L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 74/2012 recante “”Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012″” (
DDL 5263/C), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Ambiente.
Tra le principali novità introdotte – alcune delle quali richieste ed auspicate dall’ANCE (si veda al riguardo la notizia di
Interventi Ance del 5 luglio 2012) – si segnalano le seguenti:
-viene precisato che l’accertamento dei danni provocati dal sisma, ai fini della ricostruzione, deve essere effettuato sulle costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012;
-viene esteso l’obbligo di acquisizione della certificazione di agibilità sismica alle imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal provvedimento che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici accertati;
-viene previsto che qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferire al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo scadenze temporali specificatamente indicate;
-viene previsto che in sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i Comuni possono prevedere un incremento massimo del 20% della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. Inoltre, in deroga al termine di 90 giorni previsto dall’art. 6 del DPR 380/2001 in materia di attività edilizia libera, le opere temporanee dirette a soddisfare l’esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma, sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti;
-viene precisato che le modalità di predisposizione e di attuazione del piano di interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati con priorità per quelli adibiti ad uso scolastico sono stabilite dai Presidenti delle Regioni, sentiti le Province ed i Comuni interessati per i profili di competenza.
-per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, nonché per l’avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, è autorizzata per il Ministero per i Beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro annui per l’anno 2012.
–in materia di edilizia scolastica, viene previsto che con decreto del Ministro per l’Istruzione, l’università e la ricerca, d’intesa con i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento sono ripartite tra le Regioni medesime: una quota pari al 60% dello stanziamento per il Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all’art. 53, c. 5 del DL 5/2012 (cd. “Semplificazioni”) nonché di una quota pari al 60% delle risorse assegnate al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla Tabella n. 5 della Delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012.
–per l’efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti dal provvedimento, viene disposta l’istituzione, presso le prefetture delle Province interessate alla ricostruzione, di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori specificatamente indicati, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Le Prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell’iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 10, comma 7 del DPR 252/1998 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), nonché effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con lo erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal suddetto DPR 252/1998.
Viene, inoltre, prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), a favore di soggetti privati per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.
Viene, infine, disposta l’applicazione delle modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile.
-viene prorogato dal 31 luglio al 31 dicembre 2012 il termine di sospensione dei processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma.
-viene previsto che le P.A., incluse le Regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvedono al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dal sisma, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale, il rispetto del patto di stabilità interno.
-viene differita dal 30 settembre al 30 novembre 2012 la sospensione, tra l’altro, dei termini relativi agli adempimenti tributari ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Viene, inoltre, precisato che la sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale.
-viene disposto che, fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
-viene prevista l’esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.
-vengono destinati, a partire dall’esercizio 2013, 25 milioni di euro per la copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma, in relazione a spese di investimento connesse, tra l’altro, con la ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili, il trasferimento anche temporaneo dell’attività in altro sito idoneo, l’acquisizione e i ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, d’intesa con le Regioni interessate.
-per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dal sisma e per le imprese con sede o unità locali al di fuori dell’area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto del sisma, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi e/o risarcimenti danni connessi al sisma.
– in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, viene precisato che in caso di ulteriori necessità i Presidenti delle Regioni dei territori colpiti dal sisma, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti.
-viene previsto che, fino al 31 dicembre 2013 nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dal sisma, si applica, in via sperimentale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall’art. 43 del DL 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.
-viene riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e imprenditori che hanno cessato l’esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dal sisma, la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti di cui all’articolo 28-quater del DPR 602/1973. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze è disciplinata la procedura per l’attuazione di tale previsione.
Il decreto legge, che scade il 7 agosto 2012, passa ora alla seconda lettura del Senato.
Per i contenuti del provvedimento si veda precedente del
12 giugno 2012.