In relazione all’esame, in prima lettura, in sede referente, presso la Commissione Giustizia del Senato, del testo unificato dei disegni di legge recanti “Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico” (
DDL 962/S e 3016/S), l’ANCE ha illustrato le proprie osservazioni sulle norme ivi contenute.
In particolare, pur condividendo le finalità del testo di conferire maggiore organicità alla materia coordinando le diverse normative che si sono sovrapposte negli anni, l’Associazione ha avanzato perplessità sulla scelta di attribuire una delega al Governo per il riordino della materia (art.1 del testo) prevedendo, al contempo, norme direttamente applicabili che introducono nuove fattispecie di reato, di pene e di attenuanti in materia ambientale.
Si tratta, nello specifico, delle disposizioni contenute negli articoli 2 e seguenti del testo unificato relativi al reato di frode in materia ambientale, al ravvedimento operoso, alle pene accessorie ed alla confisca.
Al riguardo l’ANCE ha, infatti, evidenziato che tali disposizioni si andrebbero a sovrapporre con quanto già previsto in materia dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e dal D.Lgs. 121/2011 relativo alla tutela penale dell’ambiente, senza, peraltro, assicurare alcun coordinamento tra le diverse discipline, in evidente contrasto con le finalità dichiarate nel testo.
Ulteriore riflessione ha riguardato la genericità di alcuni richiami normativi e della terminologia usata, come nel caso del riferimento all’autorizzazione in materia ambientale senza specificare il tipo di autorizzazione, o del rinvio ai delitti previsti dal D.Lgs 231/2001, che, in effetti, disciplina e sanziona la responsabilità degli enti e delle imprese per gli illeciti amministrativi, rinviando nello specifico alle fatti specie delittuose previste nel Codice penale o da altri testi normativi tra cui il Codice dell’ambiente.
Alla luce delle considerazioni esposte ed al fine di assicurare maggiore coordinamento e organicità con le normative già in essere, l’Associazione ha, quindi rilevato l’opportunità di rimodulare le norme suddette in principi e criteri per l’esercizio di una delega al Governo per il riordino della materia, in linea con quanto previsto all’articolo 1 del testo.
A tale ultimo riguardo l’ANCE ha, in particolare, evidenziato che sarebbe opportuno rivedere il criterio relativo ai lavori abusivi (di cui alla lett.s), che, non prevedendo sanzioni differenziate a seconda della entità e della lesività dei lavori stessi, si pone in contraddizione con i basilari principi giuridici dell’equità e proporzionalità della pena.
Le proposte dell’ANCE hanno trovato sostanziale condivisione e per gli sviluppi occorrerà attendere il prosieguo dell’iter del disegno di legge.