A seguito dell’emanazione della Direttiva del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/11, attuativa delle novità introdotte dall’art. 15 della L. n. 183/11, che modifica alcuni articoli del DPR n. 445/00, l’Inps, con l’allegata circolare n. 47/12, ha fornito le prime istruzioni operative volte ad allineare l’azione amministrativa dell’Istituto al nuovo assetto normativo di cui al citato art. 15.
In particolare, le nuove norme perseguono il fine di perfezionare la completa “decertificazione” del rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini e di rafforzare il criterio dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria.
Non soltanto è imposto alle amministrazioni pubbliche il divieto assoluto di richiedere al cittadino dati o elementi dei quali abbiano la diretta disponibilità, ma nel caso in cui questi siano detenuti da altre amministrazioni, anche l’obbligo di acquisirli d’ufficio, attraverso collegamenti telematici alle rispettive banche dati.
A tale scopo è prevista la predisposizione – presso le amministrazioni certificanti – di un ufficio ad hoc con il compito di gestire, garantire e verificare le operazioni per la messa a disposizione dei dati, al fine di favorire l’integrazione delle diverse PPAA per semplificare i processi di lavoro e snellire le relazioni con gli utenti.
La nota in oggetto ricorda che, ai fini dell’individuazione degli atti definibili come certificazioni, l’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/00 prevede l’obbligo – a pena di nullità del documento – di apporre la seguente formula sui certificati che le amministrazioni rilasciano per essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Il funzionario che richieda o accetti un documento recante la suddetta formula commette un illecito disciplinare.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2012, viene eliminata la produzione di certificazioni da parte dei cittadini alle amministrazioni pubbliche o ai gestori di pubblici servizi e viene sancito l’obbligo per i pubblici uffici di acquisire le informazioni, i dati e i documenti di cui necessitano per lo svolgimento della propria attività istituzionale direttamente presso le altre amministrazioni che li possiedono, oppure di accettare dall’utenza soltanto dichiarazioni sostitutive.
Per tutte le istanze di servizio o prestazione per le quali sia prevista l’esclusiva presentazione attraverso il canale telematico, gli atti e la documentazione da allegare dovranno essere trasmessi soltanto mediante analoghi sistemi.
Al fine di reperire direttamente ed automaticamente tutti gli elementi necessari alla definizione delle istanze, l’Inps sta implementando i canali telematici di acquisizione d’ufficio dalle Amministrazioni competenti per la loro certificazione sia delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, che di tutti i dati e i documenti in possesso di altre pubbliche istituzioni.
Le procedure di presentazione telematica delle domande sono state strutturate in maniera da prelevare, contestualmente all’acquisizione dell’istanza, dagli archivi dell’Istituto e da quelli delle altre amministrazioni pubbliche in collegamento funzionale, le informazioni e gli elementi necessari all’istruttoria, che il richiedente dovrà confermare ovvero rettificare.
Laddove, invece, queste siano carenti, le procedure richiederanno al cittadino utente di indicare “gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti” e non solo gli elementi indispensabili per l’individuazione dell’ufficio pubblico.
Le disposizioni introdotte dall’art. 15 della L. n. 183/11 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali, pertanto, sono esclusi quelli con le amministrazioni estere.
Dal combinato disposto dei riformulati artt. 40, comma 1 e 43 del DPR n. 445/00 emerge chiaramente che l’intento del legislatore è quello di incidere, in termini fortemente preclusivi, sull’istituto della “certificazione”, senza limitare la facoltà delle amministrazioni di richiedere l’autocertificazione, al fine di evitare un aggravio del procedimento.
Dunque, fermo restando che il reperimento diretto delle informazioni dei dati e dei documenti necessari allo svolgimento dei procedimenti d’ufficio assume il carattere dell’ordinarietà, l’Inps, ove ritenuto necessario od opportuno, può richiedere dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, nell’interesse del migliore e più rapido perfezionamento del procedimento.
Nell’ambito delle fattispecie escluse dall’autocertificazione, relativamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l`art. 15, comma 1, lett. d) della legge n. 183/11, introducendo l`art. 44-bis al D.P.R. n. 445/00, ha apportato alcune modifiche.
Tale disposizione ha stabilito che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d`ufficio, ovvero controllate ai sensi dell`articolo 71 del D.P.R. n. 445/00, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
In merito a tale disposizione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 16 gennaio 2012, Prot. 0000619, ha ribadito l`orientamento secondo il quale il DURC non è soggetto ad autocertificazione, in quanto lo stesso non consiste nella mera certificazione dell`effettuazione di una somma a titolo di contribuzione, ma comporta una attestazione degli Istituti previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
Pertanto, “l’art 44 bis definisce esclusivamente una modalità di acquisizione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni senza però incidere in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (INPS, INAIL, Cassa Edile) non possono essere sostituite da un`autocertificazione, che non insiste, evidentemente nè su fatti, nè su “status” nè tantomeno su qualità personali”.
Peraltro, come precisato nel messaggio Inps n. 1462 del 26 gennaio 2012, lo stesso Ministero ha chiarito l’inapplicabilità dell’articolo 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/00, in quanto nei casi previsti dal legislatore e, in particolare, dall’articolo 90, comma 9 del D.Lgs. n. 81/08, il DURC può essere espressamente presentato dai privati alla Pubblica Amministrazione.
In materia di contratti pubblici, le disposizioni introdotte dall’art. 15 della L. n. 183/11 rafforzano quanto già previsto dal D.Lgs. n. 163/06 in merito alla verifica da parte delle Stazioni Appaltanti del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di idoneità morale e professionale necessari per la partecipazione alle procedure di gara.
Al riguardo, i commi 2 e 3 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 prevedono rispettivamente:
– l’obbligo in capo al candidato/concorrente di attestare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica mediante una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/00, in cui è tenuto ad indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
– che ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/06, trovi applicazione quanto previsto all’art. 43 del DPR n. 445/00 in merito agli accertamenti d’ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni.
Come precisato dalla Direttiva ministeriale n. 14 del 2011, l’intero impianto normativo in materia impone che le amministrazioni procedenti operino per assicurare, comunque, la certezza degli atti, dei fatti e dei dati giuridicamente rilevanti attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie ed effettuino gli idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dagli interessati.
Su tale fronte l’Inps si è impegnato a concludere accordi con diverse amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, Ministero degli Interni, Enti locali, ecc.) al fine di disciplinare il reciproco accesso alle banche dati e così disporre delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività istituzionale.
La predisposizione degli schemi di convenzione quadro, si legge nella circolare in commento, avverrà esclusivamente a livello centrale.
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