SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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Decreto legge n. 211 del 22 dicembre 2011 recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”” (DDL 3074/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Giustizia.
Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:
Art. 3 bis
Viene eliminata la disposizione, introdotta dalla Commissione referente, con cui viene disposta la definitiva chiusura o la riconversione ad altra funzione penitenziaria, a partire dal 31 marzo 2013, degli istituti penitenziari già sede di ospedale psichiatrico giudiziario e l`utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici, ripartiti tra le Regioni con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, per la realizzazione di strutture territoriali residenziali e di centri diurni destinati ai malati mentali.
Confermato il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari al 1 febbraio 2013.
Viene, inoltre, previsto che entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, sono definiti ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell`assegnazione a casa di cura e custodia.
Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della norma, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, viene autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l`anno 2012 e 60 milioni di euro per l`anno 2013. Tali risorse sono assegnate alle Regioni e Province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all`art. 20 della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988).
Emend. 3.0.4 (testo 4) a firma dei Relatori
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n. 2/2012.
Il decreto legge, che scade il 20 febbraio 2012, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto legge n. 212 del 22 dicembre 2011 recante “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”” (DDL 3075/S).
La Commissione Giustizia ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Il provvedimento, in primo luogo, introduce nell`ordinamento una nuova tipologia di procedimento volto a comporre le crisi da sovraindebitamento, prevedendo una procedura finalizzata al raggiungimento di un accordo fra il debitore e i creditori, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti. In corso di esame tale disciplina è stata modificata in modo da riferirsi esclusivamente al debitore-consumatore e differenziarsi, così, dalla disciplina generale contenuta nel disegno di legge approvato definitivamente dal Senato ma non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale che reca “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento”” (DDL 307/S).
In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il consumatore che versi in una situazione di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.
In secondo luogo, sono previste modifiche al Codice di procedura Civile al fine di accelerare la fase di decisione del processo ed è innalzata da 516,16 a 1.100 euro la soglia delle cause in cui le parti possono stare in giudizio personalmente davanti al giudice di pace (norma modificata in corso d`esame).
Viene, inoltre, abrogato l`art. 26 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) che prevede l`istanza di trattazione nei procedimenti civili pendenti dinanzi la Corte di Cassazione, quale condizione per la prosecuzione dei giudizi aventi ad oggetto ricorsi avverso pronunce pubblicate prima dell`entrata in vigore della L. 69/2009 e di quelli pendenti davanti alle corti d`appello da oltre due anni prima dell`entrata in vigore della suddetta legge di stabilità (norma modificata in corso d`esame).
Il decreto legge, che scade il 20 febbraio 2012, passa ora all`esame dell`Aula.