CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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DDL su “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (DDL 4434/C).
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.
Si tratta, in particolare delle seguenti:
Art. 2
Nell’ambito delle misure volte alla trasparenza dell’attività amministrativa viene introdotta la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo per il riordino della disciplina inerente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o la integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente indicati.
Emend. 2.600 del Governo
Viene disposto che le stazioni appaltanti possono inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito il rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità quale causa di esclusione dalla gara.
Emend. 2.19 a firma di parlamentari
Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, viene previsto l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. Entro il 30 aprile di ciascun anno l’Autorità trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le suddette informazioni in formato digitale standard aperto.
Emend. 2.257 (testo modificato) a firma di parlamentari
Vengono introdotte modifiche la disciplina dell’arbitrato di cui all’art. 241 del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) prevedendo, in particolare, che il deferimento allo stesso è subordinato alla previa autorizzazione dell’organo di governo dell’amministrazione, pena la nullità dell’’inclusione. Viene, inoltre, circoscritta la scelta dell’arbitro che nelle controversie tra pubbliche amministrazioni deve essere esclusivamente un dirigente pubblico, mentre nelle controversie in cui è parte un privato l’arbitro è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. In tale ultimo caso qualora alla PA non risulti possibile nominare un dirigente pubblico la nomina è disposta con provvedimento motivato nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs 163/2006.
Emend. 2.700 (testo modificato) delle Commissioni
Viene introdotto il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato e per i componenti delle commissioni tributarie, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, di partecipazione a collegi arbitrali o di assunzione di incarico di arbitro unico.
Emend. 2.800 (testo modificato) a firma di parlamentari
Introdotte modifiche alla L. 241/1990 (Codice del processo amministrativo) in materia, tra l’altro, di conclusione del procedimento prevedendo che le pubbliche amministrazioni se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Emend. 2.0280 (testo modificato) a firma di parlamentari
Art. 3
Viene, inoltre, disciplinata l’ipotesi del conflitto di interessi disponendo che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Emend. 3.0250 (testo modificato) a firma di parlamentari
Art. 6
Viene ulteriormente riformulata la norma sulle attività d’impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. In particolare, viene prevista, per l’efficacia dei controlli antimafia, l’istituzione presso ogni Prefettura di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori specificatamente indicati come maggiormente a rischio.Viene, inoltre, precisato che l’iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei rischi di infiltrazione e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. Viene, altresì, previsto che l`indicazione delle attività può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto ministeriale, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere comunque emanati.
Viene,inoltre, rimandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, dell’Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione delle modalità per l’istituzione e l’aggiornamento del suddetto elenco nonché per l’attività di verifica. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Emend. 6.1 (nuova formulazione), 6.252 (nuova formulazione) e 6.253 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 7
Viene ulteriormente integrato il catalogo dei reati alla cui condanna consegue, per l’appaltatore, la risoluzione del contratto stipulato con una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 135 del Dlgs 1632006 (Codice Appalti) con l’inclusione della nuova fattispecie prevista dal provvedimento relativa alla Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Emend. 7.251 a firma di parlamentari
Schema emendamenti in Aula
Il testo contiene misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell`illegalità nell`azione della pubblica amministrazione e per la trasparenza dell`attività amministrativa nonché introduce nel codice penale rilevanti modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.
Il disegno di legge torna ora, per la terza lettura, al Senato.
– DDL su “Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile” (DDL 5203/C)
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Ambiente hanno approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1
Viene elevato il limite della durata della dichiarazione dello stato di emergenza da sessanta a novanta giorni, nonché il limite della durata della proroga da quaranta a sessanta giorni.
Emend. 1.28 a firma di parlamentari
Articolo 1
Viene previsto che con le ordinanze si dispone oltre che in ordine alla organizzazione ed alla effettuazione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dall’evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita.
Emend.139 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo 1
Viene disposto che il Governo riferisca annualmente in Parlamento sulle attività di Protezione civile inerenti le attività di previsione, prevenzione, mitigazione del rischio e di pianificazione di emergenza, nonché sull’utilizzo del Fondo di protezione civile.
Emend. 1.50 a firma di parlamentari
Articolo 1
In relazione alla possibilità di emanare con ordinanza norme in deroga a quelle vigenti in materia di lavori pubblici per la durata massima di sei mesi (art.1, comma 1, lett.c, n.7, capoverso 4 –ter del testo), viene precisato che il periodo di sei mesi non è prorogabile e l’emanazione delle norme in deroga è prevista per i soli interventi connessi all’evento.
Emend.1.60 ed emend. 1.31 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Articolo 1
Viene previsto l’obbligo del Comune di approvare con delibera consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto legge, il “Piano di emergenza comunale” , previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte regionali. Il Comune provvede alla verifica ed all’aggiornamento periodico del Piano, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti.
Emend. 1.101 a firma di parlamentari
Articolo 1
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge le Regioni possono approvare con propria deliberazione il «Piano Regionale di Protezione Civile», che può prevedere l’introduzione dei criteri e delle modalità di intervento da espletare in caso di emergenza secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, il ricorso ad un piano di prevenzione dei rischi e l’istituzione di un fondo a valere sul bilancio regionale per l’espletamento e la messa in atto degli interventi previsti dal Piano e per fronteggiare le prime fasi dell’emergenza.
Emend.1.011(nuova formulazione) dei Relatori
Articolo 1
Con una norma di modifica della L.183/2011 (Legge di stabilità 2012) si dispone che gli interventi realizzati direttamente dai Comuni e dalle Province in relazione ad eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, che risultino effettuati nello stato di esercizio in cui è avvenuta la calamità e nei due successivi, sono esclusi dal Patto di stabilità interno. I criteri e le modalità per l’attuazione della norma vengono demandati ad un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Per la copertura della norma viene previsto l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’art.6, comma 2, del DL 154/2008, convertito dalla L.189/2008 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali).
Emend. 1.104 a firma di parlamentari
Articolo 1
In relazione alla norma con cui si stabilisce che le ordinanze sono emanate, acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del dipartimento della protezione civile, viene fatta salva la possibilità che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L’attuazione delle ordinanze è in ogni caso curata dal Capo del dipartimento della protezione civile.
Emend. 1.300 dei Relatori
Articolo 2
Viene soppresso l’articolo con cui si prevedeva l’introduzione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali.
Emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 a firma di parlamentari
Articolo 3
è istituita un’anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei Grandi eventi che mette a disposizione sul sito della protezione civile tutte le informazioni relative a: appalti di lavori, servizi, forniture e soggetti imprenditoriali che sono o si propongono come affidatari di suddetti lavori pubblici, a partire dalle segnalazioni su inadempienze e danni del passato
Emend.3.25 a firma di parlamentari
Il testo interviene in materia di protezione civile, modificando in più punti la legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile e riconfigurando le attività e le procedure riguardanti gli stati di emergenza.
Il decreto legge, che scade il 15 luglio 2012, passa ora all’esame dell’Aula.