In relazione all`esame, in seconda lettura, in sede referente, presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, del disegno di legge di conversione del decreto legge 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (
DDL 5273/C), l`ANCE ha evidenziato le proprie proposte sui contenuti del provvedimento.
In particolare, con riferimento alla disposizione introdotta al Senato – che a modifica dell’articolo 9 del DL. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, consente, nell’ambito della disciplina della procedura di certificazione dei crediti, agli Enti del servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, di utilizzare le certificazioni di settore rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario – l’Associazione ha evidenziato la necessità di prevedere che anche per gli appalti pubblici di lavori possano essere utilizzati i certificati di pagamento rilasciati ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici), equiparandoli alle predette certificazioni emesse dagli enti debitori ai sensi dell’art. 9 del DL 185/2008.
La proposta si rende necessaria per due ordini di motivi: prende in considerazione le specificità proprie del settore dei lavori pubblici e consente di evitare l’introduzione di nuovi, inutili, aggravi burocratici, scongiurando di fatto il blocco delle operazioni di smobilizzo dei crediti da parte delle imprese che realizzano lavori.
Infatti, per i crediti vantati dalle imprese appaltatrici, le procedure di certificazione del credito individuate, ai sensi del decreto-legge 185/2008, risultano peggiorative rispetto alle procedure di certificazione contenute nel Codice dei Contratti Pubblici e nel relativo Regolamento di attuazione. In particolare, il DL 185/2008 introduce due nuovi aggravi burocratici: quello di presentare una o più richieste di nuove certificazioni all’ente debitore che ha già emesso un certificato di pagamento e quello di allungare i tempi necessari per le operazioni di smobilizzo da 30 a 90 giorni (dopo che le imprese hanno già aspettato i tempi di legge per l’emanazione del certificato di pagamento previsto dal regolamento di attuazione del codice dei contratti).
Ciò appare ancora più evidente alla luce dell’accordo sottoscritto, il 22 maggio 2012, tra Abi e numerose Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, nel quale si prevede l’obbligo della certificazione ai sensi del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 anche per le anticipazioni di fattura, ai fini della copertura dei crediti da parte del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.