è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2011 l’allegato decreto interministeriale 3 agosto 2011 che disciplina le disposizioni relative allo sgravio contributivo sulla quota di retribuzione di secondo livello (accordi territoriali o aziendali) in attuazione dei commi 67 e 68 dell’art. 1 della legge n. 247/07.
Tenuto conto della ripartizione del limite massimo complessivo di 650 milioni di euro, nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale, con riferimento all’anno 2010, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno, è concesso uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, o di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore.
Tra i requisiti per accedere allo sgravio, il decreto ricorda che i contratti aziendali e territoriali, o di secondo livello, devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, nel caso in cui ancora non lo fossero, a cura degli stessi datori di lavoro o dalle associazioni di riferimento presso la Direzione Provinciale del Lavoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in parola.
I contratti devono, altresì, prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare, oppure correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati; al riguardo, si ricorda che è sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri.
La concessione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 1175 della Legge Finanziaria 2006 le quali prevedono, in particolare che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
L’indebita fruizione dell’agevolazione, oltre a determinare, ove il fatto costituisca reato, l’eventuale responsabilità penale del datore di lavoro, obbliga il medesimo datore di lavoro al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle relative sanzioni civili.
Con riferimento alla procedura per accedere al beneficio contributivo, i datori di lavoro, anche per il tramite dei consulenti del lavoro di cui all’art. 1 della legge n. 12/79, devono inoltrare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, apposita domanda all’Inps, utilizzando il canale telematico e seguendo le indicazioni fornite dall’Istituto previdenziale, che sarà cura dell’Ance rendere note tempestivamente.
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Ad ogni modo, la domanda di ammissione allo sgravio deve contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
d) l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all’art. 2, commi 1 e 2 del decreto in parola, della retribuzione imponibile e il numero dei lavoratori beneficiari;
e) l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;
f) l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
g) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
Ai fini della determinazione del limite massimo individuale, la retribuzione contrattuale di riferimento è quella utilizzata per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale che non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, comprensiva delle erogazioni di cui al decreto in oggetto.
L’ammissione al beneficio contributivo avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall’Inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, verrà assegnato a ciascuna domanda un numero di protocollazione informatico.
Ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse, l’Inps, ai fini del rispetto del limite di spesa dei 650 milioni di euro e della ripartizione delle risorse economiche “provvederà ad eventuali riduzioni delle somme richieste dalle imprese e lavoratori, nella misura percentuale pari al rapporto tra quota complessiva eccedente il limite di spesa e lo stesso limite di spesa”, comunicandolo tempestivamente ai richiedenti.
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