Sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno scorso è stato pubblicato l`allegato Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, contenente le misure atte a fronteggiare l`emergenza nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio scorso, comprese le province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
Tra gli interventi richiamati dal corposo provvedimento, si evidenziano quelli previsti dall`art. 8.
In particolare, si tratta della sospensione, sino al 30 settembre 2012, senza l`applicazione di sanzioni ed interessi, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l`assicurazione obbligatoria. Sono, inoltre. prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio. Sono altresì sospese, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
In riferimento agli interventi di sostegno al reddito, l`art. 15 prevede che per i lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, sia concessa, fino al 31 dicembre 2012, una indennità in misura non superiore a quella prevista dalle attuali disposizioni in materia di sostegno al reddito, con relativa contribuzione figurativa.
In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l`attività a causa degli eventi sismici, potrà essere riconosciuta una indennità una tantum. Le modalità di attuazione delle citate disposizioni in materia di sostegno al reddito verranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall`entrata in vigore del decreto in oggetto.
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