E’ stato convertito in legge il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, recantedisposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
E’ rimasto invariato l’art. 1, comma 2, del decreto legge, che fissa un nuovo termine per l’effettuazione dell’autocertificazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori.
In particolare, il provvedimento modifica l’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i., che definisce il termine del 30 giugno 2012 per l’effettuazione di tale autocertificazione. Lo stesso art. 29, comma 5, prevede che, dopo tale data, la valutazione sia redatta sulla base di procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente, che saranno emanate mediante un decreto interministeriale.
Con la nuova previsione convertita in legge, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno effettuare l’autocertificazione fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.