In relazione all`iter del disegno di legge di conversione del decreto legge
73/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione” (DDL 3349/S) all`esame, in prima lettura, della Commissione Lavori Pubblici del Senato, l’ANCE ha illustrato le proprie proposte sui contenuti del provvedimento.
L’ANCE ha, in particolare, evidenziato la necessità di risolvere le criticità del passaggio dal vecchio sistema di qualificazione, previsto dal D.P.R. 34/2000 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici), a quello introdotto dal nuovo D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice Appalti) a fronte della nota impossibilità delle imprese di tradurre i requisiti maturati con l’esecuzione di opere riconducibili alle cd. “categorie variate” (quelle che sono state modificate dal nuovo regolamento) in requisiti utili alla nuova qualificazione; tale circostanza deriverebbe dalla difficoltà delle stazioni appaltanti di riemettere i certificati di esecuzione lavori secondo il modello “intermedio” B-1.
Al riguardo, ha sottolineato che l’ulteriore proroga di 180 giorni del “periodo transitorio” prevista dal provvedimento, non consentendo l’entrata in vigore delle nuove norme sulla qualificazione, aggrava la situazione poiché impedisce alle imprese che hanno conseguito le nuove attestazioni di partecipare alle gare. Pertanto, ha proposto, da un lato, di ridurre da 180 a 90 giorni la sospensione dell’entrata in vigore delle nuove norme sulla qualificazione e, dall’altro lato, di consentire per altri 180 giorni l’utilizzo delle vecchie attestazioni SOA nelle categorie variate, rilasciate ai sensi del DPR 34/2000, per le imprese che non hanno ancora conseguito le nuove qualificazioni.
Inoltre è stato evidenziato, per quanto riguarda la categoria OG 11, la necessità di operare una suddivisione delle lavorazioni sottese a questa categoria (OS 3, OS 28, OS 30), attribuendo alle stesse, in via convenzionale, una determinata percentuale (rispettivamente del 20%, 40%, 40%). Questo in quanto solo con l’entrata in vigore del predetto DPR 207/2010 è stato imposto, già in fase di progettazione, di individuare anche le lavorazioni sottese a questa categoria.
In relazione alla disposizione di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 con cui si prevede che, allo scadere del periodo triennale di validità dell’attestato SOA, l’impresa debba sottoporsi alla verifica del mantenimento di taluni specifici requisiti di qualificazione presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione (c.d. verifica triennale), l’ANCE ha, inoltre, evidenziato la necessità – in ragione della perdurante crisi del settore – di una temporanea riduzione dei suddetti requisiti.
Le proposte dell’ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel prosieguo dell’iter formativo del provvedimento.