Con l’allegata circolare n. 48/12 ed il successivo messaggio n. 5508/12, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti rispettivamente in merito alla rateizzazione dei debiti ed alla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Con la prima nota, l’Istituto previdenziale ha chiarito che dal 21 marzo scorso è disponibile sul portale www.Inps.it il servizio per la presentazione telematica delle domande di dilazione amministrativa, di riduzione delle sanzioni civili per le aziende che adoperano il sistema Uniemens e delle richieste di provvedimenti su Avvisi di addebito e cartella di pagamento.
Le domande di dilazione, pertanto, dalla suddetta data, devono essere trasmesse dalle aziende, dai consulenti e dai professionisti che accedono mediante PIN al sito Internet dell’Istituto, attraverso la sezione “Servizi on-line”.
Con le stesse modalità, conferma l’Inps, devono essere inviate le istanze che interessano gli Avvisi di addebito e le cartelle di pagamento. Si tratta in particolare della:
– domanda di sospensione cartella di pagamento;
– domanda di sgravio cartella di pagamento;
– domanda di sospensione avviso di addebito;
– domanda di annullamento avviso di addebito;
– comunicazione di avvenuto pagamento su avviso di addebito.
Con la seconda delle due note in oggetto, anch’essa allegata, l’Inps ha chiarito che, per le aziende che operano con il sistema Uniemens, qualora la dilazione sia stata revocata a seguito del mancato pagamento di due rate consecutive, le somme interessate non potranno più essere oggetto di richiesta di dilazione e la riscossione del debito residuo sarà affidata dall’Istituto ad un agente della riscossione che a sua volta non potrà concedere dilazioni di pagamento.
Diversamente, il contribuente potrà presentare una nuova domanda di dilazione, qualora a causa della mancanza di uno dei requisiti richiesti sia rigettata la domanda di dilazione prima dell’emissione del piano di ammortamento. Tale possibilità viene esclusa, invece, nell’eventualità in cui il contribuente, dopo aver chiesto e ottenuto la dilazione, non sottoscriva il piano di rateazione.
In tale circostanza il debito residuo sarà affidato ad un agente della riscossione, il quale però potrà concedere la rateazione del debito, stante l’apposita richiesta.
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