L’ammissione dell’impresa alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 della Legge Fallimentare è prevista quale causa di esclusione dalle gare e requisito generale di qualificazione SOA, dall’art. 38, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 163/2006.
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale, che trae origine dalla moratoria disciplinata dall’abrogato Codice del commercio del 1885, con cui è concessa all’imprenditore la possibilità di stipulare un accordo con i creditori per non essere dichiarato fallito e, possibilmente, superare la crisi finanziaria a cui è soggetta l’impresa debitrice.
L’Autorità di Vigilanza con il Comunicato n. 68 del 29 novembre 2011 ha raffrontato il concordato con l’amministrazione straordinaria, regolata dal D. Lgs. n. 270/1999, ai fini della dichiarazione di decadenza dell’attestazione SOA, così come disciplinata dall’art. 40 comma 9 ter del Codice dei contratti. Anche l’amministrazione straordinaria è, infatti, legata alle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico dell’impresa in difficoltà.
Nel Comunicato è evidenziato il carattere prettamente “amministrativo” e non di “diritto ordinario” della amministrazione straordinaria, in cui prevale la tutela degli interessi sottesi alla conservazione della struttura aziendale, in ragione soprattutto delle conseguenti e rilevanti ricadute occupazionali. Al contrario, nel concordato preventivo, relativo ad imprese di minori dimensioni, prevale invece ancora la tutela degli interessi alla soddisfazione dei creditori.
Sulla base di tale affermazione, l’Autorità ritiene giustificata l’eliminazione fatta dal Codice dei Contratti della amministrazione straordinaria e non del concordato preventivo quale causa di esclusione dalle gare, tuttavia, la stessa evidenzia le differenze tra quest’ultimo e le altre procedure concorsuali finalizzate sempre alla liquidazione dell’impresa.
Da tale raffronto, ne emerge che l’impresa in concordato preventivo, seppure impossibilitata a conseguire o rinnovare la qualificazione (per l’esplicito divieto previsto dall’art. 38 suddetto), può tuttavia conservare l’attestato SOA; ciò consentirà alle imprese soggette a tale procedura di evitare eventuali contestazioni da parte della stazione appaltante sulla validità dei contratti di appalto in corso.
Nel comunicato non viene, tuttavia, affrontata l’annosa questione dell’attestazione SOA del Consorzio Stabile cui appartiene l’impresa in concordato preventivo.
5473-Comunicato 68-2011.pdfApri