Non poche le modifiche apportate al DL n. 59/2012 dalla legge di conversione n. 100 del 12/7/2012 (G.U. n. 162 del 13/7/2012).
Tra queste si segnalano in particolare:
· L’inserimento del comma 3-bis all’articolo 15 della legge 225/1992 (recante” Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”) sulle competenze dei Comuni al verificarsi degli stati di emergenza. Anche in virtù del disposto dell’articolo 108 del D.Lgs. 112/1998, che in materia di protezione civile assegna ai Comuni l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, il nuovo comma 3 bis introduce un vero e proprio obbligo di approvare con delibera consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto legge, il “Piano di emergenza comunale” che dovrà essere redatto secondo i criteri e le modalità adottate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte regionali. Il Comune deve provvedere poi alla verifica ed all’aggiornamento periodico del Piano, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti.
· La facoltà per le Regioni, ai sensi dell’articolo 1 bis del DL 59/2012, di approvare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, il “Piano Regionale di Protezione Civile”, che può prevedere: criteri e modalità di intervento da espletare in caso di emergenza secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento della Protezione Civile; il ricorso ad un piano di prevenzione dei rischi e, infine, l’istituzione di un fondo a valere sul bilancio regionale per l’espletamento e la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo Piano per fronteggiare le prime fasi dell’emergenza. Si ricorda che ai sensi del già citato art. 108 del D.Lgs. 112/1998.
· Sono attribuite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative: alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza; all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
· La soppressione dell’articolo 2 che, come commentato in una nostra precedente news del 18 maggio 2012 (
Il Governo promuove la polizza casa anti calamità) aveva previsto, seppur molto genericamente, la possibilità di estendere ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative già esistenti sui fabbricati di proprietà di privati. L’intenzione della norma era quella di incentivare la diffusione di
coperture assicurative contro le calamità naturali quanto meno nelle aree a maggior rischio di emergenza (sismica, alluvionale ecc.). Si ricorda che già la Finanziaria 2005 (articolo 1 comma 202 Legge n. 311/2004) aveva previsto l’istituzione di un Fondo di garanzia gestito dalla Consap, la costituzione di una Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato e infine uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2005. La norma prevedeva anche l’emanazione di un regolamento recante disposizioni di attuazione, tra cui soprattutto quelle relative alla disciplina del Fondo e alla costituzione della citata Compagnia di riassicurazioni che tuttavia non sono mai state emanate.
In Allegato: riferimenti normativi
1) art. 15 Legge 225/1992
2) art. 1bis DL 59/2012
3) art. 108 D. Lgs. 112/1998
4) art. 1 co. 202 L. 311/2004