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L'ACE (aiuto alla crescita economica) diventa operativo - In G.U. il D.M. 14 marzo 2012

Archivio, Fiscalità e incentivi

Aiuto alla crescita economica (ACE) – Decreto attuativo

3 Aprile 2012
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Sulla Gazzetta Ufficiale n.66 del 19 marzo 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell`economia e finanze 14 marzo 2012, che contiene le disposizioni attuative dell`aiuto alla crescita economica (cd. ACE), stabilito dall`art.1 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 (cd. “Manovra Monti””).
Come noto, nell`ottica di incentivare la capitalizzazione delle imprese, il citato Decreto Legge ha introdotto una deduzione dal reddito d`impresa di un importo corrispondente al “rendimento nozionale“ del nuovo capitale proprio apportato in azienda, rispetto a quello esistente alla chiusura dell`esercizio in corso al 31 dicembre 2010[1].
In particolare, per il primo triennio di applicazione (2011-2013), l`aliquota del “rendimento nozionale“ è fissata al 3%, mentre dal 2014 la stessa verrà determinata con apposito Decreto ministeriale, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno (tenendo conto del rendimento medio dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di 3 punti percentuali).
In attuazione delle disposizioni contenute nella “Manovra Monti”” (art.1, comma 8), è stato emanato il D.M. 14 marzo 2012, che ha definito l`ambito applicativo dell`agevolazione.
Come stabilito dal D.L. 201/2011, e confermato dal D.M. 14 marzo 2012, sono ammessi al beneficio:
Ü soggetti IRES[2]:
– le società di capitali[3];
– gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonchè i trust, che svolgono attività commerciali in via esclusiva o prevalente;
– le stabili organizzazioni di società o soggetti non residenti;
Ü soggetti IRPEF[4]:
– le imprese individuali e le società di persone[5], in regime di contabilità ordinaria.
Diversamente, l`art.9 del citato D.M. 14 marzo 2012 prevede l`esclusione dall`agevolazione, tra l`altro, per le società assoggettate a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, ovvero amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
Per quanto riguarda le modalità applicative dell`ACE, confermando quanto previsto dalla “Manovra Monti“, il Decreto attuativo stabilisce le regole per la determinazione dell`incremento di capitale, su cui applicare il “rendimento nozionale“ del 3%, ai fini dell`individuazione della quota IRES/IRPEF deducibile.
In estrema sintesi, si evidenzia che, per i soggetti IRES, il calcolo deve avvenire secondo lo schema seguente[6]:
incremento patrimoniale rilevante
+
Conferimenti in denaro (versati nel periodo d`imposta)
+
Utili accantonati in riserve disponibili (delibera approvata nel periodo d`imposta)
–
Utili accantonati in riserve indisponibili
–
Riduzione del patrimonio netto con attribuzione (in denaro o natura) ai soci o partecipanti
–
Acquisti partecipazioni in società controllate
–
Acquisti d`azienda o rami d`azienda
=
Incremento netto rilevante
Per verificare la spettanza dell`ACE, occorre sommare il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (al netto dell`utile di esercizio) con l`incremento netto rilevante, come risultante dal citato prospetto.
In particolare, se da tale operazione risulta un importo superiore al patrimonio netto 2010, il beneficio è applicabile (e la deduzione, per il 2012, sarà pari al 3% dell`incremento netto rilevante)[7].
Diversamente, nell`ipotesi in cui il citato importo sia inferiore al patrimonio netto 2010 (poichè nel corso dell`esercizio si è verificato un decremento patrimoniale – utili accantonati in riserve indisponibili, attribuzioni ai soci o partecipanti, ecc.), l`ACE non viene riconosciuto.
A tal riguardo, si segnala che, ove la deduzione spettante sia maggiore del reddito imponibile, l`eccedenza può essere computata in aumento dell`importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d`imposta successivi[8].
Diversamente, per le società di persone (soggetti IRPEF), la quota deducibile dal reddito complessivo viene calcolata in base al patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio (e non sulla variazione in aumento del capitale proprio/incremento netto rilevante, come accade per i soggetti IRES – art.8, comma 1, D.M. 14 marzo 2012).
In tale ipotesi, la Relazione illustrativa al D.M. 14 marzo 2012 chiarisce che la base imponibile su cui applicare il rendimento nozionale è costituita da tutto il patrimonio netto (incluso l`utile di esercizio), «non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione (… risultante dall`esercizio 2010), ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura».
Inoltre, per le società di persone, l`eventuale quota deducibile che eccede il reddito d`impresa viene attribuita ai soci o familiari dell`imprenditore, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, e sarà deducibile dal reddito di ciascuno di essi (cfr. art.8 D.M. 14 marzo 2012).
In ogni caso, per tali soggetti, viene espressamente stabilito che la quota deducibile concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, e delle relative detrazioni spettanti (art.8, comma 3, D.M. 14 marzo 2012).
Infine, si evidenzia che, come si legge nella Relazione illustrativa, l`ACE è cumulabile con il beneficio fiscale attribuito alle “reti d`impresa””, relativo alla detassazione degli utili reinvestiti nel progetto comune[9].
In particolare, nella citata Relazione viene specificato che, ai fini dell`applicabilità dell`ACE, «a nulla rileva … che l`accantonamento a riserva degli utili sia finalizzato all`ottenimento di un regime di sospensione ai fini delle imposte sui redditi» (ossia il beneficio attribuito alle “reti d`impresa””).


[1] Cfr. Legge 214/2011, di conversione del D.L. 201/2011 (“Manovra Monti””) del 10 gennaio 2012.
[2] Ai sensi dell`art.1, comma 1, del D.L. 201/2011 e dell`art.2, del D.M. 14 marzo 2012, i soggetti IRES cui si applica il beneficio sono quelli individuati dall`art.73, comma 1, lett. a–b, e d, del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
[3] Ossia le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione.
[4]Cfr. art.1, comma 7, del D.L. 201/2011 e art.8 del D.M. 14 marzo 2012.
[5]Società in nome collettivo e in accomandita semplice.
[6]Per le operazioni che costituiscono, rispettivamente, incrementi patrimoniali, ovvero variazioni in diminuzione del capitale sociale, riportate in tabella, cfr. l`art.1, commi 5-6, del D.L. 201/2011 e l`art.5 del D.M. 14 marzo 2012, che stabiliscono le modalità di calcolo dell`incremento patrimoniale rilevante ai fini dell`applicabilità del beneficio.
[7]In ogni caso, in ciascun esercizio, la variazione in aumento non può superare il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio (art.11 D.M. 14 marzo 2012).
[8] Cfr. art.1, comma 4, D.L. 201/2011 e art.3, comma 3, del D.M. 14 marzo 2012.
[9] Art.42, commi 2quater-2septies, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

5969-Decreto del Ministro Economia e Finanze 14-03-2012.pdfApri
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