SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonchè di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie”” (DDL 3162/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Territorio e Ambiente.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Viene introdotta una norma con cui si prevede che i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei, a condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto del valore di fondo naturale e della forma chimico-fisica delle sostanze, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collochino al di sotto dei valori di cui all`Allegato 5 della parte IV del D.Lgs 152/2006 in funzione delle destinazioni d`uso, possono essere utilizzati, nell`ambito delle aree di estrazione e relativa aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, per interventi di recupero ambientale.
2.0.300 (testo 2) emend. a firma di parlamentari
Viene prevista l`estensione della non applicabilità delle disposizioni in materia di semplificazione dei controlli sulle imprese, di cui all`art.14, comma 6, del DL 5/2012, convertito dalla L.35/2012, oltre che nei controlli in materia fiscale, finanziaria e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche in quelli in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
21.0.300 (testo 2) emend. a firma di parlamentari
Viene modificato l`art.3, comma 2, del DL 2/2012, convertito dalla L.28/2012, relativo all`interpretazione autentica dell`art.185 del D.Lgs 152/2006 (disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti), prevedendo, in particolare, che per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all`interno dei quali possono trovarsi materiali estranei quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a titolo esemplificativo, materiali di demolizione.
Modificato, altresì, il comma 3 dell`art.3 del suddetto decreto, sul riutilizzo dei riporti, con la soppressione, tra l`altro, del riferimento alle lettere b e c del comma 1 dell`art.185 sopra citato.
21.0.301 (testo 2) emend. a firma del Relatore
Viene modificato l`art.23 del DL 5/2012, convertito dalla L.35/2012 sull`autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese, precisando oltre alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del D.Lgs 152/2006, restano ferme quelle in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del D.Lgs medesimo.
21.0.302 emend. a firma di parlamentari
Viene disposto che le spese relative alle attività di accertamento da parte dell`Organismo competente ad effettuare i controlli sull`esposizione ai campi elettromagnetici di cui all`art.14 della L.36/2001 sono a carico del soggetto che presenta le istanze di autorizzazione, le denunce di attività o quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti e sono calcolate in base ad un tariffario nazionale predisposto con decreto da emanare, entro 60 giorni dall`entrata in vigore della disposizione, dal Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nelle more dell`approvazione del tariffario nazionale trovano applicazione i tariffari approvati dalle regioni e dalle provincie autonome per le prestazioni delle rispettive agenzie ambientali.
21.0.307 (testo 2) emend. a firma del Relatore
Il provvedimento, che in corso d`esame in Commissione ha cambiato il titolo in “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, N.152 e altre disposizioni in materia ambientale””, interviene, tra l`altro, sul D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale), modificando le disposizioni in tema di: sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato; autorizzazioni per l`esercizio degli impianti di recupero o smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali; misure per incrementare la raccolta differenziata ed il recupero di prodotti o materiali residui.
Il disegno di legge che ha assunto il nuovo titolo: “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale””, torna ora alla lettura della Camera dei Deputati.