SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”” (
DDL 2472-B/S).
L`Aula, dopo il rinvio in Commissione, ha licenziato, in terza lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Territorio e Ambiente.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 4
è stata modificata la disposizione chefissa il limite massimo del 25% per la destinazione dei proventi derivanti dal rilascio del permesso di costruire, di cui al DPR 380/2011, alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione e di recupero e manutenzione del patrimonio comunale. Al riguardo, viene precisato che il 25% rappresenta il limite “minimo”” anzichè “massimo””.
Proposta di coordinamento formale della Commissione
Art. 6
Nell`ambito delle disposizioni sulla promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, viene modificata la norma volta a disciplinare la pianificazione e la realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici. Al riguardo, viene precisato che le amministrazioni competenti provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio, tutelando comunque la facoltà di realizzazione di infrastrutture di ricarica anche da parte di altri soggetti investitori.
Emendamento 6.200 (testo corretto) a firma del Relatore
Art. 6
Nell`ambito delle disposizioni sulla promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, viene, altresì, modificata la norma che attribuisce, ai proprietari di aree di parcheggio all`interno di edifici privati, il diritto a propria cura e spese di installarvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Al riguardo, viene precisato che è fatto salvo quanto previsto dall`articolo 1120, secondo comma, del codice civile in base al quale sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell`edificio inservibili all`uso o al godimento anche di un solo condomino.
Vengono, altresì, modificate con riferimento alle aree di parcheggio di proprietà comune, le maggioranze necessarie per deliberare l`installazione di infrastrutture di ricarica all`interno dell`area condominiale. In particolare, viene previsto che l`assemblea condominiale approva il progetto, in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall`articolo 1136, secondo comma, del codice civile, vale a dire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell`edificio (anzichè a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea).
Resta, infine, confermato – ad integrazione dell`art. 4 del DPR 380/2011 (T.U. Edilizia) – che i Comuni adeguano, entro il 1° gennaio 2013, il proprio regolamento edilizio prevedendo con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l`installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Emendamento 6.101 a firma di Parlamentari
Il disegno di legge prevede disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, con la possibile adozione di apposite misure da parte di Regioni, Province e Comuni, ciascuno nell`ambito delle proprie competenze e risorse disponibili.
Il provvedimento passa ora alla lettura della Camera.
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Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”” (DDL 3194/S).
L`Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo che riproduce, con una modifica, le disposizioni approvate dalla Commissione Affari Costituzionali in sede referente.
Si tratta, in particolare, della seguente:
Art. 44
Viene modificata la disposizione sulle semplificazioni in materia di interventi di lieve entità prevedendo che l`emanazione, entro un anno dall`entrata in vigore del provvedimento, di disposizioni modificative ed integrative del regolamento, di cui all`art. 146, c. 9, del Dlgs 42/2004, sulle procedure semplificate per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità, avviene al fine di “precisare””, anzichè “rideterminare e ampliare””, le ipotesi di interventi di lieve entità. Viene, altresì, soppressa la norma che escludeva le sanzioni penali nel caso di lavori eseguiti, in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, su immobili od aree che siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n. 10/2012.
Il provvedimento reca, in particolare, misure volte a favorire la semplificazione in favore dei cittadini e delle imprese, a snellire procedimenti amministrativi, a migliorare l`efficienza della Pubblica Amministrazione nonchè a fornire sostegno ed impulso allo sviluppo del sistema economico.
Il decreto legge, in scadenza il 9 aprile 2012, nella settimana di riferimento, è stato approvato dalla Commissione referente (vedi dopo) e, in terza lettura, dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Attività Produttive della Camera dei Deputati (Sintesi n. 13/2012).
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”” (DDL 3194/S).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:
Art. 62
Viene eliminata dalla Tabella A del testo, contenente un elenco di norme da sopprimere, la disposizione sull`utilizzo del Fondo nazionale di protezione civile di cui all`art. 5, comma 5 quinquies, della L. 225/1992 per far fronte alle emergenze conseguenti a calamità naturali.
Emendamento 62.3 a firma di parlamentari
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato approvato dall`Aula.