SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
Decreto legge n. 215 del 29 dicembre 2011 recante “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni urgenti per l`amministrazione della difesa”” (DDL 3128/S).
L`Aula ha approvato, definitivamente, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa identico a quello della Camera dei Deputati.
Il provvedimento contiene norme finalizzate alla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè alla proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di Polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2012 recante “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”” (DDL 3111/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo licenziato dalla Commissione Territorio e Ambiente.
Il provvedimento detta misure volte ad escludere i materiali di riporto dall`applicazione della normativa sui rifiuti, di cui al titolo I della parte IV del medesimo decreto; a disciplinare interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania; nonchè la commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell`ambiente.
Il decreto legge, che scade il 25 marzo 2012, nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione Territorio e Ambiente (vedi dopo).
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2012 recante “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”” (DDL 3111/S).
La Commissione Territorio e Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene modificato l`art. 180 del D.Lgs 152/2006 (Codice Ambiente) prevedendo che il Ministero dell`Ambiente adotti entro il 12 dicembre 2012, anzichè 2013, il programma nazionale di prevenzione dei rifiuti da integrarsi nei piani di gestione dei rifiuti di cui all`art. 199.
Vengono, altresì, previsti i seguenti adempimenti per il Ministero dell`Ambiente:
– presentare alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, una relazione recante l`aggiornamento del suddetto programma di prevenzione con l`indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate;
– presentare annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l`indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonchè l`individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle.
Emend. 1.4 a firma di Parlamentari
Viene soppressa la previsione che consentiva alla regione Campania di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, relative al programma attuativo regionale, per l`acquisto del termovalorizzatore di Acerra.
Emend. 1.200 a firma del Relatore
Art. 3
Viene riscritto l`art. 3 del provvedimento con l`introduzione di una norma di interpretazione autentica dell`articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e dell`art. 4, del D.Lgs 152/2006 – tesa a chiarire che i materiali di riporto sono esclusi dall`applicazione della normativa sui rifiuti, di cui al titolo I della parte IV del medesimo decreto – e con la definizione delle matrici materiali di riporto. Con tale termine si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all`interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi.
Viene, altresì, chiarito che nel caso in cui il decreto per la regolamentazione dell`utilizzo delle terre e rocce da scavo, di cui all`articolo 49 del Dl 1/2012, non sia emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, le matrici materiali di riporto, usate in siti diversi da quelli in cui sono prodotte, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all`articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
Emend. 3.800 (testo 3) del Relatore
Viene previsto che in tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell`entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Emend. 3.0.10 (testo 2) a firma di Parlamentari
Viene previsto che nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell`ambiente o a Fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all`attuazione di politiche ambientali, deve essere indicato sul sito web del Ministero, con aggiornamento almeno trimestrale, l`andamento effettivo dei flussi di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il predetto Ministro presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati.
Emend. 3.0.38 a firma di Parlamentari
Viene modificato l`art. 27 della legge 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sull`imposta per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Al riguardo, viene previsto che il 50% (anzichè il 20%) del gettito derivante dall`applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, nonchè a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, il recupero delle aree degradate per l`avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l`ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.
Emend. 1.0.16 a firma di Parlamentari
Viene modificato l`art. 195 del D.Lgs 152/2006 aggiungendo tra le competenze dello Stato l`adozione delle direttive per la definizione e l`aggiornamento dei capitolati speciali d`appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l`impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, nonchè degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all`articolo 184-ter e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2011, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il Ministero dell`Ambiente, come modificato dall`Aula) e sentita la Conferenza unificata.
Emend. 3.0.27 a firma di Parlamentari
Il provvedimento prevede, misure concernenti: materiali da riporto, interventi urgenti per i rifiuti nella regione Campania e disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell`ambiente.
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato approvato dall`Aula.