è stato assegnato alla Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale lo Schema di decreto legislativo recante “U
lteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale”” (Atto 425) (Relatori l`On. Marco Causi del Gruppo parlamentare PD e l`On. Maurizio Leo del Gruppo parlamentare PdL) per l`espressione del parere al Governo, da rendersi entro il 19 febbraio 2012.
Il provvedimento è volto a dare ulteriore attuazione all`art. 24, comma 5 della L. 42/2009 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell`ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale ai sensi dell`art. 114 della Costituzione. Al riguardo, è stato già approvato il D.Lgs 156/2010 recante l`assetto istituzionale di Roma Capitale (si veda precedente del 20 settembre 2010).
Con lo Schema in oggetto sono, in particolare, definite le funzioni amministrative rientranti nella competenza esclusiva dello Stato attribuite a Roma capitale nonchè le modalità per il trasferimento delle relative risorse. Il conferimento delle funzioni nell`ambito delle materie di competenza legislativa regionale viene, invece, demandato ad una legge regionale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello Schema.
Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma, nell`esercizio delle nuove funzioni conferite a Roma, viene, inoltre, istituita un`apposita sessione nell`ambito della Conferenza Unificata nonchè una specifica Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale cui sono attribuite funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza e degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente a Roma.
Sono conferite a Roma capitale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali.
In particolare, in materia di beni culturali, vi rientrano:
– il concorso, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, con i competenti uffici ministeriali, nella procedura di verifica preventiva dell`interesse archeologico ai sensi degli artt.95 e 96 del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti), mediante la stipula di accordi ai quali Roma partecipa anche nel caso in cui non rivesta il ruolo di amministrazione appaltante;
– il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi limitatamente agli interventi di valorizzazione specificatamente concordati;
– la definizione di modalità condivise per l`applicazione di misure sanzionatorie e di repressione di abusi edilizi concernenti beni vincolati ai sensi del D.Lgs 267/2000 (Codice dei Beni culturali).
In materia di beni paesaggistici sono, tra l`altro, previsti:
– la definizione di politiche a tutela e valorizzazione del paesaggio;
– la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
In materia di protezione civile, sono, altresì, conferite a Roma capitale, nell`ambito del proprio territorio, le funzioni relative alla emanazione di ordinanze per l`attuazione di interventi di emergenza di cui alla L. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile).