Entro il 14 febbraio 2012 responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (di seguito RSPP e ASPP) che hanno usufruito nel 2006 dell’esonero di parte del percorso formativo obbligatorio sulla base del riconoscimento dei crediti professionali pregressi, devono concludere l’aggiornamento quinquennale per mantenere l’incarico.
In caso di mancato aggiornamento, infatti, verrebbero meno i requisiti professionali richiesti dall’articolo 32 del D. lgs. n. 81/2008.
L’articolo 32 suddetto prevede la partecipazione a corsi di formazione secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Per visualizzare cliccare qui:
L’Accordo stabiliva un regime transitorio per i soggetti già in carica all’epoca dell’entrata in vigore che prevedeva l’esonero dalla frequenza dei moduli A e B (sulla base del riconoscimento dei crediti professionali pregressi) e che fissava l’obbligo di aggiornamento a decorrere dal 14 febbraio 2007.
Si ricorda che per gli ASPP l’aggiornamento quinquennale è pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio.
Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3 (costruzioni), 4, 5 e 7 l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.
Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8 e 9 l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.
Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l’aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive.
La sanzione prevista per un datore di lavoro che mantiene in carica un RSPP privo dei requisiti definiti dall’art. 32 del d.lgs. n.81/2008 equivale alla sanzione per la mancata nomina del RSPP, prevista dall’articolo 55 comma 1 lett.b) ossia l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400.