Si è svolta il 17 luglio scorso l’audizione formale dell’ANCE presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in merito allo Schema di D.Lgs recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” (Atto n.483).
La delegazione associativa, guidata dall’Ing. Vincenzo Bonifati, Incaricato per i rapporti con le Istituzioni preposte al Controllo del Territorio, ha evidenziato, in premessa, la piena condivisione della previsione del testo che consente l’immediata entrata in vigore delle norme del Libro II (anziché dopo due anni dall’entrata in vigore dei regolamenti destinati a regolare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia) del Codice delle leggi antimafia (D.Lgs 159/2011), a maggior ragione in considerazione del fatto che la nuova disciplina in materia di certificazioni antimafia contenuta nel Codice appare più completa dal punto di vista della tutela contro le infiltrazioni malavitose e semplificatoria dal punto di vista delle procedure.
Ha, altresì, espresso apprezzamento, sotto il profilo della semplificazione delle procedure e degli oneri gravanti sulle imprese, per le disposizioni che tendono ad adeguare la disciplina delle certificazioni ai principi della c.d. decertificazione. Si tratta, nello specifico, della soppressione delle previsioni che consentono al privato di richiedere la documentazione antimafia ed alla conferma del principio dell’acquisizione d’ufficio da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, concessionari e contraenti generali.
Ugualmente condivisibile appare la previsione della trasmissione diretta in via telematica dell’informazione interdittiva all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, indipendentemente dall’accesso ai cantieri : ciò in quanto consente di completare le notizie che le amministrazioni appaltanti possono reperire sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai fini della gestione delle gare di appalto.
In merito alla disposizione con cui vengono ricomprese tra le fattispecie dalle quali il Prefetto può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche le violazioni agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici commesse con la condizione della reiterazione, ha rilevato l’eccessiva genericità della norma, considerando che gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010 non hanno tutti la medesima rilevanza e che le sanzioni pecuniarie, di tipo amministrativo, previste per la violazione degli stessi sono graduate secondo la gravità.
Al riguardo occorrerebbe, dunque, indicare con maggiore precisione quali violazioni, se reiterate, possano costituire indizio di infiltrazione malavitosa, limitando l’indicazione a quelle considerate dalla legge più gravi (transazioni finanziarie effettuate senza avvalersi di banche o società Poste italiane ovvero effettuate con strumenti di pagamento non idonei).
Ha, invece, espresso forte preoccupazione per la norma che riguarda la reintroduzione delle cosiddette informazioni atipiche. Nello Schema viene, infatti, escluso dal novero delle disposizioni che cessano di trovare applicazione con l’entrata in vigore di tutte le norme del Libro II del Codice antimafia l’art. 1-septies del DL 629/1982, che consente ai prefetti di comunicare alle amministrazioni “elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione” di cui le amministrazioni stesse possono tenere conto nell’emanare provvedimenti di carattere discrezionale. Si tratta di un istituto che, rimettendo alla amministrazione procedente decisioni delicate ed impegnative, quali l’esclusione di un’impresa dalle gare o la rescissione di un contratto, sulla base di elementi puramente indiziari che prescindono dalla sussistenza di un quadro completo e significativo dal quale possa dedursi efficacemente il tentativo di ingerenza della criminalità organizzata (elemento che, invece, deve caratterizzare le informazioni tipiche), non presenta sufficienti garanzie per gli operatori economici che ne siano oggetto e che per di più si dimostra totalmente inefficace rispetto all’obiettivo di proteggere le imprese dalla penetrazione della malavita organizzata.
In definitiva, con tale istituto si verifica uno scarico di responsabilità da parte della Autorità di pubblica sicurezza, che avrebbe gli strumenti per approfondire le indagini, sulle amministrazioni aggiudicatrici che, viceversa ne sono del tutto prive, con la conseguenza, nella situazione di incertezza che si verifica, di una paralisi della operatività delle amministrazioni stesse.
Alla luce di tali considerazioni sarebbe, quindi, opportuno modificare la norma dello Schema, reintroducendo l’art. 1-septies del D.L. n. 629/1982 tra le disposizioni abrogate dalla data di entrata in vigore definitiva del codice delle leggi antimafia.
Ha, infine, ribadito l’importanza dell’istituzione delle white list, ossia di elenchi, presso le Prefetture, di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi esecutori di lavori servizi e forniture per l’individuazione dei propri subcontraenti, quale unico strumento veramente efficace ai fini di tutelare le imprese di costruzione nei confronti della criminalità organizzata.
Si allegano il documento ANCE consegnato agli atti della Commissione, nonché la proposta ANCE per un efficace contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore delle costruzioni (white list).
7316-Audizione 17 luglio 2012-Codice Antimafia.pdfApri
7316-Documento criminalità audizione 17 luglio 2012.pdfApri