L`Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 1/2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita””` (
DDL 3110/S – Relatori Sen. Simona Vicari del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Filippo Bubbico del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo che riproduce le numerose disposizioni approvate dalla Commissione Industria.
Tra le principali modifiche introdotte si evidenziano le seguenti:
– Viene prorogato al 30 settembre 2012 il termine – previsto dall`art. 3 del DL 138/2011, convertito dalla L. 148/2011 – entro cui Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l`iniziativa e l`attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei casi specificatamente previsti.
– Viene sostituita la norma del testo sul Tribunale delle imprese prevedendo, tra l`altro, l`istituzione di apposite sezioni, specializzate in materia di impresa, presso i tribunali e le corti d`appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Le sezioni sono, tra l`altro, competenti per materia relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII e Titolo VI del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, nonchè alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all`estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una società, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
– Viene sostituita la norma del testo sulla tutela della concorrenza prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri raccoglie le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell`azione dei ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120, 127 della Costituzione.
– Viene attribuito all`Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie a promuovere l`introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali e di procedere, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell`Interno, all`elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonchè in sede di accesso al credito bancario.
– Viene modificata la disposizione del testo sulle professioni regolamentate fissando un termine di 120 giorni, dall`entrata in vigore del provvedimento, entro cui devono essere stabiliti con decreto ministeriale i parametri per la determinazione del compenso del professionista. Fino a tale data continuano ad applicarsi le tariffe vigenti. Viene, altresì, eliminato l`obbligo del professionista di fornire il preventivo, la decisione è lasciata alla contrattazione con il cliente.
– Viene sostituita la norma del testo sull`accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata prevedendo, in particolare, che il relativo atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto interministeriale e che gli amministratori devono essere scelti tra i soci.
– Viene sostituita la norma del testo sui servizi pubblici locali prevedendo, tra l`altro, che in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l`adozione di strumenti di tutela dell`occupazione costituisce elemento di valutazione dell`offerta. Previsto, altresì, che gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie, interessate da investimenti compresi in programmi co-finanziati con risorse comunitarie, cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio.
– Viene sostituita la norma del testo sulla concorrenza in materia di conto corrente. In particolare, viene confermata la proroga al 1° giugno 2012 del termine di cui all`art. 12 comma 9 del DL 201/2001, convertito dalla legge 214/2011, entro il quale l`Abi, le Poste, le associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento e le Associazione delle imprese maggiormente significative a livello nazionale di categoria definiscono le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. Viene, inoltre, previsto che dovrà essere garantita la gratuità delle spese di apertura e gestione dei conti destinati all`accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili.
– Viene sostituito il comma 7, dell`art. 120 quater del Dlgs 385/1993 (T.U. in materia bancaria), prevedendo che la surroga nei contratti di finanziamento deve perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l`esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest`ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all`1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
– Viene disposta la nullità di tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
– Viene modificato l`art. 40-bis del Dlgs 385/1993 (T.U. in materia bancaria e creditizia) prevedendo l`estinzione automatica delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollate a seguito di frazionamento anche nel caso di mancata rinnovazione dell`iscrizione entro il termine di cui all`art. 2847 del Codice civile.
– Viene sostituita la norma sulle assicurazioni connesse all`erogazione di mutui immobiliari. In particolare, viene previsto che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l`erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Entro 30 giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, l`Isvap definisce i contenuti minimi del suddetto contratto di assicurazione.
– Vengono modificate le disposizioni dell`art. 35 del testo sulla tesoreria unica prevedendo, tra l`altro, che i tesorieri o i cassieri degli enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica provvedono ad adeguare la propria operatività all`art. 1 della L. 720/1984, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità liquide esigibili depositate sulle rispettive contabilità speciali.
– Vengono modificate le disposizioni del testo in materia di ritardati pagamenti, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni ai fini del pagamento del debito sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria.
– Viene sostituito l`articolo 36 del provvedimento, sull`istituzione dell`Autorità di regolazione dei trasporti, dettando disposizione per la concreta operatività e eper la sua composizione. Tra le funzioni attribuite alla stessa sono previste: la definizione dei criteri per la fissazione delle tariffe, canoni e pedaggi, la definizione degli schemi di bandi di gara per l`assegnazione dei servizi di trasporto; nonchè la definizione, per le nuove concessioni nel settore autostradale, dei sistemi tariffari dei pedaggi sul metodo del price cap.
– Viene modificato l`art. 5bis del DL 343/2001 convertito dalla L. 401/2001 sulla disciplina della Protezione civile, eliminando i grandi eventi dall`ambito di applicazione del potere di ordinanza di cui all`art. 5 della L. 225/1992.
– Vienesostituito l`articolo 41 del provvedimento, sull`emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto, ampliando la platea dei destinatari. Viene, infatti, previsto che possono emettere obbligazioni e titoli di debito – al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità – le società di progetto, le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato, le società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e di concessioni di stoccaggio, le società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell`energia elettrica.
– Viene modificata la disposizione del testo sul project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie, prevedendo la facoltà, anzichè l`obbligo, di coinvolgimento delle fondazioni bancarie nella realizzazione di infrastrutture carcerarie.
– Nell`ambito della disciplina prevista dal provvedimento sul contratto di disponibilità, viene previsto in fase di collaudo la possibilità di proporre (e non più di prescrivere), da parte della stazione appaltante all`amministrazione aggiudicatrice, modificazioni, varianti o rifacimento dei lavori eseguiti, ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità.
– Vengono sostituite le disposizioni del testo in materia di dragaggio modificando la disciplina dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio
– Viene precisato che il decreto ministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, per regolamentare l`uso delle terre e rocce da scavo, dovrà anche stabilire le condizioni alle quali tali materiali sono considerati sottoprodotti ai sensi dell`art. 184-bis del Dlgs 152/2006 (Codice dell`Ambiente). Viene, altresì, previsto – a modifica dell`art. 39 comma 4 del Dlgs 205/2010 – che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale è abrogato l`art. 186 del Codice ambiente.
– Viene prevista – a modifica dell`art. 143 del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) in materia di concessioni – la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prevedere, a titolo di prezzo, nel piano economico finanziario e nella convenzione, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all`equilibrio economico finanziario della concessione.
– In tema di regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali, viene soppressa la disposizione del testo con cui si prevede che le modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali – disposte dall`Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da un`analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie.Viene, inoltre, previsto che l`ente destinatario del finanziamento per le opere infrastrutturali è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse a richiesta dell`erogante.
– Viene previsto che per le attività di cui al n. 80 della Tabella di cui all`Allegato 1 del DPR 151/2011 (Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), ossia gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal Dlgs 264/2006 e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 ottobre 2005.
– Viene previsto che le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all`articolo 90 del decreto legislativo 163/ 2006, delle convenzioni con l`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.A., ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.
– Viene integrata la disciplina sulle operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato, da realizzarsi a cura dell`Agenzia del demanio, di cui all`art. 6, c. 6 ter, del DL 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, prevedendo che nel caso di permuta con immobili a realizzarsi in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75% della permuta mentre il restante 25% dovrà interessare immobili dello Stato di smessi e disponibili.
– Viene modificato l`art. 57 del provvedimento sull`IVA nell`edilizia sociale inserendo anche le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di recupero del patrimonio edilizio.
– Viene sostituito l`art. 153 del Dlgs 163/2006 in materia di finanza di progetto prevedendo tra i lavori finanziabili anche quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto.
– Viene precisato che la dotazione del Fondo di cui all`art. 10, comma 1-bis, del DL 39/2009 convertito dalla l. 77/2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) è destinato (non più in via facoltativa) al finanziamento di aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree terremotate già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le condizioni e le modalità di applicazione delle agevolazioni.
– Nell`ambito della disciplina dei diritti aeroportuali, viene disposto che gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all`art. 17 del DL 78/2009, convertito dalla L 102/2009, e quelli inseriti nell`ambito dei contratti di programma o convenzione unica, sono considerati infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 162/2006, Parte II, Titolo III, Capo IV.
– Viene modificato l`art. 7 del Dlgs 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali) in materia di esenzione dall`ICI, prevedendo che l`esenzione opera per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, purchè svolte con modalità non commerciali. Qualora l`unità immobiliare abbia un`utilizzazione mista, l`esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l`attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l`individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013.
Il Decreto-legge in scadenza il 24 marzo 2012 passa, ora, alla seconda lettura della Camera dei Deputati.
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del 31 gennaio 2012.