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Il testo assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Ambiente prevede, tra l`altro, l`affidamento al Capo della protezione civile del potere di ordinanza, la durata pari a 60 giorni della dichiarazione dello stato di emergenza e l`estensione ai rischi derivanti da calamità naturali delle polizze assicurative sui fabbricati privati.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 59/2012 Riordino della Protezione civile: avvio dell`esame alla Camera dei Deputati

24 Maggio 2012
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è all`esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Ambiente della Camera dei Deputati il disegno di legge di conversione del Decreto legge 59/2012 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile”” (DDL 5203/C – Relatori rispettivamente l`On. Antonio Distaso del Gruppo parlamentare PdL e l`On. Salvatore Margiotta del Gruppo parlamentare PD).
Tra le principali misure previste:
Vengono introdotte una serie di modifiche alla L. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile tra cui le seguenti:
– nell`ambito delle tipologie di rischio viene confermata la distinzione in tre categorie precisando che rientrano nell`ultima le calamità naturali o connesse con l`attività dell`uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d`intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
– viene previsto che al verificarsi o nell`imminenza dell`evento calamitoso, il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente, o del Ministro dell`interno se delegato, previa intesa con la Regione interessata, delibera lo stato di emergenza, determinandone contemporaneamente la durata e l`estensione territoriale e indicando contestualmente l`Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi successivi;
– viene fissata a 60 giorni la durata della dichiarazione dello stato di emergenza (prorogabile di altri 40 con delibera del Consiglio dei Ministri);
– viene affidato al Capo del Dipartimento della protezione civile il potere di ordinanza da esercitare durante la fase dell`emergenza. Le ordinanze sono emanate acquisita l`intesa della Regione interessata e possono disporre esclusivamente in ordine all`organizzazione degli interventi di urgente soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall`evento, nonchè di quelli provvisionali indispensabili alle prime necessità e nei limiti delle risorse disponibili. Le ordinanze emanate entro i primi 20 giorni dalla dichiarazione dello stato d`emergenza sono immediatamente esecutive e trasmesse al Ministero dell`Economia e delle Finanze per una verifica i cui esiti saranno comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri; per le ordinanze emanate dopo i suddetti 20 giorni è prescritto, per i soli profili finanziari, il concerto con il Ministero dell`Economia e delle Finanze;
– viene previsto che almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di durata della dichiarazione d`emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana un`ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell`Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all`evento calamitoso. Con tale ordinanza possono, inoltre, essere emanate, per la durata massima di 6 mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ferma in ogni caso l`inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica;
– sul piano finanziario, viene disposto che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza le Regioni hanno facoltà di elevare la quota di partecipazione regionale sulle accise sui carburanti fino ad un massimo di cinque centesimi per litro. Inoltre, vengono utilizzate le risorse del fondo nazionale di protezione civile, rideterminato annualmente dalla legge di stabilità. Qualora sia necessario ricorrere anche al Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all`art. 28 della L.196/2009, lo stesso è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante, tra l`altro, una riduzione delle voci di spesa delle pubbliche amministrazioni.
Viene, inoltre, prevista, al fine di consentire l`avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, e al fine di garantire adeguati, tempestivi e uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, la possibilità di estendere ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati.
Le modalità e i termini per l`attuazione di tale misura sono demandate ad un apposito regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, sentiti la Conferenza Stato-Regioni e l`ISVAP. Con il medesimo regolamento potranno, tra l`altro, essere previste incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell`invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all`imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile IRPEF o delle società (IRES) da parte dell`assicurato.
Viene, altresì, disposto che le gestioni commissariali operanti alla data di entrata in vigore del provvedimento potranno essere prorogate o rinnovate una sola volta e per la durata massima di trenta giorni. Restano, tuttavia, salvi gli effetti delle dichiarazioni di grandi eventi per gli interventi concernenti l`Expo 2015 di Milano e per quelli relativi al Forum delle famiglie.
Sul piano della copertura finanziaria, viene, infine, previsto che il taglio lineare delle dotazioni finanziarie dei Ministeri previsto dall`art. 13, comma1-quinquies del DL 16/2012 convertito, dalla L. 44/2012, non si applica alle somme destinate al Fondo per lo sviluppo e la coesione.
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