E’ stato pubblicato sulla GU n. 19 del 24 gennaio 2012 il Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Il decreto è intervenuto tra l’altro sulla disciplina procedurale relativa al Piano nazionale di edilizia abitativa ed ha introdotto alcune novità in materia ambientale.
Piano nazionale di edilizia abitativa
Relativamente alle modifiche apportate al Piano nazionale di edilizia abitativa il decreto all’art. 58 introduce ulteriori semplificazioni procedurali sulla scia di quanto già previsto dal DL 201/2011, convertito in legge 214/2011 (vedi news n. 38 del 23 gennaio 2012).
Si ricorda, infatti, che con il Decreto legge 201/2011 (art. 45, commi 3 e 4) si è previsto che l’approvazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell’art. 11, comma 4, del DL 112/2008 avvenga con decreto ministeriale anziché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L’art. 58 semplifica ulteriormente la procedura disponendo che l’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza unificata sia resa direttamente nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Inoltre, eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma o eventuali atti aggiuntivi (es. fondi aggiuntivi resisi nel frattempo disponibili, riduzione di programma, ecc.) saranno approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Solo nel secondo caso è previsto che l’approvazione avvenga anche di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Infine, al comma 3 dell’art. 58 è stato specificato che l’approvazione degli accordi di programma ha gli effetti dell’art. 166, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Le modifiche procedurali del decreto sono positive sia per facilitare l’attuazione dei piani già approvati e deliberati, sia di quelli appena approvati dal Cipe.
Ambiente
Il decreto legge 1/2012 è intervenuto anche in materia ambientale e in particolare ha introdotto alcune novità con riferimento all’utilizzo delle terre e rocce da scavo e alla disciplina dei dragaggi.
Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, l’art. 49 demanda la regolamentazione del loro utilizzo ad un nuovo decreto che deve essere predisposto dal Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero delle infrastrutture. Tale decreto, tra l’altro, dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, ossia entro il 24 marzo 2012.
Al riguardo, si potrebbe porre un problema di coordinamento tra tale decreto interministeriale ed il decreto previsto dall’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006, la cui emanazione tra l’altro, ai sensi dell’art. 39, comma 4, del D.Lgs. 205/2010, avrebbe dovuto comportare l’abrogazione della disciplina contenuta nell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006.
Con riferimento alla disciplina sui dragaggi, invece, l’art. 48 del decreto stabilisce che le relative operazioni, nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, potranno essere svolte contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica.
Vengono, inoltre, individuati alcuni interventi per i quali è possibile utilizzare i materiali derivanti da tali operazioni di dragaggio, quali ad esempio il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero.