L`Aula della Camera ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 1/2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita””` (
DDL 5025/C – Relatori gli Onorevoli Cosimo Ventucci del Gruppo parlamentare PdL e Lido Scarpetti del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia sul testo approvato dal Senato.
Confermate, in particolare, le seguenti disposizioni:
-Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie (art. 43)
Viene previsto il ricorso, in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta,alle procedure in materia di finanza di progetto, di cui all`art. 153 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti), per favorire la realizzazione di nuove strutture carcerarie, previa analisi della convenienza economica e verifica della copertura del contributo pubblico da erogare. Viene rinviato ad un successivo decreto ministeriale la disciplina delle condizioni, modalità e limiti attuativi della suddetta disposizione.
L`alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell`opera è a esclusivo rischio del concessionario, al quale è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell`infrastruttura e dei servizi connessi. La concessione ha durata non inferiore a venti anni. Viene, infine, previsto che se il concessionario non è una società integralmente partecipata dal Ministero dell`Economia, i soggetti istituzionali (fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici) possono contribuire all`opera con il finanziamento di almeno il 20% del costo di investimento.
– IMU agevolata (art. 56)
Viene prevista la possibilità per i Comuni di ridurre l`aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall`impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni dall`ultimazione dei lavori.
Viene integrata la disciplina sulle operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato, da realizzarsi a cura dell`Agenzia del demanio, di cui all`art. 6, c. 6 ter, del DL 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, prevedendo che nel caso di permuta con immobili a realizzarsi in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75% della permuta mentre il restante 25% dovrà interessare immobili dello Stato di smessi e disponibili
– IVA per housing sociale (art. 57)
Viene modificato l`art. 10 del DPR 633/1972 in materia di IVA prevedendo tra le operazioni esenti da tale imposta: le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l`opzione per l`imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata. Risultano, altresì, esenti le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di ristrutturazione, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell`intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l`opzione per l`imposizione.
Viene, inoltre, modificata la Tabella A, parte terza, del predetto DPR prevedendo tra i beni e i servizi soggetti all`aliquota del 10 per cento le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di recupero del patrimonio edilizio.
-Rating di legalità (art. 5-ter)
Viene attribuito all`Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie a promuovere l`introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali e di procedere, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell`Interno, all`elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonchè in sede di accesso al credito bancario.
-Ritardati pagamenti (art. 35)
Vengono dettate misure per accelerare il pagamento dei crediti commerciali, certi, liquidi ed esigibili, esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, connessi a transazioni commerciali per l`acquisizione di servizi e forniture. In particolare, per l`estinzione dei pagamenti pregressi della pubblica amministrazione viene disposto che i crediti maturati al 31 dicembre 2011, su richiesta dei creditori, possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2 milioni di euro. Vengono, inoltre, integrati, per il 2012, i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, rispettivamente, di 2000 milioni di euro e di 700 milioni di euro.
Viene, altresì, previsto che le Pubbliche Amministrazioni ai fini del pagamento del debito sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazione, cessione e transazione le controversie in corso si intendono rinunciate.
-Tesoreria unica (art. 35)
Viene disposta la sospensione, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2014, del regime speciale di tesoreria, di cui all`art. 7 del Dlgs 279/1997, in base al quale Regioni ed enti locali dovevano versare alla tesoreria unica esclusivamente le entrate provenienti dal bilancio dello Stato. Viene, altresì, disposto che tutte le entrate delle Regioni e degli enti locali, e non solo quelle derivanti dal bilancio dello Stato, dovranno essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell`art. 1 della L 720/1984.
I tesorieri o i cassieri degli enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica provvedono ad adeguare la propria operatività all`art. 1 della L. 720/1984, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità liquide esigibili depositate sulle rispettive contabilità speciali.
-Commissioni bancarie (art. 27-bis)
Viene disposta la nullità di tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
–Autorità regolazione Trasporti (art. 36)
Vengono attribuite alla costituenda Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, di cui al decreto-legge DL 201/2011, convertito dalla L 214/2011, le funzioni di regolazione nei settori ferroviario, portuale, aeroportuale ed autostradale nonchè nei settori relativi alla mobilità urbana (trasporto regionale e urbano su gomma, di linea e non).
Con particolare riferimento al settore autostradale, l`Autorità provvede: alla definizione dei criteri per la fissazione delle tariffe, canoni e pedaggi, alla definizione degli schemi di bandi di gara per l`assegnazione dei servizi di trasporto; nonchè alla definizione, per le nuove concessioni nel settore autostradale, dei sistemi tariffari dei pedaggi sul metodo del price cap.
-Grandi eventi (art. 40-bis)
Viene modificato l`art. 5-bis del DL 343/2001 convertito dalla L. 401/2001 sulla disciplina della Protezione civile, eliminando i grandi eventi dall`ambito di applicazione del potere di ordinanza di cui all`art. 5 della L. 225/1992.
Nel corso dell`esame in Aula sono stati accolti numerosi ordini del giorno tra cui:
– il n. 62 (a firma dell`On. Costantino Boffa del Gruppo parlamentare PD) che impegna il Governo “a valutare l`opportunità di portare rapidamente all`approvazione del CIPE i progetti definitivi riguardanti opere immediatamente cantierabili e finanziate anche attraverso il project financing a condizione che il contributo pubblico sia già disponibile a legislazione vigente “;
– n. 79 (a firma dell`On. Maurizio Fugatti del Gruppo parlamentare LNP) che impegna, tra l`altro, il Governo ad adottare misure per accelerazione del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, nonchè a valutare la possibilità di riconoscere alle imprese creditrici il diritto di ottenere da parte della PA debitrice la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento ai fini di un`eventuale cessione del relativo credito a banche o istituti finanziari.
Si vedano precedenti del 31 gennaio 2012 e del 2 marzo 2012.
Si allegano gli ordini del giorno n.62 e n.79
5879-Ordine del giorno n.79.pdfApri
5879-Ordine del giorno n.62.pdfApri