L’Aula del Senato ha approvato definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge di conversione del decreto legge 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (
DDL 3284-B/S) nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Al riguardo, tra le novità introdotte in seconda lettura si evidenziano in particolare:
Certificazione e compensazione dei crediti
Con riferimento alla norma che, a modifica dell’art. 9 del DL. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, consente, nell’ambito della disciplina della procedura di certificazione dei crediti, agli Enti del servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, di utilizzare le certificazioni di settore rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, viene previsto, esclusivamente per consentire la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari, che sono fatte salve le certificazioni di pagamento rilasciate ai sensi dell’articolo 141, c. 2, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici) per gli appalti pubblici di lavori).
A tale riguardo, In corso d’esame in Aula della Camera è stato, altresì, accolto dal Governo un Ordine del giorno (9/5273-A/5, primo firmatario l’On. Amedeo Ciccanti del Gruppo parlamentare UDC per il terzo polo) in cui, come auspicato dall’ANCE (si veda al riguardo
“Interventi ANCE” del 21 giugno 2012), al fine, tra l’altro, di garantire alle imprese che realizzano lavori pubblici le stesse condizioni di quelle riservate alle imprese degli altri settori, senza aggravi burocratici che comporterebbero anche un ulteriore allungamento dei tempi per accedere ad operazioni di smobilizzo dei crediti, viene impegnato il Governo a valutare l’opportunità di adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte a consentire che le certificazioni rilasciate ai sensi dell’art. 141, comma 2 del DPR 207/2010, possano essere utilizzate anche ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia di cui all’art.2, comma 100, lett.a, della L.662/1996, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal DL 70/2010, convertito nella L.106/2010 e dal DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011.
DURC
Con una norma di nuova introduzione si prevede che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) per le finalità di cui all’art.1, comma 1175, della L.296/2006 (finanziaria 2007), viene rilasciato anche in presenza di un certificazione, rilasciata ai sensi dell’art.9, comma 3-bis, del DL 185/2008, convertito dalla L. 2/2009 che attesta la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, saranno stabilite le modalità di attuazione della norma assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.
Apertura plichi nell’aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
In merito alla norma del testo che novella gli articoli 120, comma 2 e 283, comma 2 del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici) – specificando che la Commissione giudicatrice apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche, prima della loro valutazione, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti – viene previsto che la stessa si applica anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012.
Società a totale partecipazione pubblica
Viene precisato che alle società a totale partecipazioni pubblica che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina recata dal provvedimento si applica solo qualora le stesse abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Nei confronti delle medesime società, inoltre, il Commissario straordinario, previsto dal testo con il compito di definire i livelli di spesa per acquisti di beni e servi da parte delle P.A., può emanare direttive finalizzate all’ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi.
Determinazione dei costi e fabbisogni standard di comuni città e province metropolitane
Viene previsto che per l’efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, specie in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l’attuazione della procedura per l’individuazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal D.Lgs 216/2010 e dal D.Lgs 68/2011, provvedendo all’acquisizione ed alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l’attuazione dei decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre del 2013.
Parere del Parlamento sulle modalità di predisposizione del Programma per la riorganizzazione della spesa pubblica
In merito alla norma con cui si prevede che, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, il Comitato provvede a definire le modalità della predisposizione del programma per la riorganizzazione della spesa pubblica e della sua relativa attuazione, viene disposta, , per il tramite della Presidenza del consiglio, la comunicazione di tali modalità al Parlamento, al fine dell’espressione del parere, entro 30 giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Valutazione degli organi istituzionali
La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi del provvedimento.
Si allega il predetto Ordine del giorno accolto.
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