L’Inps, il 13 aprile scorso, ha pubblicato l’allegata circolare n. 54/2012 in merito all’intervento sostitutivo della stazione appaltante, previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, nei casi in cui il responsabile del procedimento verifichi l’irregolarità del Durc relativamente alla posizione dell’appaltatore o del subappaltatore.
Tale intervento, come ormai ricordato in più circostanze, comporta il pagamento diretto nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse Edili, dopo aver proceduto alla trattenuta dello 0,50% che sarà svincolata solamente in sede di liquidazione del saldo finale.
Viene ribadito che l’intervento sostitutivo opererà anche nel caso in cui il debito della stazione appaltante sia in grado di colmare le irregolarità accertate con il Durc solo in parte, nel qual caso il relativo pagamento sarà effettuato proporzionalmente presso i predetti enti.
Qualora, poi, l’irregolarità riguardi il subappaltatore, l’intervento sostitutivo opererà nel limite del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.
Di seguito alcune istruzioni operative:
a) Comunicazione preventiva
Ogni qualvolta il responsabile dei lavoro acquisisca un Durc irregolare, la stazione appaltante deve comunicare la volontà di intervenire per posta elettronica certificata alla Sede Inps che ha accertato l’inadempienza, mediante il modello allegato alla circolare e indicando l’importo che si intende versare.
b) Versamento dei crediti
Il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato successivamente, secondo le modalità previste per l’adempimento contributivo da parte dell’esecutore o del subappaltatore nei confronti dell’Inps.
A tal proposito, l’Istituto ha anche ricordato che l’Agenzia delle Entrate, con l’allegata circolare n. 34 dello scorso 12 aprile, ha disposto l’integrazione della “tabella dei codici identificativi” prevista nella sezione Contribuente del modello F24, istituendo il Codice 51 che indica l’intervento sostitutivo.
L’Inps prosegue precisando che la compilazione della detta sezione Contribuente dovrà riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento, mentre nel campo codice fiscale del coobbligato dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante.
Al fine di uniformare le modalità dell’intervento sostitutivo, l’Inps ha predisposto un modello contenente tutte le informazioni utili all’effettuazione di tale intervento, tra le quali l’eventuale conferma o variazione dell’importo e le modalità di compilazione del modello F24.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni, comunicandolo successivamente mediante Pec o email all’Inps, al fine di gestire successivi ulteriori interventi.
c) Ulteriori istruzioni
Prima dell’emissione del Durc irregolare, il contribuente deve essere inviato a regolarizzare, in base all’art. 7, co. 3 del D.M. 24/10/2012, entro i successivi 15 giorni.
Tenuto conto di tale invito e dei tempi brevi di tale procedura e di emissione del Durc, potrebbe avvenire che nel frattempo il debito si sia ridotto, al seguito del pagamento del contribuente di partite di credito maturate successivamente all’emissione del Durc.
Alla luce di ciò, l’operatore Inps, una volta ricevuto il modello relativo alla comunicazione preventiva della stazione appaltante deve:
– verificare l’attuale posizione debitoria del contribuente;
– definire le specifiche del pagamento con F24 in relazione alla gestione previdenziale interessata;
– trasmettere, non oltre il terzo giorno dal ricevimento della comunicazione preventiva, il modello al responsabile del procedimento, contenente tutti i dati relativi all’espletamento del corretto intervento.
In tal senso sono state date istruzioni agli operatori Inps al fine di evitare eventuali duplicazioni e versamenti non dovuti.
Si segnala, inoltre, che nella circolare dell’Agenzia delle Entrate è stato riportato, oltre al codice identificativo dell’intervento sostitutivo, anche il Codice 50 per i casi di versamenti effettuati a titolo di responsabile solidale ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, così come da ultimo modificato dal D.L. n. 5/2012.
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