L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (
DDL 5256/C – Relatori On. Giuliano Cazzola del Gruppo parlamentare PdL e On. Cesare Damiano del Gruppo parlamentare PD) , con la votazione della “questione di fiducia” su quattro maxi emendamenti del Governo, che riproducono il testo licenziato con la stessa procedura dal Senato.
Confermata, in particolare, come auspicato
dall’ANCE (si veda al riguardo la
notizia su “Interventi Ance” del 27 aprile 2012), la disposizione che con riferimento all’introduzione a carico del datore di lavoro di un contributo di licenziamento da versare all’INPS, prevede,
l’esclusione del settore edile, per il periodo 2013-2015, dal pagamento del predetto contributo per completamento attività e chiusura cantiere.
Confermata, altresì, a modifica dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs 276/2003, così come modificato dall’art. 21 del DL 5/2012, convertito dalla L 35/2012, la norma che prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Al riguardo, viene specificato che la predetta disposizione trova applicazione salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazione dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Viene, altresì, chiarito che il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.