Conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi
(ART. 1 )
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La norma interviene a modificare e integrare la disciplina contenuta nell’articolo 2 della Legge 241/1990 sulla conclusione del procedimento amministrativo e in particolare sulle conseguenze della mancata o tardiva emanazione del provvedimento e sui poteri sostituivi. Le modifiche apportate aggiungono un nuovo e importante tassello nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati prevedendo una maggiore responsabilizzazione della PA e un innalzamento delle tutele per i privati.
Il nuovo comma 9 dell’articolo 2 L. 241/1990, a seguito delle modifiche apportate dal DL 5/2012, prevede ora che, sia la mancata (come previsto nella formulazione originaria della norma) che la tardiva emanazione del provvedimento determinano una responsabilità disciplinare e contabile sia del dirigente che del funzionario inadempiente costituendo tale comportamento elemento di valutazione della “perfomance individuale””.
Tale modifica è strettamente connessa con quella del precedente comma 8 il quale stabilisce, ora, che le sentenze passate in giudicato che accolgono i ricorsi in tema di silenzio-inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse alla Corte dei Conti.
I nuovi commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dell’articolo 2 riguardano l’attivazione dei poteri sostitutivi in capo ad altro dirigente responsabile. In caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento il privato ha quindi la facoltà di rivolgersi al dirigente individuato nella struttura come il soggetto titolare del potere sostitutivo affinchè concluda il procedimento, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
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Semplificazioni delle procedure amministrative mediante SCIA
(ART. 2)
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Con una modifica dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 l`articolo 2 del DL chiarisce che l’obbligo di allegare alla SCIA le attestazioni e le asseverazioni dei tecnici abilitati sussiste solo nel caso in cui vi sia un’espressa previsione nella normativa in tal senso. La modifica apportata va ad introdurre quindi un’ulteriore semplificazione in tema di SCIA, intervenendo su un altro aspetto procedurale legato a tale strumento in linea con quanto già operato da alcuni e recenti interventi legislativi (Dl 70/2011 e Dl 138/2011).
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Parcheggi pertinenziali
(ART. 10)
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L`art. 10 riguarda i parcheggi pertinenziali da realizzare a servizio di edifici esistenti ai sensi dell`art. 9 della Legge 122/1989 “Legge Tognoli””. La norma, che peraltro è stata oggetto di modifica in sede di conversione, consente a determinate condizioni la cedibilità dei parcheggi pertinenziali.
Per un esame più approfondito della norma si rinvia al documento Ance “Decreto semplificazioni: via libera anche ai parcheggi su aree pubbliche” del 10 aprile 2012.
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Autotrasporto:
divieti di circolazione e taratura cronotachigrafo (ART. 11)
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Sono confermate alcune modifiche al Regolamento di attuazione del Codice della strada con riferimento ai divieti di circolazione dei mezzi pesanti in alcune giornate dell’anno. I giorni di divieto, da aggiungere a quelli festivi, dovranno, a seguito della integrazione dell’art. 7 comma 2 del suddetto Regolamento, essere individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso. E’ stata inoltre abrogata la disposizione che prevedeva la possibilità di includere, nel calendario annuale, tra i giorni di divieto anche quelli precedenti o successivi i giorni festivi.
Un’altra novità riguarda poi la verifica della taratura del cronotachigrafo che da annuale diviene biennale.
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Autotrasporto: accesso alla professione
(ART. 11)
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Con la conversione in legge, l’articolo 11 ha subito un profondo intervento di modifica per quel che riguarda, in particolare, la disciplina che regola la formazione professionale per l’accesso e l’esercizio dell’attività di impresa di trasporto.
Con le modifiche operate anche le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di piccola portata (con massa a pieno carico superiore a 1,5 t.) sono state ricomprese nell’ambito di applicazione delle norme generali sull’accesso e l’esercizio della professione, estendendo così la portata del regolamento comunitario CE n. 1071/2009. Pertanto anche a queste imprese sarà richiesta la dimostrazione dei tre requisiti: capacità finanziaria, capacità professionale e onorabilità richiesti a tutte le imprese che intendono effettuare trasporti per conto di terzi. Tuttavia, per non gravare eccessivamente le piccole imprese, la norma prevede che il requisito della idoneità professionale possa essere dimostrato con un meccanismo semplificato.
Un’altra disposizione inserita con la conversione è quella in base alle quale anche le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, dovranno dimostrare di avere la disponibilità di veicoli adeguatamente evoluti (es. Euro 5).
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Semplificazione procedimentale per l`esercizio delle attività economiche
(ART.12)
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In tema di semplificazioni procedimentali, l`art. 12 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, anche mediante deroghe alle procedure e ai termini per l`esercizio delle competenze proprie dei soggetti partecipanti. Spetta ai Ministri della pubblica amministrazione e della semplificazione proporre tali convenzioni, che possono essere stipulate da Regioni, Camere di Commercio, Comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e associazioni di categoria interessate.
Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l`attività di impresa il Governo deve emanare uno o più decreti in base ai seguenti criteri:
– razionalizzare le procedure anche attraverso la previsione della conferenza di servizi telematica;
– prevedere forme di coordinamento delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali;
– individuare le norme da abrogare o tacitamente abrogate.
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Autorizzazione Unica Ambientale per le piccole imprese
(ART.23)
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Al fine di semplificare le procedure e ridurre i costi per le piccole e medie imprese e per gli impianti, l’art. 23 prevede l’introduzione di una “autorizzazione unica ambientale” rilasciata da un unico ente che andrebbe a sostituire ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale. Restano in ogni caso ferme le previsioni in tema di autorizzazione integrata ambientale (AIA).
La norma rinvia in ogni caso la disciplina del procedimento di autorizzazione unica a un regolamento governativo da emanarsi nei prossimi sei mesi.
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Semplificazioni in materia di verifica dell`interesse culturale nell`ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
(ART.43)
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Semplificazioni sono state introdotte al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico: l`art. 43, infatti, demanda ad un decreto del Ministero dei beni culturali (da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL) la definizione di modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell`interesse culturale di cui all`articolo 12 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
I procedimenti di dismissione interessati dalla presente norma sono in particolare quelli previsti da:
– art. 6 della legge 183/ 2011, n. 183 (immobili dello Stato destinati ad uso diverso da quello residenziale da conferire a fondi di investimento immobiliari o a società);
– art. 66 del decreto legge 1/2012 (terreni agricoli e a vocazione agricola);
– art. 27 del decreto legge 201/2011 (patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonchè dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali);
– art. 307 comma 10 e art. 314 del D.Lgs. 66/2010 (immobili militari)
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Autorizzazione paesaggistica semplificata
(ART. 44)
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La norma interviene in tema di autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità la cui disciplina, in attuazione dell’art. 146 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) , è attualmente contenuta nel DPR n. 139/2010. L’articolo 44 stabilisce che con un nuovo regolamento, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, potranno essere apportate modificazioni ed integrazioni al DPR n. 139/2010. Si evidenzia che, in sede di conversione in legge, è stato tuttavia, ridefinito il contenuto del regolamento di modifica che avrà, infatti, il fine oltre che di operare ulteriori semplificazioni procedimentali quello di “precisare le ipotesi di interventi di lieve entità” e non di rideterminare e ampliarne il contenuto.
In sede di conversione è stato poi soppresso il comma 2 dell’art. 44 con cui era stata prevista la depenalizzazione per le opere seguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.
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Piano nazionale di edilizia scolastica
(ART.53)
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La norma prevede l`approvazione di un Piano nazionale di edilizia scolastica volto a garantire l`ammodernamento e la razionalizzazione di tale patrimonio immobiliare attraverso interventi di recupero di edifici esistenti e la costruzione e il completamento di nuovi manufatti.
In particolare, per l`attuazione del Piano è previsto il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche mediante la permuta di immobili di proprietà pubblica a uso scolastico con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole. Per semplificare le procedure è, inoltre, prevista l`acquisizione automatica del vincolo di destinazione ad uso scolastico per i nuovi edifici e la sua cessazione per quelli oggetto di permuta.
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In Allegato: i riferimenti normativi
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