E’ stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Bilancio del Senato il disegno di legge di conversione del Decreto legge 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (
DDL 3396/S Relatori Sen. Paolo Giaretta del Gruppo parlamentare PD e Gilberto Pichetto Fratin del Gruppo parlamentare PdL).
Tra le misure previste:
sulla riduzione dell’Iva:
– a modifica dell’art. 40 del Dl 98/2011 convertito dalla L 111/2011: modifica della decorrenza dell’incremento di due punti percentuali delle attuali aliquote IVA del 10% e del 21% al periodo dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 (anziché dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012) e rideterminazione delle predette aliquote nella misura rispettivamente dell’11% e del 22% a decorrere dal 1° gennaio 2014;
sulla riduzione dei costi per l’acquisto di beni e servizi da parte della P.A.:
– nullità dei contratti che non siano stati stipulati attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip. Vengono, comunque, fatti salvi i contratti stipulati tramite altre centrali di committenza, se prevedono condizioni più favorevoli per le Amministrazioni pubbliche;
– possibilità per i piccoli Comuni, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di effettuare i propri acquisti – in alternativa all’obbligo di costituire una centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 33 del D.lgs 163/2006 – attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altra centrale di committenza;
– introduzione del diritto di recesso nei contratti di fornitura o servizi, validamente stipulati dalla P.A, qualora le condizioni previste in convenzioni Consip, successive alla stipula dei contratti stessi, siamo migliorative rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non consenta ad una modifica;
– possibilità per Consip e centrali di committenza regionali di stipulare convenzioni di cui alla legge 488/1999, aventi durata fino al 30 giugno 2013, con gli operatori economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative;
– attribuzione ai titolari di uffici dirigenziali di taluni adempimenti volti alla prevenzione della corruzione. Si tratta, in particolare, di fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e di formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
sulla razionalizzazione del patrimonio pubblico:
– semplificazione delle procedure di vendita degli alloggi di servizio del Ministero della Difesa di cui all’art. 306 del D.lgs 66/2010;
– stipulazione da parte dell’Agenzia del Demanio, al fine di realizzare interventi manutentivi
sugli immobili di proprietà dello Stato di cui all’art. 12 del Dl 98/2011 convertito dalla L. 111/2011, di accordi quadro con operatori specializzati del settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica realizzate anche tramite società a totale o prevalente capitale pubblico;
– modifica delle c.d. “concessioni o locazioni di valorizzazione” di cui all’art. 3-bis del Dl. 351/2001, convertito dalla L. 410/2011, con l’eliminazione del limite massimo di cinquanta anni per la durata delle stesse. Viene, altresì, riconosciuto ai Comuni, interessati dal procedimento, una quota premiale del 10% del relativo canone di concessione, nonché, se espressamente previsto dal bando di gara, una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’ art. 16 del DPR 380/2001, per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione.Tale importo è corrisposto dal locatario o concessionario all’atto del rilascio e dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio;
– estensione del regime di corresponsione dell’imposta di registro, di cui all’art. 17 comma 3 del DPR 131/1986 alle concessioni di beni immobili dello Stato;
– proroga al 30 settembre 2012 dei termini entro cui sono fatti salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimentodella ruralità degli immobili;
– previsto il blocco degli adeguamenti ISTAT relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, nonchè dal 1° gennaio 2013 la riduzione del 15% dei canoni di affitto pagati dalle P.A. per uffici di proprietà di terzi e altre misure in materia di ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio;
sulle società pubbliche e in house:
– scioglimento entro il 31 dicembre 2013 o in alternativa vendita entro il 30 giugno 2013con procedure ad evidenza pubblica delle società controllate, direttamente o indirettamentedalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito, per l’anno 2011,un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%;
– divieto di arbitrato nei contratti di servizio tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni dello Stato;
– acquisizione sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per amministrazioni pubbliche, stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori, di beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal Codice Appalti;
– limitazione dell’affidamento diretto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio e dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.00 euro annui;
sul monitoraggio dei conti pubblici:
– definizione delle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base alle quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell’acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori;
– definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,per le opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all’esercizio in corso, dei criteri e delle modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere d’importo più rilevante;
– predisposizione, in via sperimentale per il 2013-2015, del Piano finanziario pluriennale sulla spesa nel quale vengono ordinate e pagate le spese per beni, servizi e appalti. Tale piano indica, quali elementi necessari, in relazione a ciascun impegno di spesa, l’ ammontare del debito e l’esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l’obbligazione. Sono considerati prioritari, i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.
– iscrizioneda parte degli enti localinel bilancio di previsione – a decorrere dall’esercizio finanziario 2012 e nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Dlgs 118/2011 – di un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni;
sulla riduzione della spesa dei Ministeri e soppressione di Enti:
– riduzione della spesa dei singoli Ministeri anche attraverso la riduzione dell’ammontare dei contributi dagli stessi erogati a fondi o agenzie. Prevista, in particolare, la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per l’importo di 94 milioni di euro per l’anno 2012;
– messa in liquidazione di ARCUS spa (società per lo sviluppo dell’arte, della cultura, e dello spettacolo);
– soppressione dell’Ente nazionale per il Microcredito;
– soppressione dell’Isvap e della Covip le cui funzioni saranno accorpate dall’Ivarp;
– proroga dei termini riguardanti l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. In particolare è prorogata al 30 settembre 2012 il termine entro il quale, nelle more dell’adozione dello Statuto dell’Agenzia, i compiti e le funzioni trasferiti all’Agenzia possono continuare ad essere svolti dai competenti uffici delle amministrazioni statali e dagli altri uffici dell’Anas. È, inoltre, previsto che nel caso in cui entro il 31 dicembre 2012 lo statuto e il dpcm per l’individuazione delle unità di personale da trasferire all’Agenzia non fossero adottati, l’Agenzia sia soppressa e le relative funzioni trasferite al Ministero delle infrastrutture;
sulla riduzione della spesa degli Enti territoriali:
– riduzione di 700 milioni di euro per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2013 dei trasferimenti dello Stato alle Regioni a statuto ordinario. La ripartizione tra le Regioni di tale riduzione sarà determinata dalla Conferenza Stato-Regioni. Analoghe misure sono previste nei confronti dei Comuni e delle Province, alla cui ripartizione provvederà la Conferenza Stato-città;
– recupero dei crediti vantati nei confronti della P.A. per somministrazione, forniture e appalti, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell’ente debitore dell’importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art.28 DPR 602/1973. In tali casi le somme sono recuperate mediante riduzione delle risorse dovute, a qualunque titolo, dallo Stato all’ente territoriale inadempiente;
– norma interpretativa dell’art. 204 del Dlgs 267/2000 sui limite di indebitamento degli enti locali. L’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora siano rispettati i limiti espressamente previsti nell’ambito di assunzione del nuovo indebitamento;
– proroga dei termini previsti nel patto orizzontale nazionale, di cui all’art. 4-ter del Dl 16/2012 convertito dalla L 44/2012. Viene, in particolare, spostato al 10 settembre (anziché al 30 giugno) il termine entro cui i Comuni devono comunicare al Ministero dell’Economia l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell’esercizio in corso. Viene, altresì, spostato al 30 settembre (anziché 30 luglio) il termine entro cui la Ragioneria Generale aggiorna il prospetto degli obiettivi dei Comuni con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo;
sulla razionalizzazione delle Province e l’istituzione delle Città Metropolitane:
– soppressione o accorpamento delle province, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio dei Ministri da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione e le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza. Tali Province avranno le seguenti competenze: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell’ambiente, pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale e viabilità;
– istituzione delle Città metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e contestuale soppressione delle relative Province. Alle città metropolitane sono attribuite: le funzioni fondamentali delle province; nonché le funzioni di: pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonche´ organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
sulle funzioni dei Comuni:
– rideterminazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, tra cui, catasto, pianificazione urbanistica e edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, edilizia scolastica;
– obbligo per i Comuni di modesta dimensione demografica di costituire unione di Comuni.
Altre norme riguardano:
– revisione della spesa sanitaria;
– salvaguardia dei lavoratori “esodati” dall’incremento dei requisiti di acceso al sistema pensionistico;
– sanzioni in materia di autotrasporto di merci per conto terzi, di cui all’art. 83-bis del Dlgs 112/2008, convertito dalla L 133/2008, e razionalizzazione del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori.