Il limite all’accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo è stato modificato dalla conversione in legge del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (cosiddetto “decreto liberalizzazioni”).
Che cosa prevede il decreto a seguito della conversione in legge
La conversione in legge del Decreto Legge n. 1/2012,pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2012, stabilisce, all’art. 65, che agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al D. Lgs. n. 28/2011.
Tuttavia,
a differenza del Decreto Legge (vedi il Documento ANCE “
Modifiche al regime di accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole” del 3 febbraio 2012), la legge di conversione salvaguarda, ai fini dell’accesso agli incentivi, gli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data del 25 marzo 2012, che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro la stessa data, a condizione, in ogni caso, che entrino in esercizio entro il 21 settembre 2012. Questi impianti, per accedere agli incentivi,devono anche rispettare le condizioni (che non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni) di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 28/2011, ovvero:
– la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
– non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
Inoltre, è fatto salvo l’accesso agli incentivi statali senza limitazioni per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione, in ogni caso, che entrino in esercizio entro il 24 maggio 2012.
La legge di conversione dispone altresì la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.
Infine, a chi intenda realizzare impianti fotovoltaici, non si applica più ilcomma 4-bis dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., che prevede l’obbligo di dimostrarenel corso del procedimento autorizzativo, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.
Le disposizioni di cui sopra si applicano dal 25 marzo 2012.