In relazione all`iter del disegno di legge di conversione del decreto legge 216/2011 recante “Proroga di interventi previsti da disposizioni legislative”” (
DDL 4865/C) all`attenzione, in prima lettura, delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, l`Associazione ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni sul provvedimento d`urgenza.
Tra queste, in particolare, si evidenziano:
– Garanzia globale di esecuzione
L`Associazione ha sottolineato la necessità di prorogare di un anno la norma transitoria di cui all`art. 357, comma 5, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) in materia di garanzia globale di esecuzione.
Tale istituto previsto dall`art. 113 del Codice dei contratti pubblici come garanzia obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti di lavori a contraente generale nonchè, su richiesta dell`amministrazione aggiudicatrice, per gli appalti di sola esecuzione di lavori di ammontare superiore a 100 milioni di euro, costituisce per le imprese un onere finanziariamente rilevante soprattutto nell`attuale situazione di crisi economica, particolarmente sentita dalle imprese di costruzione che operano nel settore dei lavori pubblici a causa dell`assenza di gare d`appalto e della mancanza di liquidità dovuta ai ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni.
Inoltre, risultano ancora pochissimi i soggetti economici in grado di prestare tale garanzia, con conseguente notevole restrizione del mercato.
Per tali motivi, l`ANCE ha rilevato l`opportunità di prorogare di un altro anno l`applicazione della norma transitoria con cui si prevede che le disposizioni sulla garanzia globale si applicano ai contratti i cui bandi di gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, ossia a partire dall`8 giugno 2012 nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere dalla medesima data.
– Qualificazione delle imprese
Al fine di evitare il rischio di un blocco del sistema di qualificazione delle imprese che operano in alcune specifiche categorie di lavorazioni, modificate dal DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), l`ANCE ha evidenziato l`opportunità di differire i termini previsti dall`art. 357 del suddetto Regolamento, già prorogati dal DL 70/2011 convertito dalla L. 106/2011 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l`economia), in materia di qualificazione delle imprese.
Il blocco del sistema potrebbe derivare, ad avviso dell`Associazione, dalla perdurante difficoltà delle stazioni appaltanti nel riemettere i certificati di esecuzione di tali lavorazioni, indispensabili, secondo le nuove disposizioni, all`ottenimento dell`attestato SOA.
– Permesso di costruire
In considerazione dell`attuale situazione di grave difficoltà di mercato in cui si vedono costrette ad operare le imprese, l`Associazione ha sottolineato la necessità di prevedere (per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all`entrata in vigore della legge e comunque sino al 31 dicembre 2012) il differimento a 2 anni per l`inizio lavori ai sensi dell`art. 15 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell`edilizia) e un ulteriore proroga di 2 anni per il termine di ultimazione dei lavori, previa richiesta da presentare al comune competente.
Ha, inoltre, rilevato l`opportunità di disporre che, nell`ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all`articolo 28 della L. 1150/1942 (Legge Urbanistica) ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all`entrata in vigore del decreto legge, il termine per l`inizio lavori o per l`esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante sia prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all`art. 16 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) sia sospeso per un identico periodo.
– Ristrutturazione edilizia
Al fine di agevolare le operazioni di demolizione e ricostruzione nonchè al fine di valutarne l`impatto positivo per un`applicazione a regime, l`ANCE ha rilevato la necessità di modificare, in via sperimentale (fino al 31 dicembre 2013), l`art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 relativo alla definizione dell`intervento edilizio di “ristrutturazione edilizia””. Poichè gli interventi di sostituzione edilizia rappresentano una tipologia di intervento in espansione, soprattutto per gli interventi di riqualificazione urbana, è di importanza vitale per il settore delle costruzioni rivedere tale definizione eliminando il riferimento alla “sagoma”” alla luce anche della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 309/11 con cui è stata ribadita in capo allo Stato la competenza esclusiva per l`individuazione delle relative categorie di intervento.
– Riutilizzazione edificatoria aree edificabili
In considerazione dei tempi tecnici per la richiesta dei provvedimenti urbanistici abilitativi ai lavori e del rallentamento delle iniziative in corso dovuto all`avversa congiuntura economica, viene proposto di prorogare da 5 a 10 anni il termine relativo all`utilizzazione edificatoria delle aree edificabili di proprietà delle imprese per non decadere dall`applicazione dei relativi benefici fiscali consistenti nell`applicazione di un`imposta sostitutiva del 19% sul plusvalore nella rivalutazione delle aree di cui all`art. 1, commi 473-476 della L. 266/2005, e nell`applicazione del previgente regime agevolativo dei trasferimenti immobiliari diretti all`attuazione di piani urbanistici particolareggiati di cui all`art. 33, comma 3 della L. 388/2000.
– Regionalizzazione del Patto di stabilità interno
Al fine di rendere effettiva la regionalizzazione del Patto di stabilità interno e assicurare così una maggiore sostenibilità della finanza locale, anche con riferimento agli investimenti infrastrutturali, l`Associazione ha sottolineato la necessità di prorogare al 30 novembre di ciascun anno (anzichè al 31 ottobre) il termine entro il quale Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell`Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario (compensazione verticale), gli elementi informativi necessari per la verifica del mantenimento dell`equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi dell`art. 1, comma 140 della L. 220/2010 (Legge di Stabilità per il 2011).
Analogamente, ha rilevato l`opportunità di prorogare al 31 ottobre di ciascun anno (anzichè al 30 giugno) il termine entro il quale la Regione comunica al Ministero dell`Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente locale (compensazione orizzontale), gli elementi informativi sopracitati, ai sensi dell`art. 1, comma 142 della L. 220/2010.
– Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
L`ANCE ha evidenziato la necessità di prorogare di ulteriori 180 giorni l`entrata in vigore, già prorogata dal decreto ministeriale 22 luglio 2012, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 recante la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all`Allegato VII del Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), nonchè dei criteri per l`abilitazione dei soggetti di cui all`articolo 71, comma 13, del medesimo Dlgs 81/2008.
Tale proroga consentirebbe di provvedere al completamento sia delle attività di verifica di cui all`articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2011, sia dell`attività istruttoria di tutte le richieste di abilitazione all`effettuazione delle verifiche periodiche pervenute.
Le proposte dell`ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.