CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”” (DDL 4940-B/C).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Attività Produttive hanno approvato, in terza lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto nel testo licenziato dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n. 10/2012.
Il provvedimento reca, in particolare, misure volte a favorire la semplificazione in favore dei cittadini e delle imprese, a snellire procedimenti amministrativi, a migliorare l`efficienza della Pubblica Amministrazione nonchè a fornire sostegno ed impulso allo sviluppo del sistema economico.
Il decreto legge, in scadenza il 9 aprile 2012, nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali in seconda lettura, in sede referente, e dall’Aula del Senato (
Sintesi n. 13/2012 del Senato).
– DDL su “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche”” (DDL 3681/C ed abb.).
La Commissione Trasporti ha approvato in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo unificato predisposto in corso d`esame.
Il testo, in particolare, prevede l`approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture, con proprio decreto e d`intesa con la Conferenza Unificata, del Piano generale per l`intermodalità, nonchè la definizione delle piattaforme logistiche territoriali e della relativa disciplina amministrativa. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l`espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendersi entro trenta giorni dall`assegnazione. Decorso il termine, il decreto può essere adottato.
Il predetto Ministero provvede anche all`individuazione di nuovi interporti, nonchè all`individuazione di nuove infrastrutture intermodali, subordinatati alla sussistenza di determinati requisiti. A tal fine, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro individua in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e all`implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Per tali progetti è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto, viene, inoltre, previsto che i progetti elaborati sulla base del Piano generale per l`intermodalità, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali.
Viene, altresì, istituito – ferme restando le competenze delle autorità portuali – il Comitato nazionale per l`intermodalità e la logistica con i seguenti compiti:
– indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, nonchè della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci;
-promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali.
Quanto alla natura della gestione viene chiarito che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale, e che pertanto i soggetti che la esercitano agiscono in regime di diritto privato. Tali soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti, nonchè, compatibilmente con l`equilibrio del proprio bilancio, all`adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione.
In ogni caso, l`utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici.
Il provvedimento passa ora all`esame dell`Aula.
– DDL su “Disposizioni in materia di professioni non regolamentate”” (DDL 1934/C).
La Commissione Attività Produttive ha approvato in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo unificato predisposto in corso d`esame.
Il testo, in particolare, reca la definizione di professioni non organizzate in ordini e collegi, intendendosi con tale termine l`attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell`articolo 2229 del Codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.
Al riguardo, viene chiarito che l`esercizio della professione è libero e fondato sull`autonomia e indipendenza di giudizio, nel rispetto, tra l`altro, dei principi di buona fede, correttezza, affidamento al pubblico e alla clientela. La professione può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell`ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi ed individuali contengono apposite garanzie per assicurare l`autonomia e l`indipendenza di giudizio, nonchè l`assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Viene prevista la possibilità di costituire associazioni professionali di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, al fine di valorizzare le competenze degli associati. Le associazioni professionali sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet determinati elementi informativi che presentano utilità per il consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.
Vengono, quindi, disciplinati il sistema di attestazione che le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti, la durata di tale attestazione e la certificazione di conformità a norme tecniche UNI.
Il provvedimento passa ora all`esame dell`Aula.