 31 ottobre di ciascun anno (anzichè al 30 giugno) il termine entro il quale la Regione comunica al Ministero dell`Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente locale (compensazione orizzontale), gli elementi informativi sopracitati, ai sensi dell`art. 1, comma 142 della L. 220/2010.
– Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
L`ANCE ha evidenziato la necessità di prorogare di ulteriori 180 giorni l`entrata in vigore, già prorogata dal decreto ministeriale 22 luglio 2012, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 recante la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all`Allegato VII del Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), nonchè dei criteri per l`abilitazione dei soggetti di cui all`articolo 71, comma 13, del medesimo Dlgs 81/2008.
Tale proroga consentirebbe di provvedere al completamento sia delle attività di verifica di cui all`articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2011, sia dell`attività istruttoria di tutte le richieste di abilitazione all`effettuazione delle verifiche periodiche pervenute.
Le proposte dell`ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.
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