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Convertito in legge il D.L. 5/2012 (legge 35/2012). Confermato il credito d'imposta per il Mezzogiorno

Archivio, Fiscalità e incentivi

Conversione in legge del D.L. 5/2012 – Credito d`imposta per il Mezzogiorno

13 Aprile 2012
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Sul Supplemento Ordinario n.69 alla Gazzetta Ufficiale n.82 del 6 aprile 2012 è stata pubblicata la Legge 4 aprile 2012, n.35, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”” (cd. “Decreto Semplificazioni””).
Viene, così, definitivamente confermata la proroga di un anno del termine di applicabilità del credito d`imposta per il lavoro nel Mezzogiorno (il beneficio viene attribuito ai datori di lavoro per ogni nuova assunzione effettuata dal 14 maggio 2011 al 14 maggio 2013).
Come noto, ai fini della promozione della produttività nelle Regioni in ritardo di sviluppo, l`art.2 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011 (cd. “Decreto Sviluppo””)[1], introduce un credito d`imposta per ogni assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, operata nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia).
L`art.59 del D.L. 5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 35/2012, è successivamente intervenuto sulle modalità applicative dell`agevolazione, per quel che riguarda, tra l`altro, la proroga di un anno del beneficio[2] ed il meccanismo di calcolo dello stesso.
Alla luce delle citate modifiche, che operano retroattivamente dal 14 maggio 2011[3], il credito d`imposta per il Mezzogiorno compete con le modalità di seguito illustrate.
Il beneficio spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 14 maggio 2011 ed il 14 maggio 2013, e viene riconosciuto ai datori di lavoro nella misura del 50% dei “costi salariali“[4] sostenuti:
– nei dodici mesi successivi all`assunzione per ciascun lavoratore con le caratteristiche di “lavoratore svantaggiato“[5], ovvero
– nei ventiquattro mesi successivi all`assunzione per ciascun “lavoratore molto svantaggiato“[6].
Il credito di imposta viene calcolato sulla base dell`incremento occupazionale rilevato mensilmente[7]., come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese[8] e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione[9]
Il credito d`imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d`imposta nel quale sono state effettuate le nuove assunzioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell`art.17 del D.Lgs. 241/1997, entro 2 anni dalla data di assunzione.
Il datore di lavoro decade dall`agevolazione nelle seguenti ipotesi:
– se il numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato è inferiore/uguale a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione (cd. “base occupazionale di riferimento“ media)[10];
– se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese[11];
– nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonchè nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Al ricorrere delle ultime 2 cause di decadenza, il datore è obbligato alla restituzione del credito d`imposta già usufruito e, nell`ipotesi di accertate violazioni alla suddetta normativa, dovrà restituire il credito maturato ed utilizzato dal momento in cui è stata commessa la violazione.
Di contro, fermo restando che il datore perde il diritto al credito, non vige comunque l`obbligo di restituzione dell`agevolazione già utilizzata, qualora la decadenza operi per effetto della riduzione del numero di occupati rispetto alla “base occupazionale di riferimento“ (che, si ribadisce, è la media degli occupati nel periodo compreso tra la data di assunzione e i dodici mesi ad essa precedenti).
Inoltre, dovrebbe comportare decadenza dal beneficio anche l`utilizzo dei lavoratori, per i quali si è fruito del bonus, in aree al di fuori dei territori del Mezzogiorno. Così è stato, infatti, precisato per le precedenti agevolazioni previste per le neo-assunzioni nel Mezzogiorno[12].
I termini e le modalità di fruizione del credito d`imposta, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti per ciascuna Regione, sono demandati all`emanazione di un apposito Provvedimento dell`Agenzia delle Entrate[13], ad oggi non ancora emanato.
Si ricorda, altresì, che le risorse necessarie per il finanziamento del credito d`imposta sono individuate nell`utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali[14].
I limiti di tali risorse, suddivisi per ciascuna Regione, verranno stabiliti con Decreto di natura non regolamentare[15] del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della Gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
In merito, si ricorda che, al fine di velocizzare l`applicabilità dell`agevolazione, l`art.22, comma 8, della legge di Stabilità 2012[16] ha previsto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovrà raggiungere l`intesa sul Decreto governativo che stabilirà i limiti di finanziamento per ciascuna Regione, entro 30 giorni dalla trasmissione dello stesso.
Ad oggi, tenuto conto che il Governo ha adottato diverse misure urgenti volte a superare l`attuale congiuntura economica[17], il citato Provvedimento attuativo non è stato ancora emanato.


[1] Cfr. Conversione del “Decreto Sviluppo”: Legge 106/2011 del 13 luglio 2011.
[2]In origine, infatti, il credito d`imposta spettava per le nuove assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011) al 14 maggio 2012. Il D.L. 5/2011 ha, poi, differito tale termine al 14 maggio 2013 – cfr. D.L. 5/2012 “cd. Decreto Semplificazioni”” – Credito d`imposta per il Mezzogiorno del 20 febbraio 2012.
[3] L`efficacia retroattiva delle modifiche introdotte dal D.L. 5/2012 (a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 70/2011) viene espressamente stabilita dall`art.59, comma 2, del medesimo “Decreto Semplificazioni””.
[4] Per “costi salariali“, ai sensi del n.15 dell`art.2, del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008, s`intende l`importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
c) i contributi assistenziali per figli e familiari.
[5] Per “lavoratore svantaggiato“ ai sensi del n.18 dell`art.2, del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008, s`intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato);
f) membri di una minoranza nazionale all`interno di uno Stato membro (che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un`occupazione stabile);
[6] Per “lavoratore molto svantaggiato“ ai sensi del n.19 dell`art.2, del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008, s`intende il lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
[7] L`incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (di cui all`art.2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
[8] Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, il credito d`imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
[9] A tal riguardo, si ricorda che per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro dal giugno 2011, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale, anche se assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, che va considerato nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
[10] Nel testo previgente si faceva riferimento, invece, alla data di entrata in vigore della legge 106/2011 (in sostanza, si decadeva dal beneficio se il numero complessivo dei dipendenti risultava inferiore o pari alla “base occupazionale di riferimento“ media nel periodo 13 luglio 2010 – 13 luglio 2011).
[11] La Commissione europea ha adottato una definizione di “piccole””, “medie”” e “micro imprese”” (rientranti nella categoria generale delle Piccole e medie imprese – P.M.I.), nella Raccomandazione del 6 maggio 2003. In particolare, si definisce:
– “piccola impresa“, un`impresa che occupa meno di 50 dipendenti e realizza un fatturato annuo, o un bilancio annuo, non superiori a 10 milioni di euro;
– “media impresa“ un`impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
– “micro impresa“, quella che occupa meno di 10 dipendenti e realizza un fatturato annuo, oppure un bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
[12]In particolare:
– per l`art.7 della legge 388/2000, la C.M. 11/E/2003, in ordine all`ulteriore credito d`imposta per l`incremento occupazionale nelle aree svantaggiate, precisava che, in caso di spostamento di un lavoratore “agevolato””, ad esempio dalla Calabria al Piemonte, al datore di lavoro non veniva riconosciuto “il diritto alla misura ulteriore del credito d`imposta””;
– per l`art.2, comma 539-547, della legge 244/2007, la relazione illustrativa del decreto attuativo del beneficio (D.M. 12 marzo 2008), a commento dell`ipotesi di decadenza dal beneficio per mancata conservazione dei posti di lavoro creati per un periodo minimo (2 anni nel caso di PMI e 3 anni per le altre imprese – ipotesi tra l`altro reiterata nell`agevolazione riconosciuta nel “Decreto Sviluppo””), precisava che gli incrementi occupazionali dovevano essere conservati all`interno della medesima regione o zona assistita.
In sostanza, l`orientamento espresso per i precedenti benefici (C.M. 11/E/2003 e relazione illustrativa del D.M. 12 marzo 2008) è sempre stato quello di far perdere il diritto al credito con riferimento al lavoratore che venisse utilizzato al di fuori delle aree del Mezzogiorno (ad esempio, in caso di spostamento dello stesso dal Sud al Nord).
Quindi, tale condizione dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento all`attuale credito d`imposta previsto dal “Decreto Sviluppo””.
[13] Art.2, comma 8-bis, D.L. 70/2011.
[14] A tal riguardo, la Commissione Europea, cui era richiesto il consenso all`utilizzazione di tali fondi, ha dato il proprio via libera nel mese di ottobre 2011, come reso noto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il Comunicato stampa del 6 ottobre 2011.
[15]Il medesimo Decreto dovrà stabilire, altresì, le modalità attuative del credito d`imposta. Tale disposizione, già contenuta nell`art.2, comma 8, del medesimo D.L. 70/2011, deve essere coordinata con la previsione, stabilita nel D.L. 5/2012, relativa all`adozione del Provvedimento dell`Agenzia delle Entrate che stabilirà, anch`esso, le modalità operative del beneficio.
[16] Legge 183/2011 – cfr. Legge di Stabilità 2012 – Legge 183/2011 del 17 novembre 2011.
[17]Si ricorda, infatti, l`emanazione, negli ultimi mesi, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 cd. – “Decreto Monti“, del D.L. 1/2012, convertito nella legge 27/2012 – cd. “Decreto Liberalizzazioni e infrastrutture“, e dello stesso “Decreto Semplificazioni“, convertito nella legge 35/2012.

6068-Legge 4 aprile 2012, n.35.pdfApri
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