L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011, che integra la precedente Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011, ha analizzato alcune delle problematiche scaturenti dal crescente ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando.
Tra le innovazioni più significative introdotte dal D.L. n. 70/2011, si segnala l’innalzamento ad un milione della soglia per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza bando, di appalti di lavori pubblici, soglia precedentemente fissata nella misura di 500.000 euro (comma 7-bis, art. 122 del D.lgs. 163/2006, ora abrogato).
Si rammenta in proposito che con l’innalzamento delle soglie ad opera del D.L. n. 70/2011 l’invito va ora rivolto ad almeno dieci soggetti, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore ad un milione di euro, mentre per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, l’invito va rivolto ad almeno cinque soggetti.
Al riguardo è necessario precisare che il novellato comma 7 dell’art. 122 citato, nel disciplinare lo svolgimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro, contiene espressamente il riferimento alla necessità di rispettare i principi di ”non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”.
Alla luce delle nuove disposizioni, che allargano il campo di applicazione della procedura negoziata, si rende ancor più necessaria la soluzione di alcune problematiche legate all’impiego di tale istituto, prima fra tutte la motivazione che giustifica l’attivazione della procedura negoziata senza bando e la modalità di selezione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale.
La norma del codice sopra richiamata dispone che le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richieste dalla stazione appaltante, coincidano con quelle necessarie per partecipare alle procedure aperte e ristrette, per i lavori, in particolare, occorre far riferimento al possesso della qualificazione SOA.
Riassumendo il contenuto delle indicazioni operative dell’Autorità, la procedura delineata dal combinato disposto dell’articolo 122, comma 7-bis e dell’articolo 57, comma 6, del Codice si articola in due fasi: a) individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante informazioni desunte dal mercato; b) analisi e valutazione di offerte presentate dagli operatori economici invitati.
La scelta del miglior contraente avverrà sulla base dei criteri di valutazione dell’offerta indicati nella lettera di invito.
5474-Determinazione n. 8-2011.pdfApri