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Il D.L. n. 1/2012 sulle liberalizzazioni ha cancellato gli incentivi agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, fatti salvi gli impianti abilitati o in via di abilitazione al 24 gennaio 2012. Gli impianti su serre hanno accesso alle tariffe previste per gli impianti su edifici

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Modifiche al regime di accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole

3 Febbraio 2012
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L’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, Supplemento Ordinario n. 18, pone termine alla possibilità di accedere agli incentivi statali per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di cui al d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28., a far data dall’entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero il 24 gennaio 2012.
La modifica apportata dall’articolo 65 pone delle norme di salvaguardia per gli impianti solari fotovoltaici che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro il 24 gennaio 2012, oppure per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la stessa data, purché l’impianto entri in esercizio entro il 24 gennaio 2013. Tali impianti, al fine di accedere agli incentivi, devono comunque rispettare le condizioni (che non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni) di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 28/2011, di seguito riportate:
– la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
– non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
Al comma 3 dello stesso articolo 65, il decreto legge stabilisce altresì che gli impianti, i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre, hanno accesso alla tariffa prevista per gli impianti realizzati sugli edifici.
Si definisce serra, ai fini dell’accesso agli incentivi, un manufatto dedicato alle coltivazioni agricole o alla floricoltura la cui struttura, in metallo, legno o muratura, sia fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile (art. 20, comma 5, del decreto 6 agosto 2010, cosiddetto “Terzo Conto Energia”).
La condizione posta, per accedere all’incentivo, è che le serre, a seguito dell’intervento, presentino un rapporto, tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa, non superiore al 50%.
In allegato il D.L. 1/2012, il d.lgs 28/2011 e il D.M. 5 maggio 2011.
Per maggiori approfondimenti si rimanda ai seguenti documenti Ance:
– Nuove disposizioni per gli incentivi agli impianti fotovoltaici del 12/04/2011;
– Fissati i nuovi incentivi agli impianti solari fotovoltaici del 20/05/2011;
– Pubblicate le regole tecniche del GSE per l`iscrizione al registro dei grandi impianti fotovoltaici del 6/06/2011;
– Quarto conto energia – pubblicate le regole applicative per il riconoscimento degli incentivi del 14/07/2011.
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