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No al 36% se il bonifico non contiene la causale, i dati del beneficiario della detrazione e quelli dell'impresa esecutrice dei lavori. Lo chiarisce la R.M. 55/E/2012

Archivio, Fiscalità e incentivi

Detrazione del “36%“ – Perdita del beneficio per incompleta compilazione del bonifico

12 Giugno 2012
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Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione IRPEF del “36%“, nell`ipotesi in cui il bonifico bancario/postale, effettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Questo il principale chiarimento dell`Agenzia delle Entrate contenuto nella Risoluzione n.55/E del 7 giugno 2012, in risposta ad un`istanza d`interpello relativa all`applicabilità della detrazione IRPEF del “36%“ per gli interventi di recupero edilizio[1].
Sul tema, in ordine alle modalità operative di pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione, con la R.M. 55/E/2012, l`Agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento[2], negando la possibilità di fruire dell`agevolazione fiscale qualora il bonifico bancario/postale sia carente dei requisiti richiesti dalla norma[3].
In particolare, l`istanza riguarda un contribuente che, insieme ad un altro soggetto, in data 14 novembre 2011, aveva acquistato un appartamento con relativo box pertinenziale.
In tale ipotesi, i contribuenti, volendo godere della detrazione del “36%“ solo per l`acquisto della pertinenza, avevano effettuato il pagamento all`impresa venditrice, per un importo pari al costo di realizzazione del predetto box, mediante un bonifico bancario carente dell`indicazione di:
Ø causale del versamento, ovvero il riferimento normativo alla legge 449/1997, istitutiva dell`agevolazione;
Ø codice fiscale degli ordinanti (beneficiari della detrazione);
Ø numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.
Nel caso in esame, l`Agenzia delle Entrate, con la suddetta R.M. 55/E/2012, ha negato il diritto alla detrazione chiarendo che la carenza dei suesposti requisiti nel bonifico bancario/postale, pregiudica la possibilità alle banche e alle Poste italiane Spa di operare la ritenuta fiscale del 4%[4] a titolo di acconto dell`imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, adempimento introdotto dal 1° luglio 2010.
Di conseguenza, precisa l`Amministrazione, non sarà possibile poter fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (partita Iva o codice fiscale) o non sia indicata la causale del versamento (legge 449/1997).
Resta inteso che, la detrazione potrà essere riconosciuta nel caso in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento all`impresa venditrice con un nuovo bonifico bancario/postale, nel quale siano stati inseriti correttamente tutti i dati richiesti dalla norma[5].
A tal riguardo, si osserva che, sebbene il chiarimento dell`Agenzia delle Entrate sia riferito esclusivamente all`ipotesi di acquisto di box, lo stesso si ritiene estensibile anche ai lavori di recupero edilizio[6] agevolabili con la detrazione del “36%“, per i quali è previsto il pagamento con bonifico.


[1] Si ricorda che l`agevolazione è stata resa strutturale dal nuovo art.16-bis, co. 1 lett. h, del D.P.R. 917/1986 – T.U.I.R., introdotto dall`art.4 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 (cd. “Manovra Monti“ – cfr. Legge 214/2011, di conversione del D.L. 201/2011 (“Manovra Monti””) del 10 gennaio 2012).
[2] L`orientamento dell`Agenzia delle Entrate (precedentemente espresso nella C.M. 24/E/2004 e nelle R.M. 300/E/2008 e 353/E/2008) è stato modificato in seguito all`introduzione dell`art. 25 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 che prevede l`obbligo per le banche e le Poste Italiane Spa di effettuare la ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovute dal beneficiario del pagamento.
[3] Di cui all`art. 1, co. 3, del Decreto Ministeriale 41/1998: “..il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato“.
[4] A tal proposito, si ricorda che l`art. 23, co. 8, del D.L. 98/2011, convertito con modifiche dalla legge 111/2011, ha ridotto la misura della ritenuta al 4%, originariamente fissata al 10% dall`art.25 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.
[5] Si osserva che, con la ripetizione nell`anno 2012, nel rispetto delle norme, sarà possibile fruire della detrazione del “36%“ della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi del 2012, da presentare nell`anno 2013.
[6]Diversamente, per l`acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano anche alla successiva vendita/assegnazione, il pagamento con bonifico non è richiesto.

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