Il credito d`imposta per il lavoro nel Mezzogiorno spetta ai datori che assumono nuovi lavoratori dal 14 maggio 2011 al 14 maggio 2013, con un allungamento di un anno del termine originariamente previsto dal D.L. 70/2011 (cd. “Decreto Sviluppo””).
Questa la principale novità d`interesse per il settore contenuta nel Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”” (cd. Decreto Semplificazioni), pubblicato sul S.O. n.27 alla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2012 ed in vigore dal 10 febbraio 2012.
Il Provvedimento è attualmente all`esame della Camera per la relativa conversione in legge (atto n.4940/C).
In particolare, il D.L. 5/2012 interviene sulla disciplina del credito d`imposta per le nuove assunzioni al Sud, introdotto dal D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011 (cd. “Decreto Sviluppo””)
[1].
Come noto, ai fini della promozione della produttività nelle Regioni in ritardo di sviluppo, l`art.2 del D.L. 70/2011 introduce un credito d`imposta per ogni assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, operata nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia).
Il credito viene riconosciuto ai datori di lavoro nella misura del 50% dei “
costi salariali“
[2] sostenuti:
– nei dodici mesi successivi all`assunzione per ciascun lavoratore con le caratteristiche di “
lavoratore svantaggiato“
[3], ovvero
– nei ventiquattro mesi successivi all`assunzione per ciascun “
lavoratore molto svantaggiato“
[4].
In tal ambito, le novità introdotte dall`art.59 del D.L. 5/2012, con efficacia retroattiva dal 14 maggio 2011
[5], riguardano:
– la proroga da dodici a ventiquattro mesi del termine, decorrente dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011), entro il quale il datore di lavoro deve assumere il lavoratore a tempo indeterminato, che costituisce il periodo applicativo del credito d`imposta.
Pertanto, ai fini della fruibilità del beneficio, i lavoratori devono essere assunti tra il 14 maggio 2011 ed il 14 maggio 2013;
– il meccanismo di calcolo del credito d`imposta, per il quale il parametro dell`entrata in vigore della legge 106/2011, di conversione del D.L. 70/2011, viene sostituito con la data di assunzione del lavoratore.
In sostanza,
il credito di imposta è calcolato sulla base dell`incremento occupazionale rilevato mensilmente[6];, come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese[7] e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione
– la riduzione da tre a due anni (decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore) del termine di fruibilità, per il datore di lavoro, del credito d`imposta mediante compensazione (ai sensi dell`art.17 del D.Lgs. 241/1997);
– l`emanazione di un apposito Provvedimento dell`Agenzia delle Entrate, che stabilirà i termini e le modalità di fruizione del credito d`imposta, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti per ciascuna Regione;
– la specifica ipotesi di decadenza dall`agevolazione, prevista nel caso in cui il numero complessivo di dipendenti neoassunti è inferiore/uguale a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione (cd. “base occupazionale di riferimento“ media – nel testo previgente si faceva riferimento, invece, alla data di entrata in vigore della legge 106/2011).
Sotto tale profilo, si ricorda che si decade dal beneficio, altresì, nelle seguenti ipotesi:
o se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
o nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonchè nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Al ricorrere delle ultime 2 cause di decadenza, il datore è obbligato alla restituzione del credito d`imposta già usufruito e, nell`ipotesi di accertate violazioni alla suddetta normativa, dovrà restituire il credito maturato ed utilizzato dal momento in cui è stata commessa la violazione.
Di contro, fermo restando che il datore perde il diritto al credito, non vige comunque l`obbligo di restituzione dell`agevolazione già utilizzata, qualora la decadenza operi per effetto della riduzione del numeri di occupati rispetto alla “base occupazionale di riferimento“ (media degli occupati nel periodo compreso tra la data di assunzione e i dodici mesi ad essa precedenti).
Inoltre, dovrebbe comportare decadenza dal beneficio anche l`utilizzo dei lavoratori, per i quali si è fruito del bonus, in aree al di fuori dei territori del Mezzogiorno. Così è stato, infatti, precisato per le precedenti agevolazioni previste per le neo-assunzioni nel Mezzogiorno
[8].
Si ricorda, altresì, che le risorse necessarie per il finanziamento del credito d`imposta sono individuate
[9] nell`utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali.
I limiti di tali risorse, suddivisi per ciascuna Regione, verranno stabiliti con Decreto di natura non regolamentare
[10] del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della Gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
In merito, si ricorda che, al fine di velocizzare l`applicabilità dell`agevolazione, l`art.22, comma 8, della legge di Stabilità 2012
[11] ha previsto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovrà raggiungere l`intesa sul Decreto governativo che stabilirà i limiti di finanziamento per ciascuna Regione, entro 30 giorni dalla trasmissione dello stesso.
Ad oggi, tenuto conto dell`attuale congiuntura economica, che ha portato il Governo ad adottare, negli ultimi mesi, misure urgenti volte sia alla messa in sicurezza dei conti pubblici (D.L. 201/2011), sia alla crescita (D.L. 1/2012), cui si aggiunge anche lo stesso D.L. 5/2012, il citato Provvedimento attuativo non è stato ancora emanato.
[2] Per “
costi salariali“, ai sensi del
n.15 dell`art.2, del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008, s`intende l`importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
c) i contributi assistenziali per figli e familiari.
[3] Per “
lavoratore svantaggiato“ ai sensi del
n.18 dell`art.2, del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008, s`intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato);
f) membri di una minoranza nazionale all`interno di uno Stato membro (che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un`occupazione stabile);
[4] Per “
lavoratore molto svantaggiato“ ai sensi del
n.19 dell`art.2, del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008, s`intende il lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
[5] L`efficacia retroattiva delle modifiche introdotte dal D.L. 5/2012 (che operano dalla data di entrata in vigore del D.L. 70/2011) viene espressamente stabilita dall`art.59, comma 2, del medesimo “Decreto Semplificazioni””.
[6] L`incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (di cui all`art.2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
[7] Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, il credito d`imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
– per l`art.7 della legge 388/2000, la C.M. 11/E/2003, in ordine all`ulteriore credito d`imposta per l`incremento occupazionale nelle aree svantaggiate, precisava che, in caso di spostamento di un lavoratore “agevolato”” , ad esempio dalla Calabria al Piemonte, al datore di lavoro non veniva riconosciuto “il diritto alla misura ulteriore del credito d`imposta””;
– per l`art.2, comma 539-547, della legge 244/2007, la relazione illustrativa del decreto attuativo del beneficio (D.M. 12 marzo 2008), a commento dell`ipotesi di decadenza dal beneficio per mancata conservazione dei posti di lavoro creati per un periodo minimo (2 anni nel caso di PMI e 3 anni per le altre imprese – ipotesi tra l`altro reiterata nell`agevolazione riconosciuta nel “Decreto Sviluppo””), precisava che gli incrementi occupazionali dovevano essere conservati all`interno della medesima regione o zona assistita.
In sostanza, l`orientamento espresso per i precedenti benefici (C.M. 11/E/2003 e relazione illustrativa del D.M. 12 marzo 2008) è sempre stato quello di far perdere il diritto al credito con riferimento al lavoratore che venisse utilizzato al di fuori delle aree del Mezzogiorno (ad esempio, in caso di spostamento dello stesso dal Sud al Nord).
[9] A tal riguardo, la Commissione Europea, cui era richiesto il consenso all`utilizzazione di tali fondi, ha dato il proprio via libera nel mese di ottobre 2011, come reso noto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il Comunicato stampa del 6 ottobre 2011.
[10]Il medesimo Decreto dovrà stabilire, altresì, le modalità attuative del credito d`imposta. Tale disposizione, già contenuta nell`art.2, comma 8, del medesimo D.L. 70/2011, deve essere coordinata con la previsione, stabilita nel D.L. 5/2012, relativa all`adozione del Provvedimento dell`Agenzia delle Entrate che stabilirà, anch`esso, le modalità operative del beneficio.
5612-Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5.pdfApri